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Document 31996R1125
Commission Regulation (EC) No 1125/96 of 24 June 1996 amending Regulation (EC) No 97/95 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1766/92 as regards the minimum price and compensatory payment to be paid to potato producers and of Council Regulation (EC) No 1868/94 establishing a quota system in relation to the production of potato starch
Regolamento (CE) n. 1125/96 della Commissione del 24 giugno 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 97/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate
Regolamento (CE) n. 1125/96 della Commissione del 24 giugno 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 97/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate
GU L 150 del 25.6.1996, pp. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004; abrogato da 32003R2236
Regolamento (CE) n. 1125/96 della Commissione del 24 giugno 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 97/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate
Gazzetta ufficiale n. L 150 del 25/06/1996 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 1125/96 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 97/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, visto il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 206/96 (4), in particolare l'articolo 8, considerando che il regolamento (CE) n. 97/95 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 206/96, stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate, nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate; considerando che il regolamento (CE) n. 97/95 ha fissato, tra l'altro, al 13 % il tenore minimo di fecola per le partite di patate consegnate alle fecolerie; che tuttavia il regolamento (CE) n. 2953/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, che fissa il tenore minimo di fecola per le patate da fecola in taluni Stati membri per la campagna 1995/96 (6), ha derogato, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 97/95, a questa norma fissando il tenore minimo di fecola al 12,8 % per l'Austria, la Francia, i Paesi Bassi, la Germania e la Danimarca; considerando che risulta opportuno, in base all'esperienza acquisita, inserire a titolo permanente questa deroga nel regolamento (CE) n. 97/95, permettendo alle fecolerie di accettare partite di patate con tenore di fecola inferiore al 13 % a condizione che il quantitativo di fecola che si potrebbe ottenere da queste patate non superi l'1 % del sottocontingente rispettivo; che è opportuno precisare le sanzioni previste qualora vengano accettate partite con tenore di fecola inferiore al tenore minimo completando il disposto dell'articolo 13; considerando che occorre rivedere la definizione di «patate» che figura all'articolo 1, lettera f); considerando che è opportuno precisare le condizioni per la concessione dell'indennità compensativa completando il disposto dell'articolo 7 nonché le condizioni per la concessione del premio completando il disposto dell'articolo 11; considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 97/95 è modificato come segue: 1) all'articolo 1, il testo della lettera f) è sostituito dal testo seguente: «f) "patate": patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, il cui tenore di fecola sia perlomeno pari al 13 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.»; 2) all'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le partite accettate devono avere un tenore di fecola non inferiore al 13 %. Tuttavia, le fecolerie possono accettare partite di patate con tenore di fecola inferiore al 13 % a condizione che il quantitativo di fecola che si potrebbe ottenere da queste patate non superi l'1 % del sottocontingente rispettivo. In tal caso il prezzo minimo da pagare è quello applicabile per un tenore di fecola del 13 %.»; 3) all'articolo 7, paragrafo 1, alla fine del primo comma è aggiunta la frase seguente: «Non viene concesso alcun premio per la fecola ottenuta da patate che non siano di qualità sana, leale e mercantile, né per la fecola ottenuta da patate con tenore di fecola inferiore al 13 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.»; 4) dopo l'articolo 7 è aggiunto l'articolo 7 bis seguente: «Articolo 7 bis L'indennità compensativa è concessa ai produttori per le patate di qualità sana, leale e mercantile, tenendo conto della quantità e del tenore di fecola delle patate consegnate, secondo i parametri stabiliti nell'allegato II. Non viene concessa alcuna indennità compensativa per le patate che non siano di qualità sana, leale e mercantile, né per le patate con tenore di fecola inferiore al 13 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.»; 5) all'articolo 11, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente: «b) per un premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94 alla condizione che: - la fecoleria fornisca la prova che la fecola in questione è stata da essa prodotta durante la campagna di cui trattasi; - la fecoleria fornisca la prova di aver pagato ai produttori di patate un prezzo franco stabilimento non inferiore a quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per tutti i quantitativi di patate prodotte nella Comunità, utilizzati nella fabbricazione della fecola; - la fecoleria fornisca la prova che la fecola in questione è stata ottenuta da patate oggetto di contratti di coltivazione di cui all'articolo 4.»; 6) all'articolo 13, paragrafo 4, primo trattino, i termini «percentuale di superamento» sono sostituiti dai termini «percentuale constatata»; 7) all'articolo 13, dopo il paragrafo 4 è inserito il paragrafo seguente: «4 bis. Qualora, contrariamente a quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, la fecola che si potrebbe ottenere dalle partite accettate con tenore di fecola inferiore al 13 %: - superi l'1 % del sottocontingente della fecoleria, non viene versato alcun premio per il quantitativo in eccesso. Inoltre il premio concesso per il sottocontingente viene ridotto di 10 volte la percentuale del superamento constatato; - superi l'11 % del sottocontingente della fecoleria, per la campagna considerata non viene concesso alcun premio. La fecoleria viene inoltre esclusa dal premio per la campagna successiva.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37. (3) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1. (4) GU n. L 27 del 3. 2. 1996, pag. 7. (5) GU n. L 16 del 24. 1. 1995, pag. 3. (6) GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 44.