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Document 31996R0745

    Regolamento (CE) n. 745/96 della Commissione, del 24 aprile 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1469/95 del Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal FEAOG, sezione garanzia

    GU L 102 del 25.4.1996, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/745/oj

    31996R0745

    Regolamento (CE) n. 745/96 della Commissione, del 24 aprile 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1469/95 del Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal FEAOG, sezione garanzia

    Gazzetta ufficiale n. L 102 del 25/04/1996 pag. 0015 - 0018


    REGOLAMENTO (CE) N. 745/96 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1996 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1469/95 del Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal FEAOG, sezione garanzia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1469/95 del Consiglio, del 22 giugno 1995, relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal FEAOG, sezione «garanzia» (1), in particolare l'articolo 5,

    considerando che il regolamento (CE) n. 1469/95 ha istituito un dispositivo comunitario volto a identificare e far conoscere quanto prima a tutte le competenti autorità degli Stati membri ed ai servizi della Commissione gli operatori che, in base a precedenti esperienze, presentino un rischio di inaffidabilità quanto alla corretta esecuzione dei loro obblighi in materia di gare, restituzioni all'esportazione e vendite a prezzo ridotto di prodotti d'intervento; che il suddetto dispositivo si applica unicamente agli operatori i quali, intenzionalmente o per negligenza grave, abbiano commesso un'irregolarità ai danni delle risorse comunitarie o sui quali gravino fondati sospetti in tal senso; che su questa base occorre determinare una serie di misure, le quali, in funzione della gravità dell'infrazione ed a seconda che essa sia accertata o solo presunta, vadano da un'intensificazione dei controlli fino all'esclusione degli operatori dalla partecipazione ad atti da stabilirsi, qualora sia accertato un comportamento fraudolento;

    considerando che, per ciò che riguarda talune modalità d'applicazione necessarie per l'attuazione di detto dispositivo - in particolare per la definizione dell'irregolarità a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1469/95, per la determinazione degli operatori interessati a norma dell'articolo 5, secondo trattino dello stesso regolamento, nonché per le regole in materia di prescrizione - ci si può riferire alle pertinenti disposizioni orizzontali previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (2); che, per quanto concerne le precisazioni da fornire in caso di fondato sospetto d'irregolarità atto a condurre all'applicazione del dispositivo, occorre definire il «primo verbale amministrativo o giudiziario» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1469/95; che è per contro opportuno che gli Stati membri applichino le rispettive norme nazionali per accertare se l'irregolarità sia stata tentata o commessa, intenzionalmente o per negligenza grave;

    considerando che, per garantire il corretto funzionamento del dispositivo e fatto salvo l'obbligo per gli Stati membri di prevenire e perseguire qualsiasi irregolarità, appare necessario limitare l'applicazione del dispositivo stesso alle irregolarità di una certa gravità; che, ai fini di un'applicazione per quanto possibile uniforme delle misure da adottare in caso di irregolarità presunta o accertata, è d'uopo determinare il campo di applicazione delle misure medesime, nonché criteri relativi alla loro durata;

    considerando che occorre disciplinare il contenuto e la sorveglianza delle comunicazioni eseguite in virtù del regolamento (CE) n. 1469/95, assicurando fra l'altro che gli operatori sui quali non gravino più fondati sospetti d'irregolarità o nei confronti dei quali siano scaduti i provvedimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1469/95, vengano immediatamente esclusi dal presente sistema chiuso d'identificazione e di comunicazione a carattere riservato;

    considerando che, conformemente all'articolo 5, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1469/95, si deve stabilire a quali condizioni gli operatori possono evitare la sospensione dei pagamenti mediante il deposito di una cauzione, qualora non si applichi alcuno dei regimi di anticipi menzionati all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 (4);

    considerando che le informazioni scambiate in conformità del regime instaurato dal regolamento (CE) n. 1469/95 riguardano in particolare le persone fisiche; che detto regime è pertanto soggetto alla tutela dei diritti e della libertà fondamentali derivante dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5), nonché, mutatis mutandis, dalla normativa concernente l'assistenza reciproca in materia doganale e agricola;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Capitolo I: Definizioni

    Articolo 1

    1. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1469/95, per «irregolarità» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) di quest'ultimo si intende qualsiasi violazione della normativa comunitaria nelle materie di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del medesimo, ove detta violazione risulti da un'azione o da un'omissione di un operatore economico, la quale cagioni o possa cagionare un danno per il FEAOG, sezione garanzia.

    2. Per «primo verbale amministrativo o giudiziario» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1469/95 si intende la prima valutazione scritta, anche interna, di una competente autorità amministrativa o giudiziaria che, sulla scorta di fatti concreti, constati l'esistenza di un'irregolarità commessa deliberatamente o per negligenza grave, ferma restando la possibilità che detta constatazione venga in seguito riesaminata o ritirata, in base agli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

    3. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

    a) «operatori A»: gli operatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1469/95;

    b) «operatori B»: gli operatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del medesimo regolamento.

    Nell'applicare il dispositivo istituito dal regolamento (CE) n. 1469/95, viene sempre precisato se si tratta di un «operatore A» o di un «operatore B».

    4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1469/95, nonché delle disposizioni del presente regolamento, sono assimilate agli operatori A o agli operatori B, secondo il caso, le persone che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità o che sono tenute a rispondere della medesima o a evitare che sia commessa.

    5. Gli Stati membri applicano le pertinenti norme nazionali per accertare se l'irregolarità sia stata commessa, o tentata, deliberatamente o per negligenza grave.

    Capitolo II: Campo d'applicazione

    Articolo 2

    1. Fatto salvo l'obbligo prescritto agli Stati membri dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (6) di prevenire e reprimere qualunque irregolarità, il regolamento (CE) n. 1469/95 si applica soltanto alle irregolarità che, considerate singolarmente o insieme ad altre irregolarità commesse nell'arco di un anno dallo stesso operatore, implichino o potrebbero implicare un importo superiore a 100 000 ECU.

    2. Il periodo di un anno di cui al paragrafo 1 decorre dalla data in cui è stata commessa la prima irregolarità.

    Articolo 3

    1. Se il provvedimento adottato nei confronti di un operatore A o B è quello di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1469/95, esso si applica, salvo casi eccezionali debitamente motivati, agli atti che l'operatore in questione esegue in tutte le materie di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del medesimo.

    2. Il provvedimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1469/95 si applica unicamente alla stessa materia di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento e allo stesso settore di prodotti in cui si è accertata un'irregolarità o un tentativo d'irregolarità.

    3. Nel caso del provvedimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1469/95, le competenti autorità degli Stati membri valutano ogni singolo caso e determinano le materie e i settori di prodotti interessati tenendo debitamente conto dei rischi effettivi di irregolarità potenziali, e più particolarmente:

    - dello stadio dell'indagine, a seconda che si tratti di un operatore A o B,

    - del volume degli atti da lui eseguiti nella sfera FEAOG,

    - dell'entità delle risorse comunitarie implicate nell'irregolarità accertata o presunta,

    - della gravità dell'irregolarità in causa, a seconda che essa sia stata commessa o tentata, deliberatamente o per negligenza grave.

    4. La durata di applicazione dei provvedimenti da adottare viene stabilita tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 3.

    Quanto al provvedimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1469/95, la durata di applicazione è di almeno sei mesi, salvo casi eccezionali debitamente motivati, e di cinque anni al massimo.

    Articolo 4

    La Commissione, qualora proceda essa stessa alle aggiudicazioni, può astenersi dal prendere in considerazione un offerente, se uno Stato membro le ha segnalato che si tratta di un operatore A.

    L'esclusione di un operatore così decisa dalla Commissione è soggetta alle stesse norme relative a un provvedimento deciso da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1469/95. Per quanto riguarda l'audizione preventiva dell'operatore, la Commissione gli accorda la possibilità di formulare, entro un termine massimo di due mesi, qualunque osservazione da lui giudicata utile.

    Capitolo III: Contenuto e sorveglianza delle comunicazioni reciproche

    Articolo 5

    1. Ogni Stato membro designa una sola autorità competente per effettuare e ricevere le comunicazioni di cui al paragrafo 2. Tale autorità invia le sue comunicazioni alla Commissione, la quale provvede a trasmetterle alle autorità competenti degli altri Stati membri.

    2. Le comunicazioni scambiate a norma del paragrafo 1 hanno carattere riservato ed hanno il seguente oggetto:

    - identificare le persone fisiche o giuridiche ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, nei confronti delle quali sono stati adottati uno o più provvedimenti in forza dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1469/95, precisando se si tratta di un operatore A o B;

    - descrivere concisamente i fatti concreti che hanno dato luogo a detti provvedimenti, precisando lo stadio dell'indagine, ove quest'ultima non sia ancora conclusa;

    - designare il provvedimento o i provvedimenti adottati dallo Stato membro interessato;

    - indicare i riferimenti delle eventuali comunicazioni già effettuate a titolo del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio (7), del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (8) o del regolamento (CE) n. 1469/95.

    La Commissione concorda con gli Stati membri un formulario uniforme di cui le autorità competenti dovranno servirsi per dette comunicazioni.

    3. Le comunicazioni sono eseguite quanto prima. L'autorità competente da cui emanano provvede ad integrarle, se l'autorità competente di altro Stato membro, tramite la Commissione, o la Commissione stessa la invitano, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, a fornire informazioni supplementari o se vengono segnalati fatti nuovi di carattere significativo o modificazioni.

    Articolo 6

    Ricevuta una comunicazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lo Stato membro interessato e la Commissione decidono quanto prima le misure da applicare nei confronti degli operatori interessati per gli atti da questi eseguiti che rientrino nelle loro rispettive competenze, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 3.

    Gli Stati membri comunicano, conformemente all'articolo 5, le misure da essi decise alla Commissione, la quale ne informa lo Stato membro che ha eseguito la comunicazione iniziale.

    Articolo 7

    1. Qualora la prima valutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, risulti infondata, i nomi degli operatori B vengono immediatamente espunti dal sistema di identificazione e di comunicazione ed i provvedimenti applicati nei loro confronti sono immediatamente sospesi.

    2. Se uno Stato membro ha notificato alla Commissione che una persona fisica o giuridica, il cui nome gli è stato comunicato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, risulta, dopo complemento d'indagine, non implicata in un'irregolarità, la Commissione ne informa senza indugio gli altri Stati membri i quali, a loro volta, ne informano immediatamente coloro ai quali avevano comunicato tali dati personali ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1469/95.

    La persona che in base alla prima notificazione risultava coinvolta nell'irregolarità, non verrà più trattata come tale.

    3. Tutti gli operatori che figurano nel sistema d'identificazione e di comunicazione ne vengono espunti alla fine del periodo d'applicazione del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1469/95.

    Capitolo IV: Disposizioni finali

    Articolo 8

    1. L'esclusione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1469/95 non può essere applicata alle irregolarità commesse prima della data di entrata in vigore di detto regolamento.

    2. Il provvedimento di esclusione di cui al paragrafo 1 può essere disposto unicamente entro quattro anni dalla data in cui è stata commessa l'irregolarità in oggetto, alla quale si applicano inoltre le norme in materia di prescrizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

    Articolo 9

    1. Qualora sia stato preso il provvedimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1469/95 e non venga applicato alcuno dei regimi di anticipi di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2220/85, gli Stati membri sono autorizzati ad effettuare il pagamento di cui era stata decisa la sospensione, previa costituzione di una cauzione di importo equivalente, maggiorato del 15 %.

    2. La cauzione viene incamerata a favore del FEAOG, sezione garanzia qualora, per quanto riguarda l'atto in oggetto, l'irregolarità sia stata accertata con una decisione definitiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1469/95.

    La cauzione rimane inoltre incamerata qualora sia risultato che il pagamento sospeso non è dovuto per motivi diversi dall'esistenza di un'irregolarità.

    Qualora non sussista uno di questi motivi per l'incameramento, la cauzione costituita per l'atto in oggetto viene immediatamente svincolata.

    3. Alla cauzione di cui al paragrafo 1, considerata come garanzia di rimborso dell'anticipo ai sensi del titolo IV del regolamento (CEE) n. 2220/85, si applicano le disposizioni di detto regolamento.

    Articolo 10

    1. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1469/95, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni supplementari più opportune:

    a) per garantire, sul piano interno, un buon coordinamento tra le rispettive autorità interessate e, più particolarmente, un'informazione rapida delle autorità incaricate di applicare le misure preventive adottate, nonché

    b) per istituire una cooperazione diretta ed efficace tra le autorità all'uopo designate, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento, e la Commissione.

    2. Anteriormente al 1° ottobre 1996, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in virtù del paragrafo 1.

    Articolo 11

    1. Gli Stati membri e la Commissione prendono, ciascuno per quanto di propria competenza, tutte le adeguate misure tecniche ed organizzative necessarie per salvaguardare la sicurezza del sistema di identificazione e di comunicazione in oggetto. Tali misure sono volte in particolare ad impedire che qualsiasi persona non autorizzata possa accedere ai dati o ai relativi supporti o alle apparecchiature di trattamento dati.

    2. Gli Stati membri e la Commissione considerano il sistema di identificazione e di comunicazione come un sistema di trattamento di dati personali e garantiscono l'applicazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, quinto comma del regolamento (CE) n. 1469/95 e alla direttiva 95/46/CE.

    3. Per la parte del sistema di propria competenza, ogni Stato membro e la Commissione sono responsabili, in base alle leggi, normative e procedure nazionali o alle disposizioni comunitarie equivalenti, del danno arrecato ad una persona tramite utilizzazione illecita dei dati di carattere personale nel quadro del sistema di identificazione e di comunicazione, in particolare qualora il danno sia causato dal fatto che lo Stato membro o la Commissione abbia fornito dati inesatti ovvero abbia inserito nel sistema dati inesatti in violazione delle disposizioni del presente regolamento.

    4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una comunicazione relativa all'attuazione del sistema di identificazione e di comunicazione in oggetto.

    Articolo 12

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dal 1° luglio 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 1.

    (2) GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 1.

    (3) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

    (4) GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 4.

    (5) GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.

    (6) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

    (7) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1.

    (8) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11.

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