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Document 31996R0331

    Regolamento (CE) n. 331/96 della Commissione, del 23 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 454/95 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte

    GU L 47 del 24.2.1996, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/331/oj

    31996R0331

    Regolamento (CE) n. 331/96 della Commissione, del 23 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 454/95 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte

    Gazzetta ufficiale n. L 047 del 24/02/1996 pag. 0010 - 0011


    REGOLAMENTO (CE) N. 331/96 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 454/95 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, l'articolo 28 e l'articolo 30,

    considerando che il regolamento (CE) n. 454/95 della Commissione (3) prevede le misure di controllo relative al regime di aiuto all'ammasso privato da eseguire in occasione dell'entrata all'ammasso dei prodotti; che occorre precisare che i controlli debbono essere organizzati in modo da poter verificare la conformità fisica delle partite ammassate nella loro totalità, senza dover pesare o aprire ogni singolo imballaggio;

    considerando che è necessario prevedere una riduzione dell'aiuto qualora la notifica di uscita dall'ammasso di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 454/95 non venga data entro il termine previsto; che l'attuale situazione del mercato del burro e della crema rende necessario modificare il periodo durante il quale possono essere effettuate le operazioni di entrata all'ammasso;

    considerando che l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 454/95 prevede per l'aiuto all'ammasso privato la possibilità di un solo anticipo, calcolato in base ad un periodo di ammasso di centoventi giorni; che, in considerazione del fatto che il periodo minimo di ammasso è di novanta giorni, è opportuno calcolare detto anticipo in base a tale periodo;

    considerando che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 454/95 prevede, in deroga alle norme abitualmente applicabili, che il contraente può ritirare dall'ammasso il burro destinato all'esportazione al termine di un periodo contrattuale di sessanta giorni; che tale disposizione derogatoria, scarsamente utilizzata, complica inutilmente la gestione del regime; che è pertanto opportuno sopprimerla;

    considerando che l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 454/95 prevede un sistema di compensazione per tener conto degli effetti sul mercato degli acquisti all'intervento di burro effettuati durante il periodo di ammasso contrattuale; che in considerazione della finalità ricercata, occorre precisare che una compensazione può essere accordata soltanto se, durante il periodo di ammasso contrattuale, un prezzo massimo d'acquisto è stato fissato conformemente al regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/95 (5), e se, in occasione dell'uscita dei prodotti dall'ammasso, gli acquisti nel quadro dell'intervento sono effettuati nella maggior parte degli Stati membri;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 454/95 è modificato come segue:

    1) L'articolo 11 è modificato nel seguente modo:

    a) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5. Al momento dell'entrata all'ammasso, l'organismo competente effettua controlli nel corso del periodo che inizia il giorno dell'entrata in deposito e termina ventuno giorni dopo la data di registrazione della domanda di aiuto.

    Al fine di verificare l'ammissibilità all'aiuto dei prodotti all'ammasso, i controlli sono organizzati in modo sufficientemente rappresentativo, sul 5 % almeno dei quantitativi in questione, così da accertare, segnatamente per quanto riguarda il peso, l'identificazione e la natura dei prodotti, che le partite nella loro totalità sono fisicamente conformi alla richiesta d'aiuto.»;

    b) al paragrafo 6, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

    «b) a un controllo per sondaggio, alla fine del periodo di ammasso contrattuale, relativo al peso e all'identificazione. A tal fine l'ammassatore informa l'organismo competente almeno cinque giorni lavorativi prima del termine del periodo di ammasso di 210 giorni, o eventualmente prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, precisando le partite in questione. Tuttavia lo Stato membro può ammettere un periodo più breve.»

    2) L'articolo 12 è modificato nel seguente modo:

    a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

    «In caso di mancato rispetto da parte del contraente del termine di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera b), l'aiuto è ridotto del 15 % ed è versato unicamente per il periodo per il quale l'ammassatore è in grado di dimostrare in modo soddisfacente all'organismo competente che il burro è rimasto in deposito.»;

    b) al paragrafo 2 la data del «15 aprile» è sostituita dalla data del «15 marzo».

    3) All'articolo 12, paragrafo 5, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

    «L'anticipo è calcolato in base ad un periodo di ammasso di novanta giorni.»

    4) L'articolo 14 è soppresso.

    5) L'articolo 16 è completato dai seguenti commi:

    «L'adeguamento dell'aiuto di cui al primo comma viene attuato soltanto se, durante il periodo di ammasso contrattuale, è stato fissato un prezzo massimo d'acquisto in seguito alla presentazione di offerte, conformemente al regolamento (CEE) n. 1589/87, e se, nell'ultimo giorno di ammasso contrattuale, gli acquisti all'intervento sono effettuati in oltre otto Stati membri o regioni ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1547/87.

    Se un prezzo massimo d'acquisto non viene stabilito nel periodo di 21 giorni che precede il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale, il prezzo massimo d'acquisto valido il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale è pari al 90 % del prezzo d'intervento in vigore.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento si applica ai prodotti che sono oggetto di contratti di ammasso privato stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

    (3) GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 1.

    (4) GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27.

    (5) GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 31.

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