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Document 31996R0240

Regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione, del 31 gennaio 1996, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 31 del 9.2.1996, p. 2–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogato da 32004R0772

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/240/oj

31996R0240

Regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione, del 31 gennaio 1996, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 031 del 09/02/1996 pag. 0002 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 240/96 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 1996 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) In forza del regolamento n. 19/65/CEE la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a determinate categorie di accordi e pratiche concordate che ricadono sotto il disposto dell'articolo 85, paragrafo 1, comportanti limitazioni imposte in rapporto all'acquisto o all'utilizzazione di diritti relativi alla proprietà industriale - in particolare di brevetti, marchi, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali - o in rapporto ai diritti derivanti da contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione e all'applicazione di tecniche industriali.

(2) La Commissione, avvalendosi di tale competenza, ha adottato il regolamento (CEE) n. 2349/84, del 23 luglio 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di licenza di brevetto (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2131/95 (4) e il regolamento (CEE) n. 556/89, del 30 novembre 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di licenza di know-how (5), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(3) È opportuno unificare il campo di applicazione di detti regolamenti di esenzione per categoria in un unico regolamento relativo agli accordi di trasferimento di tecnologia, armonizzando e semplificando al massimo le disposizioni applicabili agli accordi di licenza di brevetto e di know-how al fine di migliorare la diffusione delle conoscenze tecniche nella Comunità e di promuovere la fabbricazione di prodotti tecnicamente perfezionati; è quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 556/89.

(4) Il presente regolamento deve pertanto applicarsi alle licenze di brevetti nazionali degli Stati membri, alle licenze di brevetti comunitari (6) nonché alle licenze di brevetti europei (7) (licenze pure di brevetto). Esso deve applicarsi altresì agli accordi di licenza delle informazioni tecniche non tutelate da brevetti (ad esempio, descrizioni di processi produttivi, composizioni, formule, modelli o disegni), comunemente designate con il termine « know-how » (licenze pure di know-how) nonché agli accordi misti di licenza di brevetto e di licenza di know-how (accordi misti), che assumono un ruolo sempre più importante nel trasferimento di tecnologia. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento taluni termini sono definiti all'articolo 10.

(5) Gli accordi di licenza di brevetto o di know-how sono accordi in base ai quali un'impresa titolare di un brevetto o di un know-how (licenziante) autorizza un'altra impresa (licenziatario) a sfruttare il brevetto concesso in licenza o le comunica il suo know-how in vista, in particolare, della fabbricazione, dell'utilizzazione e della immissione in commercio. L'esperienza finora acquisita consente di definire una categoria di accordi di licenza concernenti la totalità o una parte del mercato comune che, benché suscettibili di incorrere nel divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1 possono tuttavia essere ritenuti in generale conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 85, paragrafo 3, qualora i brevetti siano necessari per il conseguimento dell'oggetto della tecnologia concessa mediante accordo misto o qualora il know-how sotto licenza - accessorio o indipendente dai brevetti - sia segreto, sostanziale e identificato in maniera appropriata. Questi elementi qualificanti della definizione hanno il solo scopo di garantire che la licenza del know-how o la concessione della licenza di brevetto giustifichi l'esenzione per categoria nei riguardi degli obblighi restrittivi della concorrenza, fatto salvo il diritto delle parti di inserire disposizioni relativi ad altri obblighi contrattuali, come quello di corrispondere canoni, anche se l'esenzione per categoria non risulta più di applicazione.

(6) È opportuno estendere il campo di applicazione del presente regolamento agli accordi puri o misti che includono la licenza di diritti di proprietà intellettuale diversi dai brevetti (in particolare marchi e diritti su disegni e modelli, nonché diritti d'autore, ad esempio sul soft-ware) qualora tale licenza addizionale contribuisca al conseguimento dell'oggetto della tecnologia sotto licenza o comporti solo clausole accessorie.

(7) Qualora tali accordi di licenza puri o misti comportino non solo obblighi relativi a territori all'interno del mercato comune, ma anche obblighi relativi a paesi terzi, la presenza di questi ultimi non osta all'applicazione del presente regolamento agli obblighi relativi ai territori all'interno del mercato comune. Tuttavia, se gli accordi di licenza conclusi per paesi terzi o per territori che si estendono al di là delle frontiere della Comunità producono effetti all'interno del mercato comune ai quali è applicabile l'articolo 85, paragrafo 1 tali accordi devono essere coperti dal presente regolamento nella stessa misura in cui lo sarebbero gli accordi stipulati per territori all'interno del mercato comune.

(8) Per realizzare gli scopi di diffondere le tecnologie e migliorare la fabbricazione dei prodotti, è opportuno subordinare l'applicazione del presente regolamento alla condizione che il licenziatario fabbrichi lui stesso o faccia fabbricare per suo conto i prodotti sotto licenza oppure, qualora il prodotto sotto licenza sia un servizio, presti lui stesso o faccia prestare per suo conto detto servizio, indipendentemente dal fatto che il licenziatario sia autorizzato anche ad avvalersi delle informazioni riservate del licenziante per la promozione e la vendita del prodotto sotto licenza. È dunque opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli accordi riguardanti esclusivamente la vendita. Vanno parimenti esclusi dal campo di applicazione del regolamento gli accordi relativi alla comunicazione di un know-how commerciale nel contesto di accordi di franchising, taluni accordi di licenza stipulati in connessione con accordi relativi alla costituzione di imprese comuni o di comunità di brevetti, e gli accordi in cui una licenza è concessa in cambio di altre licenze non correlate a miglioramenti o nuove applicazioni della tecnologia concessa, poiché tali tipi di accordi pongono problemi diversi che attualmente non possono essere presi in considerazione in un unico regolamento (articolo 5).

(9) Tenuto conto delle analogie esistenti tra la vendita e la licenza esclusiva e per impedire che il regolamento venga aggirato dissimulando, sotto forma di cessioni, licenze esclusive restrittive della concorrenza, il presente regolamento deve applicarsi anche agli accordi di cessione e di acquisto di brevetti o di know-how nella misura in cui il rischio connesso alla loro utilizzazione economica resta a carico del cedente. Esso deve applicarsi del pari agli accordi di licenza in cui il licenziante non è il titolare del brevetto o il detentore del know-how, ma è stato abilitato da quest'ultimo a concedere la licenza, come avviene nel caso delle sublicenze, nonché a quegli accordi li licenza nei quali i diritti e gli obblighi delle parti contraenti sono assunti da imprese ad esse collegate (articolo 6).

(10) Gli accordi di licenza esclusiva, ossia gli accordi con i quali il licenziante si obbliga a non utilizzare egli stesso la tecnologia concessa nel territorio del licenziatario e a non concedervi nessun'altra licenza, non sono, di per sé incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 1 allorché riguardano l'introduzione e la protezione di una nuova tecnologia nel territorio del licenziatario, a causa dell'importanza della ricerca effettuata, dell'intensificazione della concorrenza, specie tra marchi e della maggiore competitività delle imprese interessate derivanti dalla diffusione dell'innovazione nella Comunità. Nella misura in cui gli accordi di licenza esclusiva ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, è opportuno includerli nell'articolo 1 affinchè possano anche essi beneficiare dell'esenzione.

(11) L'esenzione dai divieti di esportazione imposti al concedente della licenza di brevetto e ai suoi licenziatari non osta evidentemente a eventuali sviluppi della giurisprudenza della Corte relativa agli articoli da 30 a 36 e all'articolo 85, paragrafo 1 nei confronti dei divieti i questione e in particolare nei confronti del divieto imposto al licenziatario di immettere in commercio il prodotto sotto licenza nei territori assegnati ad altri licenziatari (concorrenza passiva).

(12) Gli obblighi previsti dall'articolo 1 contribuiscono generalmente a migliorare la produzione e a promuovere il progresso tecnico. Essi stimolano infatti i titolari di brevetti o di know-how a concedere licenze e i licenziatari ad investire nella fabbricazione, utilizzazione e commercializzazione di nuovi prodotti o nell'utilizzazione di nuovi procedimenti. Tali obblighi possono essere ammessi in base al presente regolamento in relazione a territori in cui il prodotto oggetto della licenza è protetto da brevetti, per tutta la durata di validità di questi.

(13) Data la difficoltà di determinare il momento nel quale il know-how cessa di essere segreto, è opportuno - per quanto riguarda i territori in cui la tecnologia sotto licenza è costituita soltanto da know-how - limitare nel tempo la validità di detti obblighi. Inoltre, onde prevedere un sufficiente periodo di tutela, è opportuno considerare come punto di partenza di tale periodo la data alla quale il prodotto viene immesso per la prima volta in commercio nella Comunità da parte di un licenziatario.

(14) L'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, per periodi di protezione territoriale più lunghi in relazione ad accordi di know-how, in particolare per proteggere investimenti costosi e rischiosi o quando le parti non erano in concorrenza al momento della concessione della licenza, possono essere accordate soltanto mediante decisioni individuali. Le parti possono peraltro prorogare liberamente i loro accordi per sfruttare miglioramenti successivi o stabilire la corresponsione di canoni addizionali. In tali casi tuttavia, periodi ulteriori di protezione territoriale, decorrenti dalla data in cui i miglioramenti coperti dal segreto sono concessi in licenza nella Comunità, possono essere autorizzati solo mediante decisione individuale. Se la ricerca di perfezionamenti conduce a innovazioni distinte rispetto alla tecnologia concessa, le parti potranno concludere un nuovo accordo che fruisce dell'esenzione prevista dal presente regolamento.

(15) È opportuno infine esentare l'obbligo del licenziatario di non commercializzare il prodotto sotto licenza nei territori degli altri licenziatari durante un periodo limitato ad alcuni anni (ossia il divieto non solo della concorrenza attiva, ma anche di quella passiva) a partire dalla data della prima immissione in commercio del prodotto sotto licenza nella Comunità, sia che nei territori interessati la tecnologia concessa comporti unicamente know-how o elementi brevettati oppure ambedue gli elementi.

(16) L'esenzione della protezione territoriale deve coprire tutta la durata dei periodi autorizzati, fino a quando i brevetti necessari resteranno in vigore o il know-how resterà segreto e sostanziale. Le parti di accordo misto di licenza di brevetto e di know-how devono poter beneficiare del periodo di protezione più lungo risultate su un determinato territorio dall'esistenza di un brevetto o dal know-how.

(17) Gli obblighi elencati nell'articolo 1 sono in generale anche conformi alle altre condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3. Gli utenti di norma beneficiano di una congrua parte dell'utile che risulta dal miglioramento dell'offerta di prodotti sul mercato. È opportuno, per preservare tale effetto, escludere l'applicazione dell'articolo 1 allorchè le parti convengono di rifiutare di soddisfare le domande di utilizzatori o di venditori stabiliti sul loro rispettivo territorio, i quali rivenderebbero all'esportazione, o di adottare altre misure per impedire le importazioni parallele. I suddetti obblighi, così definiti, impongono soltanto restrizioni che sono indispensabili per conseguire i summenzionati obiettivi.

(18) È opportuno elencare nel presente regolamento taluni obblighi che figurano normalmente negli accordi di licenza ma che in genere non sono restrittivi della concorrenza, in modo da farli del pari beneficiare dell'esenzione qualora, in considerazione di un contesto economico o giuridico particolare, essi dovessero ricadere nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1. L'elenco contenuto nell'articolo 2 non è tassativo.

(19) Il presente regolamento deve inoltre precisare quali sono le restrizioni o le clausole che non possono figurare negli accordi di licenza affinché questi ultimi possano beneficiare dell'esenzione per categoria. Le restrizioni elencate nell'articolo 3 possono incorrere nel divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1, ma non si può presumere in maniera generale che esse producano, benché siano connesse al trasferimento di tecnologia, gli effetti positivi richiesti dall'articolo 85, paragrafo 3, per beneficiare dell'esenzione per categoria. Tali restrizioni potranno essere esentate soltanto mediante una decisione individuale, tenuto conto in particolare della posizione sul mercato delle imprese in causa e del grado di concentrazione del mercato.

(20) Non sono in genere restrittivi della concorrenza l'obbligo imposto al licenziatario di cessare l'utilizzazione della tecnologia sotto licenza allo scadere dell'accordo (articolo 2, paragrafo 1, punto 3) e quello di mettere i miglioramenti da lui apportati a disposizione del licenziante (articolo 2, paragrafo 1, punto 4). Il divieto dell'utilizzazione oltre la scadenza può essere considerato una clausola normale di una licenza in quanto, altrimenti, il licenziante sarebbe obbligato a trasferire il suo know-how o i suoi brevetti a tempo illimitato. L'obbligo del licenziatario di concedere a sua volta al licenziante una licenza per i miglioramenti al know-how e/o ai brevetti sotto licenza non ha generalmente un effetto restrittivo della concorrenza se il licenziatario è autorizzato contrattualmente a condividere l'esperienza e le invenzioni future del licenziante. Per contro, si verificano effetti restrittivi della concorrenza allorché l'accordo comporta l'obbligo del licenziatario di cedere al licenziante i suoi diritti sui propri perfezionamenti apportati alla tecnologia sotto licenza (articolo 3, punto 6).

(21) L'elenco delle clausole che non ostano all'esenzione comprende altresì l'obbligo del licenziatario di continuare a corrispondere canoni fino alla scadenza dell'accordo, a prescindere dal fatto che il know-how sotto licenza sia divenuto di pubblico dominio per fatto di terzi o del licenziatario stesso (articolo 2, paragrafo 1, punto 7). Inoltre, per facilitare il pagamento ad opera del licenziatario, le parti dovrebbero essere libere di scaglionare la corresponsione dei canoni per lo sfruttamento della tecnologia sotto licenza su un periodo superiore alla durata dei brevetti sotto licenza, fissando quindi canoni inferiori. Di norma non è necessario proteggere le parti contraenti contro le conseguenze finanziarie prevedibili di un accordo liberamente stipulato né quindi di restringere la loro libertà di scegliere i mezzi idonei per finanziare il trasferimento di tecnologia e di ripartire fra di loro i rischi di tale sfruttamento. Tuttavia, il fatto di avvalersi della fissazione di canoni al fine di conseguire l'una o l'altra restrizione di cui all'articolo 3 comporta l'esclusione dal beneficio dell'esenzione.

(22) L'obbligo del licenziatario di limitare l'utilizzazione della tecnologia sotto licenza ad una o più applicazioni tecniche (« campi di utilizzazione ») o ad uno o più mercati di prodotti è anch'esso escluso dal disposto dell'articolo 85, paragrafo 1 avendo il licenziante il diritto di trasferire la sua tecnologia soltanto per scopi limitati (articolo 2, paragrafo 1, punto 8).

(23) Le clausole mediante le quali le parti, quando sono concorrenti per i prodotti contrattuali, si ripartiscono la clientela nell'ambito di un medesimo campo di utilizzazione tecnologico o del medesimo mercato di prodotti, sia mediante un effettivo divieto di rifornire determinate categorie di clienti, che tramite un obbligo avente effetto equivalente, escludono l'accordo dall'esenzione per categoria (articolo 3, punto 4). Siffatte restrizioni fra non concorrenti restano soggette alla procedura di opposizione. L'articolo 3 non contempla il caso in cui la licenza di brevetto o di know-how è concessa per fornire una seconda fonte di approvvigionamento ad un cliente. In tale caso, il divieto imposto al secondo licenziatario di rifornire soggetti diversi dal cliente in questione è necessario per la concessione della seconda licenza, poiché lo scopo dell'operazione non è di creare una fonte di approvvigionamento indipendente sul mercato. Lo stesso vale per le restrizioni concernenti i quantitativi che il licenziatario può fornire al cliente interessato (articolo 2, paragrafo 1, punto 13).

(24) Oltre alle clausole già menzionate, l'elenco delle restrizioni che ostano all'esenzione per categoria comprende altresì le restrizioni riguardanti i prezzi di vendita del prodotto sotto licenza o i quantitativi da produrre o da vendere, in quanto limitano gravemente la misura nella quale il licenziatario può sfruttare la tecnologia sotto licenza ed in quanto specialmente le restrizioni quantitative possono avere lo stesso effetto di divieti di esportazione (articolo 3, punti 1 e 5). Non si ha invece esclusione del beneficio dell'esenzione quando venga concessa una licenza per l'utilizzazione della tecnologia in determinati impianti di produzione e quando al licenziatario venga comunicata una specifica tecnologia per la costruzione, il funzionamento e la manutenzione di questi impianti e, in pari tempo, gli venga consentito di aumentarne la capacità o di costruire nuovi impianti produttivi per uso proprio in condizioni commerciali normali. È del resto legittimo impedire al licenziatario di utilizzare la specifica tecnologia del licenziante per costruire impianti per terzi poiché l'accordo non ha per oggetto di permettere al licenziatario di offrire ad altri produttori l'accesso alla tecnologia del licenziante per tutto il tempo in cui tale tecnologia rimane segreta o tutelata da brevetto (articolo 2, paragrafo 1, punto 12).

(25) Gli accordi che non beneficiano automaticamente dell'esenzione in quanto contengono clausole non espressamente esentate dal presente regolamento e nemmeno espressamente escluse dall'esenzione, tra cui quelle elencate nell'articolo 4, paragrafo 2, possono tuttavia in genere essere considerati suscettibili di beneficiare, in determinate circostanze, dell'applicazione, dell'esenzione per categoria. La Commissione potrà stabilire rapidamente tale opportunità sulla base delle informazioni che le imprese sono tenute a comunicarle conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3385/94 della Commissione (8). La Commissione può dispensare dall'obbligo di comunicare una informazione specifica chiesta dal modulo A/B e che non considera indispensabile. In linea di massima alla Commissione basterà la comunicazione del testo integrale dell'accordo di licenza e di una stima fondata su informazioni direttamente disponibili sulla struttura del mercato e della quota di mercato detenuta dal licenziatario. Di conseguenza, tali accordi devono essere considerati compresi nell'esenzione di cui al presente regolamento, qualora siano notificati alla Commissione e la Commissione non faccia opposizione all'applicazione dell'esenzione entro un dato termine.

(26) Se accordi esentati dal presente regolamento hanno tuttavia effetti incompatibili col disposto dell'articolo 85, paragrafo 3, la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria specie quando i prodotti sotto licenza non sono confrontati nel territorio assegnato in concessione a una concorrenza effettiva (articolo 7). Tale situazione potrebbe verificarsi quando il licenziatario detiene una forte posizione sul mercato. Nella valutazione delle condizioni di concorrenza la Commissione vigilerà in particolare alle situazioni in cui la quota di mercato del licenziatario supera, la soglia del 40 % dell'insieme del mercato dei prodotti sotto licenza e di tutti i prodotti o servizi che il consumatore ritiene intercambiabili o surrogabili per effetto delle loro caratteristiche, dei loro prezzi o del loro uso.

(27) Gli accordi che rispondono alle condizioni degli articoli 1 e 2 e non hanno per oggetto o per effetto di provocare restrizioni della concorrenza in nessun altro modo non sono più soggetti a notifica. Le imprese hanno tuttavia sempre il diritto di richiedere, in casi particolari, l'attestazione negativa o un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 sulla base del regolamento n. 17 del Consiglio (9), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Esse potranno tra l'altro notificare i loro accordi contenenti l'obbligo per il licenziante di concedere altre licenze sul territorio assegnato quando la quota di mercato del licenziatario supera o rischia di superare il 40 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile, alle condizioni indicate in appresso, agli accordi puri di licenza di brevetto o di licenza di know-how, agli accordi misti di licenza di brevetto e di know-how e agli accordi che contengono clausole riguardanti diritti di proprietà immateriale diversi dai brevetti, cui partecipano soltanto due imprese e che comportano uno o più dei seguenti obblighi:

1) l'obbligo del licenziante di non autorizzare altre imprese ad utilizzare nel territorio della licenza la tecnologia concessa;

2) l'obbligo del licenziante di non utilizzare egli stesso nel territorio della licenza la tecnologia concessa;

3) l'obbligo del licenziatario di non utilizzare nel territorio del licenziante all'interno del mercato comune la tecnologia concessa;

4) l'obbligo del licenziatario di astenersi dal fabbricare od utilizzare il prodotto oggetto di licenza o dall'utilizzare il procedimento oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari all'interno del mercato comune;

5) l'obbligo del licenziatario di astenersi dal praticare una politica attiva di immissione in commercio del prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari all'interno del mercato comune e, in particolare, dal fare pubblicità espressamente destinata a questi territori, costituirvi succursali e mantenervi depositi per la distribuzione del prodotto stesso;

6) l'obbligo del licenziatario di astenersi dall'immettere in commercio il prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari all'interno del mercato comune, in risposta a domande di fornitura non sollecitate;

7) l'obbligo del licenziatario di utilizzare unicamente il marchio del licenziante o la presentazione da questi stabilita per contraddistinguere il prodotto oggetto di licenza durante il periodo di vigenza dell'accordo, purché al licenziatario non venga impedito di indicare la sua qualità di fabbricante del prodotto oggetto di licenza;

8) l'obbligo del licenziatario di limitare la fabbricazione del prodotto oggetto di licenza ai quantitativi occorrenti per la fabbricazione dei propri prodotti e di vendere il prodotto oggetto di licenza unicamente come parte integrante o di ricambio dei propri prodotti o comunque in connessione alla vendita dei propri prodotti, sempreché tali quantitativi siano liberamente determinati dal licenziatario.

2. In caso di accordi puri di licenza di brevetto, l'esenzione degli obblighi di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto se e finché nei territori rispettivi del licenziatario (punti 1, 2, 7 e 8), del licenziante (punto 3) e degli altri licenziatari (punti 4 e 5) il prodotto oggetto di licenza è protetto da brevetti paralleli. L'esenzione dell'obbligo prevista al paragrafo 1, punto 6, è accordata per un periodo non superiore a cinque anni a partire dalla data in cui il prodotto oggetto di licenza è stato per la prima volta immesso in commercio all'interno del mercato comune da uno dei licenziatari, purché e fintantoché in questi territori il prodotto sia protetto da brevetti paralleli.

3. In caso di accordi puri di licenza di know-how, l'esenzione degli obblighi di cui al paragrafo 1, punti da 1 a 5, non può avere una durata superiore a dieci anni dalla data in cui il prodotto oggetto di licenza è stato immesso per la prima volta in commercio all'interno del mercato comune da uno dei licenziatari.

L'esenzione dell'obbligo di cui al paragrafo 1, punto 6, è accordata per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui il prodotto oggetto di licenza è stato immesso per la prima volta in commercio all'interno del mercato comune da uno dei licenziatari.

Gli obblighi previsti al paragrafo 1, punti 7 e 8, sono esentati per tutta la durata dell'accordo fintantoché il know-how rimane segreto e sostanziale.

Tuttavia, l'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica solo quando le parti hanno identificato, in forma appropriata, il know-how originale ed ogni successivo miglioramento che diventi accessibile ad una delle parti e venga da questa comunicato all'altra parte a norma dell'accordo e per gli scopi del medesimo, purché e fintantoché il know-how rimanga segreto e sostanziale.

4. In caso di accordi misti di licenza di brevetto e di know-how, negli Stati membri in cui la tecnologia concessa in uso è protetta da brevetti necessari, l'esenzione di cui al paragrafo 1, punti da 1 a 5, si applica per tutto il tempo in cui il prodotto oggetto di licenza vi è protetto da tali brevetti, qualora la durata di tale protezione sia superiore ai periodi indicati al paragrafo 3.

La durata dell'esenzione prevista al paragrafo 1, punto 6, non può eccedere il periodo di cinque anni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Tuttavia tali accordi possono beneficiare dell'esenzione di cui al paragrafo 1 solo fino a quando i brevetti restino in vigore o fino a quando il know-how, sempreché sia stato identificato, a seconda di quale, fra questi due periodi, sia quello più lungo.

5. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche quando le parti pattuiscono nei loro accordi obblighi del tipo di quelli contemplati da tale paragrafo, ma diano loro una portata più limitata di quella da esso ammessa.

Articolo 2

1. In particolare, ostano all'applicazione dell'articolo 1 le seguenti clausole, generalmente non restrittive della concorrenza:

1) l'obbligo del licenziatario di non divulgare il know-how comunicatogli dal licenziante; il licenziatario può essere vincolato a tale obbligo anche oltre la scadenza dell'accordo;

2) l'obbligo del licenziatario di non concedere sottolicenze o di non cedere la licenza;

3) l'obbligo del licenziatario di non sfruttare il know-how o i brevetti oggetto della licenza dopo la scadenza dell'accordo, nella misura in cui e fino a quando il know-how rimanga segreto o i brevetti restino in vigore;

4) l'obbligo del licenziatario di accordare una licenza al licenziante per i perfezionamenti o le nuove applicazioni apportate dal licenziatario alla tecnologia sotto licenza sempreché:

- nel caso di miglioramenti separabili, tale licenza non sia esclusiva in modo che il licenziatario sia libero di utilizzare i perfezionamenti da lui stesso apportati o di concederli in licenza a terzi, nella misura in cui ciò non comporti la divulgazione del know-how comunicatogli dal licenziante e rimasto segreto;

- e il licenziante assuma l'obbligo di concedere una licenza, esclusiva o non esclusiva, sui propri perfezionamenti al licenziatario;

5) l'obbligo del licenziatario di attenersi alle norme minime di qualità del prodotto oggetto della licenza, in particolare alle norme tecniche, o di acquistare beni o servizi dal licenziante o da un'impresa da questi designata, sempreché tali norme di qualità e tali beni o servizi siano necessari per:

a) uno sfruttamento tecnicamente corretto della tecnologia concessa

oppure

b) garantire che il prodotto del licenziatario sia conforme alle norme minime di qualità vigenti per il licenziante e gli altri licenziatari,

e di consentire al licenziante di effettuare i relativi controlli;

6) gli obblighi:

a) di segnalare al licenziante tutti i casi di appropriazione indebita del know-how o di violazione dei brevetti concessi in licenza,

oppure

b) di procedere legalmente o di prestare assistenza al licenziante che proceda legalmente in caso di appropriazione indebita o di violazione,

7) l'obbligo del licenziatario di continuare a versare i canoni:

a) per tutta la durata dell'accordo secondo l'ammontare, le scadenze e le modalità di pagamento liberamente pattuite dalle parti, qualora il know-how diventi di dominio pubblico per ragioni non imputabili al licenziante, con riserva di un risarcimento supplementare dei danni nell'eventualità che il know-how diventi di dominio pubblico in seguito a violazioni contrattuali da parte del licenziatario;

b) su un periodo che va oltre la durata dei brevetti concessi in licenza onde facilitarne la corresponsione;

8) l'obbligo del licenziatario di limitare lo sfruttamento della tecnologia concessi in licenza ad una o più applicazioni tecniche della tecnologia stessa o ad uno o più mercati di prodotti;

9) l'obbligo del licenziatario di versare un canone minimo o di fabbricare un quantitativo minimo di prodotti oggetto di licenza o di compiere un numero minimo di atti di utilizzazione della tecnologia concessa;

10) l'obbligo del licenziante di fare beneficiare il licenziatario delle condizioni di licenza più favorevoli che vengano accordate dal licenziante ad un'altra impresa dopo la conclusione dell'accordo;

11) l'obbligo del licenziatario di apporre il nome del licenziante o il numero del brevetto sul prodotto oggetto di licenza;

12) l'obbligo del licenziatario di non utilizzare la tecnologia del licenziante per costruire impianti per terzi, salvo restando il suo diritto di aumentare la capacità dei propri impianti o di costruire nuovi impianti per uso proprio in condizioni commerciali normali, ivi incluso il pagamento di canoni supplementari;

13) l'obbligo del licenziatario di fornire soltanto una quantità limitata del prodotto oggetto di licenza ad un determinato cliente, se la licenza è accordata per fornire a quest'ultimo una seconda fonte di approvvigionamento all'interno del territorio della licenza. Questa disposizione si applica anche se il cliente è il licenziatario e la licenza, concessa per costituire una seconda fonte di approvvigionamento, prevede che il cliente debba fabbricare egli stesso i prodotti oggetto di licenza o farli fabbricare da un subfornitore;

14) la riserva, da parte del licenziante, del diritto di avvalersi dei diritti conferiti da un brevetto per opporsi allo sfruttamento della tecnologia da parte del licenziatario al di fuori del territorio della licenza;

15) la riserva, da parte del licenziante, del diritto di recedere dall'accordo in caso di contestazione, da parte del licenziatario, del carattere segreto o sostanziale del know-how concesso in licenza o della validità di brevetti concessi in licenza nel mercato comune e appartenenti al licenziante o ad imprese ad esso collegate;

16) la riserva, da parte del licenziante, del diritto di recedere dall'accordo di licenza di un brevetto qualora il licenziatario faccia valere che tale brevetto non è necessario;

17) l'obbligo del licenziatario di fabbricare e commercializzare nel modo migliore possibile il prodotto oggetto di licenza;

18) la riserva, da parte del licenziante, del diritto di porre fine all'esclusiva concessa al licenziatario e di cessare di concedergli in licenza i perfezionamenti, nel caso in cui il licenziatario entri in concorrenza nel mercato comune con il licenziante, con imprese ad esso collegate o con altre imprese del settore della ricerca e dello sviluppo, della fabbricazione o dell'utilizzazione dei prodotti concorrenti e della loro distribuzione, nonché la riserva del diritto di esigere dal licenziatario la prova che il know-how concesso non viene utilizzato per la produzione di prodotti e per la prestazione di servizi non compresi fra quelli oggetto di licenza.

2. Le clausole di cui al paragrafo 1 che, per circostanze particolari, rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, sono esentate anche quando non siano accompagnate da alcuno degli obblighi esentati in base all'articolo 1.

3. L'esenzione prevista dal paragrafo 2 si applica anche quando le parti pattuiscano nei loro accordi clausole del tipo di quelle contemplate dal paragrafo 1, ma diano loro una portata più limitata di quella da esso ammessa.

Articolo 3

L'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 2, non si applicano se:

1) una delle parti è soggetta a restrizioni in ordine alla determinazione dei prezzi, di elementi costitutivi del prezzo o di sconti per i prodotti oggetto di licenza;

2) viene limitata la libertà di una delle parti di fare concorrenza all'interno del mercato comune alla controparte, alle imprese a questa collegate o ad altre imprese nel campo della ricerca e dello sviluppo, nonché della fabbricazione, utilizzazione o distribuzione di prodotti concorrenti, salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, punti 17 e 18;

3) le parti o una di esse sono tenute, senza ragione obiettivamente giustificata, a:

a) rifiutare di soddisfare domande di fornitura di utilizzatori o di rivenditori stabiliti nel loro territorio, i quali intendano commercializzare i prodotti in altri territori all'interno del mercato comune;

b) limitare la possibilità degli utilizzatori o rivenditori di acquistare i prodotti presso altri rivenditori all'interno del mercato comune ed in particolare quando esercitano diritti di proprietà immateriale o prendono misure per impedire agli utenti o ai rivenditori di ottenere al di fuori del territorio della licenza, o immettere in commercio in tale territorio prodotti lecitamente messi in commercio all'interno del mercato comune dal licenziante o con il suo consenso,

o quando siffatti comportamenti risultino da una concertazione fra le parti;

4) le parti erano già fabbricanti concorrenti prima della concessione della licenza ed una di esse è soggetta a restrizioni, nell'ambito di una stessa applicazione tecnica o di uno stesso mercato di prodotti, per quanto riguarda la clientela, e in particolare al divieto di rifornire determinate categorie di utenti o di avvalersi di determinati modi di distribuzione oppure, al fine di effettuare una ripartizione della clientela, di utilizzare determinati tipi di confezione dei prodotti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 7, e dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 13;

5) una delle parti è soggetta a restrizioni in ordine al quantitativo dei prodotti oggetto di licenza da fabbricare o da vendere o al numero di atti di utilizzazione della tecnologia concessa in licenza che può effettuare, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 8, e dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 13;

6) il licenziatario è tenuto a cedere al licenziante in tutto o in parte i suoi diritti riguardanti i miglioramenti o le nuove applicazioni della tecnologia concessa in licenza;

7) il licenziante è tenuto, anche in forza di accordi separati o mediante prolungamento automatico della durata iniziale dell'accordo grazie all'aggiunta di nuovi miglioramenti, a non concedere licenze ad altre imprese per lo sfruttamento della tecnologia concessa nel territorio della licenza per un periodo superiore a quello menzionato all'articolo 1, paragrafo 2 e 3 ovvero una delle parti è tenuta a non sfruttare la tecnologia concessa nel territorio della controparte o di altri licenziatari, per periodi superiori a quelli menzionati all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, o all'articolo 1, paragrafo 4.

Articolo 4

1. Beneficiano del pari dell'esenzione prevista dal presente regolamento gli accordi che comportano obblighi restrittivi della concorrenza che non sono contemplati dagli articoli 1 e 2 e non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3, a condizione che tali accordi vengano notificati alla Commissione, a norma del disposto degli articoli da 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 3385/94 e che questa non faccia opposizione all'esenzione nel termine di quattro mesi.

2. Il paragrafo 1 si applica, in particolare, quando:

a) al licenziatario è imposto, all'atto della conclusione dell'accordo, l'obbligo di accettare norme di qualità o ulteriori licenze o di acquistare beni o servizi che non sono necessari per uno sfruttamento tecnicamente corretto della tecnologia concessa in licenza o per garantire che la produzione del licenziatario sia conforme alle norme di qualità osservate dal licenziante e da altri licenziatari;

b) al licenziatario è fatto divieto di contestare il carattere segreto sostanziale del know-how o la validità di brevetti concessi in licenza nel mercato comune e appartenenti al licenziante o ad imprese ad esso collegate.

3. Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno in cui ha effetto la notificazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3385/94.

4. Per gli accordi già notificati all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere chiesto il beneficio delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 mediante una comunicazione diretta alla Commissione che faccia espresso riferimento alla notificazione e al presente articolo. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del paragrafo 3.

5. La Commissione può fare opposizione all'esenzione entro quattro mesi. Essa deve fare opposizione quando uno Stato membro lo richiede entro due mesi a decorrere dalla data di trasmissione allo Stato membro stesso della notifica di cui al paragrafo 1 o della comunicazione di cui al paragrafo 4. Tale richiesta deve essere fondata su considerazioni relative alle regole di concorrenza del trattato.

6. La Commissione può revocare l'opposizione all'esenzione in ogni momento. Tuttavia, quando essa sia stata fatta su richiesta di uno Stato membro, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere revocata soltanto previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti.

7. Se l'opposizione è revocata perché le imprese interessate hanno dimostrato che le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, sono soddisfatte, l'esenzione ha efficacia a decorrere dalla data della notificazione.

8. Se l'opposizione è revocata perché le imprese interessate hanno modificato l'accordo in modo de soddisfare le condizione dell'articolo 85, paragrafo 3, l'esenzione ha efficacia a decorrere dalla data in cui le modifiche entrano in vigore.

9. Se la Commissione fa opposizione e questa non viene revocata, gli effetti della notificazione sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento n. 17.

Articolo 5

1. Il presente regolamento non si applica:

1) agli accordi conclusi fra membri di una comunità di brevetti o di know-how e vertenti sulle tecnologie messe in comune;

2) agli accordi di licenza conclusi tra imprese concorrenti che detengono una partecipazione in un'impresa comune, o tra una di esse e l'impresa comune, qualora gli accordi di licenza riguardino l'attività di quest'ultima;

3) agli accordi in base ai quali una parte concede all'altra una licenza di brevetto e/o di know-how e in cambio l'altra parte, anche mediante contratti distinti o attraverso imprese collegate, concede alla prima una licenza di brevetto, di marchio o di know-how o diritti esclusivi di vendita, sempreché le parti siano concorrenti per i prodotti che costituiscono oggetto di tali accordi;

4) agli accordi di licenza contenenti clausole non accessorie relative a diritti di proprietà immateriale diversi dai brevetti;

5) agli accordi aventi per solo aggetto la vendita.

2. Il presente regolamento si applica tuttavia:

1) agli accordi di cui al paragrafo 1, punto 2, in base ai quali un'impresa fondatrice concede all'impresa comune una licenza di brevetto o di know-how, purché i prodotti aggetto di licenza e gli altri prodotti e servizi delle imprese partecipanti considerati dall'utente intercambiabili o surrogabili, per le loro caratteristiche, il loro prezzo e il loro uso, non rappresentino nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso:

- più del 20 %, se la licenza riguarda solo la produzione,

- più del 10 % se la licenza riguarda la produzione e la distribuzione,

del mercato dell'insieme dei prodotti oggetto di licenza e di tutti i prodotti o servizi intercambiabili o surrogabili;

2) agli accordi di cui al paragrafo 1, punto 1, nonché alle licenze reciproche di cui al paragrafo 1, punto 3, purché le parti non siano soggette ad alcuna restrizione territoriale all'interno del mercato comune in ordine alla fabbricazione, utilizzazione ed immissione in commercio dei prodotti previsti dagli accordi o in ordine all'utilizzazione delle tecnologie concesse in licenza o messe in comune.

3. Il presente regolamento continua ad applicarsi quando per due esercizi consecutivi le quote di mercato di cui al paragrafo 2, punto 1 non sono superate di più di un decimo; quando anche tale limite è oltrepassato, il presente regolamento continua ad essere applicato per un periodo di sei mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio nel quale è intervenuto tale superamento.

Articolo 6

Il presente regolamento si applica anche:

1) agli accordi ove il licenziante non sia il titolare del know-how o dei brevetti, ma sia autorizzato dal titolare del know-how o dei brevetti a concedere licenze;

2) agli accordi di cessione di know-how e/o di brevetti, ove il rischio connesso allo sfruttamento rimane a carico del cedente, in particolare quando il corrispettivo della cessione dipende dal fatturato realizzato dal cessionario per i prodotti fabbricati in base al know-how o ai brevetti, dai quantitativi prodotti o dal numero di atti di utilizzazione del know-how o dei brevetti;

3) agli accordi di licenza in cui i diritti o gli obblighi del licenziante o del licenziatario siano assunti da imprese ad essi collegate.

Articolo 7

La Commissione può revocare, conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE, il beneficio dell'applicazione del presente regolamento se constata che, in un caso determinato, un accordo esentato in forza del regolamento stesso ha effetti incompatibili con le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattatto, e in particolare quando:

1) l'accordo abbia l'effetto di impedire che i prodotti oggetto di licenza vengano sottoposti, all'interno del territorio della licenza, alla concorrenza effettiva di prodotti o di servizi identici o considerati dall'utente intercambiali o surrogabili in base alle loro caratteristiche, al loro prezzo ed al loro uso, situazione che può verificarsi nella fattispecie quando il licenziatario detiene una quota di mercato superiore al 40 %;

2) il licenziatario rifiuti, senza ragione obiettivamente giustificata, di soddisfare domande di fornitura da lui non sollecitate di utenti o di rivenditori stabiliti nel territorio di altri licenziatari, salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 6;

3) le parti:

a) rifiutino, senza ragione obiettivamente comprovato, di soddisfare domande di forniture di utenti o rivenditori stabiliti nel loro territorio e che intendono commercializzare i prodotti in altri territori all'interno del mercato comune;

oppure:

b) limitino la possibilità degli utenti o rivenditori di acquistare i prodotti presso altri rivenditori all'interno del mercato comune e, in particolare, quando invochino diritti di proprietà immateriale o adottino misure per impedire a tali utenti o rivenditori di ottenere al di fuori del territorio della licenza, ovvero di immettere in commercio in tale territorio, prodotti lecitamente immessi in commercio all'interno del mercato comune dal licenziante o con il suo consenso;

4) le parti erano fabbricanti concorrenti al momento della concessione della licenza a gli obblighi del licenziatario di produrre un quantitativo minimo o di sfruttare al meglio la tecnologia concessa in licenza, previsti rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, punti 9 e 17, abbiano l'effetto di impedire al licenziatario di utilizzare tecnologie concorrenti.

Articolo 8

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) le domande di brevetto,

b) i modelli di utilità,

c) le domande per la registrazione di modelli di utilità,

d) le topografie di prodotti o semiconduttori,

e) i « certificats d'utilité » e i « certificats d'addition » ai sensi del diritto francese,

f) le domande di « certificats d'utilité » e « certificats d'addition » ai sensi del diritto francese,

g) i certificati complementari di protezione per i medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali possono essere ottenuti tali certificati

h) i certificati riguardanti le nuove varietà vegetali

sono equiparati ai brevetti.

2. Il presente regolamento si applica anche agli accordi concernenti lo sfruttamento di una invenzione per la quale sia stata presentata una domanda ai sensi del paragrafo 1 per il territorio della licenza entro il termine di un anno dalla data di stipulazione dell'accordo.

3. Il presente regolamento si applica inoltre agli accordi di licenza puri di brevetto o di know-how o agli accordi misti la cui durata iniziale sia automaticamente prorogata per effetto della inclusione, negli accordi stessi, di nuovi miglioramenti, brevettati o no, comunicati dal licenziante, purché il licenziatario abbia il diritto di rifiutare tali miglioramenti o l'accordo preveda per entrambi i contraenti la facoltà di recesso alla scadenza del periodo iniziale dell'accordo e, in seguito, almeno ogni tre anni.

Articolo 9

1. Le informazioni ottenute in applicazione dell'articolo 4 possono essere utilizzate esclusivamente per i fini del presente regolamento.

2. La Commissione e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri dipendenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non contengano indicazioni individuali sulle imprese o associazioni di imprese.

Articolo 10

Ai fini del presente regolamento, i seguenti termini sono definiti come segue:

1) « know-how »: un insieme di informazioni tecniche segrete, sostanziali e identificate in una qualsiasi forma appropriata;

2) « segreto »: indica che l'insieme del know-how, considerato globalmente o nella precisa configurazione e articolazione delle sue componenti, non è generalmente noto o facilmente accessibile, cosicché una parte del suo valore consiste nel vantaggio temporale che il licenziatario acquisisce quando esso gli viene comunicato; tale termine non va inteso in senso stretto, cioè che ogni singnola componente del know-how deve essere assolutamente sconosciuta o non ottenibile al di fuori dell'azienda del licenziante;

3) « sostanziale »: indica che il know-how include informazioni che devono essere utili, cioè offrire alla data di stipulazione dell'accordo ragionevoli prospettive di miglioramento per la posizione concorrenziale del licenziatario, ad esempio aiutandolo ad entrare su un nuovo mercato o conferendogli un vantaggio nella concorrenza con altri produttori o fornitori di servizi che non hanno accesso al know-how segreto sotto licenza o ad altro know-how segreto comparabile;

4) « identificato »: indica che il know-how è descritto o fissato su un supporto materiale, in modo tale da permettere di verificare se esso possieda i requisiti della segretezza e della sostanzialità e da garantire che il licenziatario non sia sottoposto a restrizioni ingiustificate nello sfruttamento della propria tecnologia. L'identificazione del know-how può essere effettuata mediante una descrizione figurante nell'accordo di licenza o in un documento separato o in qualsiasi altra forma appropriata, al più tardi all'atto del trasferimento del know-how o subito dopo, purché il documento separato o altro supporto sia disponibile in caso di necessità.

5) « brevetti necessari »: brevetti la cui licenza è necessaria per lo sfruttamento della tecnologia sotto licenza qualora, in assenza di tale licenza, lo sfruttamento della tecnologia non sarebbe possibile o sarebbe possibile soltanto in misura minore o in condizioni più difficili o più onerose. Tali brevetti devono dunque presentare per il licenziatario un interesse tecnico, giuridico o economico;

6) « accordi di licenza »: le licenze pure di brevetto o di know-how nonché gli accordi misti di licenze di brevetto e di licenze di know-how;

7) « tecnologia concessa in licenza »: il know-how iniziale di fabbricazione e/o brevetti di prodotto o di procedimento necessari esistenti al momento della stipula del primo contratto di licenza, nonché i miglioramenti successivamente apportati al know-how o ai brevetti, a prescindere dal fatto che, e dalla misura in cui questi miglioramenti siano sfruttati dalle parti o da altri licenziatari;

8) « prodotti oggetto di licenza »: i beni o servizi la cui produzione o fornitura comporti l'utilizzazione della tecnologia oggetto di licenza;

9) « quota di mercato del licenziatario »: la quota che i prodotti o servizi, forniti dal licenziatario e considerati dall'utente intercambiabili o surrogabili ai prodotti oggetto di licenza, in base alle loro caratteristiche, al loro prezzo e al loro uso, rappresentano rispetto al mercato complessivo dei prodotti oggetto di licenza e di tutti i prodotti o servizi intercambiabili o surrogabili nel territorio del mercato comune o in una parte sostanziale di esso;

10) « sfruttamento »: qualsiasi utilizzazione della tecnologia concessa in licenza, in particolare nella produzione, nelle vendite attive o passive in un determinato territorio, anche se ivi non associate alla fabbricazione, o nella locazione finanziaria dei prodotti oggetto di licenza;

11) « territorio della licenza »: il territorio che si estende sulla totalità o su parte del mercato comune e nel quale il licenziatario ha il diritto di utilizzare la tecnologia concessa in licenza;

12) « territorio del licenziante »: i territori per i quali il licenziante non ha concesso alcuna licenza per i brevetti e/o il know-how contemplati dall'accordo di licenza;

13) « brevetti paralleli »: i brevetti che, malgrado l'esistenza di divergenze dovute alla mancata unificazione delle norme nazionali in materia di proprietà immateriale, tutelano la stessa invenzione in diversi Stati membri;

14) « imprese collegate »:

a) le imprese nelle quali un'impresa che è parte contraente dell'accordo dispone, direttamente o indirettamente:

- di più della metà del capitale sociale o del capitale di esercizio

o

- di più della metà dei diritti di voto

o

- del potere di designare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa

o

- del diritto di gestire gli affari dell'impresa;

b) le imprese che dispongono, direttamente o indirettamente, in un'impresa che è parte contraente dell'accordo, dei diritti o poteri di cui alla lettera a);

c) le imprese nelle quali un'impresa di cui alla lettera b) dispone, direttamente o indirettamente, dei diritti o poteri di cui alla lattera a);

d) le imprese nelle quali le parti contraenti o imprese ad esse collegate dispongono insieme dei diritti o poteri di cui alla lettera a); tali imprese controllate in comune sono considerate collegate a ciascuna delle parti contraenti.

15) « clausole accessorie »: le clausole relative allo sfruttamento di diritti di proprietà immateriale diversi dai brevetti le quali non contengono obblighi restrittivi della concorrenza all'infuori di quelli attinenti ai brevetti o al know-how ed esentati in forza del presente regolamento;

16) « obbligo »: sia un obbligo contrattuale che una pratica concordata.

17) « fabbricanti concorrenti » o « fabbricanti di prodotti concorrenti »: o fabbricanti che mettono in vendita prodotti che, in base alle loro caratteristiche, al loro prezzo e al loro uso, sono considerati dall'utente intercambiabili o surrogabili ai prodotti oggetto di licenza.

Articolo 11

1. Il regolamento (CEE) n. 556/89 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° aprile 1996.

2. Le disposizione del regolamento (CEE) n. 2349/84 restano in vigore fino al 31 marzo 1996.

3. Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi vigenti al 31 marzo 1996 e che soddisfano alle condizione d'esenzione di cui al regolamento (CEE) n. 2349/84 o al regolamento (CEE) n. 556/89.

Articolo 12

1. La Commissione procede regolarmente ad una valutazione dell'applicazione del presente regolamento, specie per quanto riguarda la procedura d'opposizione di cui all'articolo 4.

2. La Commissione redige una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro la fine del quarto anno successivo alla sua entrata in vigore e valuta su tale base l'opportunità di procedere ad eventuali adattamenti.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1996.

Esso scade il 31 marzo 2006.

La disposizione dell'articolo 11, paragrafo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1996.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65.

(2) GU n. C 178 del 30. 6. 1994, pag. 3.

(3) GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 15.

(4) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 6.

(5) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 1.

(6) Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (convenzione sul brevetto comunitario) del 15 dicembre 1975 (GU n. L 17 del 26. 1. 1976, pag. 1).

(7) Convenzione sul rilascio di brevetti europei del 5 ottobre 1973.

(8) GU n. L 377 del 31. 12. 1994, pag. 28.

(9) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

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