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Document 31996R0138
Council Regulation (EC) No 138/96 of 22 January 1996 amending Regulation (EC) No 520/94 establishing a Community procedure for administering quantitative quotas
Regolamento (CE) n. 138/96 del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 520/94 relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi
Regolamento (CE) n. 138/96 del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 520/94 relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi
GU L 21 del 27.1.1996, p. 6–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 14/08/2008
Regolamento (CE) n. 138/96 del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 520/94 relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi
Gazzetta ufficiale n. L 021 del 27/01/1996 pag. 0006 - 0006
REGOLAMENTO (CE) N. 138/96 DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 520/94 relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 520/94 (1) quantitativi non ripartiti non assegnati o non utilizzati devono essere ridistribuiti entro un termine che ne consenta l'utilizzazione prima della fine del periodo contingentale; considerando che, con l'esperienza acquisita nell'ambito della gestione dei contingenti per il 1994, si è verificato che, principalmente a causa della durata della validità delle licenze, i dati sui quantitativi non utilizzati (che costituiscono la maggior parte dei quantitativi da ridistribuire) sono stati disponibili soltanto dopo la fine del periodo contingentale relativo al 1994; che pertanto non è stato possibile ridistribuire tali quantitativi; considerando che occorre quindi introdurre una maggiore flessibilità nella ridistribuzione dei quantitativi non riportati, non assegnati o non utilizzati; che tuttavia, per evitare qualsiasi rischio di un eccessivo cumulo delle importazioni, occorre esaminare caso per caso se tale ridistribuzione dopo la fine del periodo contingentale sia opportuna e deciderne all'occorrenza le modalità, segnatamente il periodo di validità delle licenze, tenuto conto dei tipi di prodotti e degli obiettivi inerenti all'instaurazione dei contingenti in oggetto; considerando che la ridistribuzione ottimale di quantitativi non utilizzati richiede un'informazione affidabile e completa sull'uso effettivo delle licenze d'importazione rilasciate; che è pertanto necessario provvedere a che tutte le licenze d'importazione, utilizzate o meno, debbano essere restituite alle autorità nazionali competenti entro e non oltre dieci giorni lavorativi successivi alle rispettive date di scadenza; considerando che a tal fine occorre modificare il regolamento (CE) n. 520/94, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 520/94 è modificato come segue: 1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo: « 5. I quantitativi non ripartiti, non assegnati o non utilizzati sono ridistribuiti secondo l'articolo 14 entro un termine che ne consenta l'utilizzazione prima della fine del periodo contingentale. Se si constata che non è stata possibile ridistribuire tali quantitativi entro il termine suddetto, la Commissione decide caso per caso, secondo la procedura di cui all'articolo 23, sull'eventuale ridistribuzione nel corso del periodo contingentale successivo. » 2) All'articolo 19, paragrafo 1, i termini « non utilizzati, del tutto o in parte » sono soppressi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia il punto 2, articolo 1 non si applica alle licenze rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 2801/94 della Commissione, del 17 novembre 1994, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo della prima frazione dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (2), e del regolamento (CE) n. 1093/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo della seconda frazione dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (3). Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1996. Per il Consiglio Il Presidente W. LUCCHETTI (1) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1. (2) GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3087/94 (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 47). (3) GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 27.