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Document 31996D0202
96/202/EC: Commission Decision of 4 March 1996 on the organization of a temporary experiment with regard to the maximum content of inert matter in soya bean seed
96/202/CE: Decisione della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia
96/202/CE: Decisione della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia
GU L 65 del 15.3.1996, p. 39–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998
96/202/CE: Decisione della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia
Gazzetta ufficiale n. L 065 del 15/03/1996 pag. 0039 - 0040
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 1996 concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia (96/202/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12 bis, considerando che la direttiva 69/208/CEE stabilisce norme relative al tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia, come definito secondo gli attuali metodi internazionali di analisi; considerando che tali norme sono state stabilite al fine di ridurre il rischio di contaminazione da Phialophora gregata e da Phytophthora megasperma f. sp. glycinea; considerando che, secondo gli attuali metodi internazionali di analisi, la definizione di materia inerte comprende «pezzi di sementi rotte o intaccate di grandezza non superiore alla metà di quella originale»; considerando che, in base alle attuali conoscenze scientifiche, la summenzionata componente della materia inerte non dovrebbe rappresentare un rischio di contaminazione ad opera dei suddetti organismi nocivi; considerando che la decisione 93/213/CEE della Commissione (2) ha organizzato a determinate condizioni, un esperimento temporaneo al fine di elaborare nuove e migliori soluzioni alternative alle vigenti disposizioni sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia; considerando che detto esperimento è terminato il 30 giugno 1995; considerando che i risultati di tale esperimento non sono stati concludenti e sembra pertanto auspicabile che esso venga portato avanti alle stesse condizioni; considerando che è auspicabile includere in tale esperimento anche le sementi raccolte nei paesi terzi; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È organizzato su scala comunitaria un esperimento temporaneo, secondo le modalità di cui all'articolo 2, al fine di valutare se le norme e altre condizioni relative alle sementi di soia per quanto riguarda la percentuale in peso di materia inerte, stabilite all'allegato II, parte I, punto 3, comma C, lettera c) della direttiva 69/208/CEE, debbono essere modificate omettendo la componente «pezzi di sementi rotte o intaccate di grandezza non superiore alla metà di quella originale». Articolo 2 Le modalità di cui all'articolo 1 sono le seguenti: a) la norma sulla materia inerte non comprende pezzi di sementi rotte o intaccate di grandezza non superiore alla metà di quella originale; b) nel corso dell'analisi ufficiale delle sementi, le sementi e gli altri materiali sono pesati separatamente, a meno che la quantità globale della materia inerte non superi lo 0,3 %; c) i lotti di sementi sono accompagnati da un certificato ufficiale attestante l'analisi delle sementi o che riporti i risultati del peso di cui alla lettera b); d) il numero della presente decisione è menzionato, dopo la dicitura «Regole e norme», sull'etichetta ufficiale prescritta dalla direttiva 69/208/CEE o, per quanto riguarda i paesi terzi, sull'etichetta OCSE. In alternativa esso può essere riportato su qualsiasi altro documento ufficiale che scorti il lotto di sementi; e) le autorità preposte alla certificazione sorvegliano l'esperimento; f) campioni dei lotti di sementi ufficialmente certificate secondo le modalità del presente esperimento sono messi a disposizione al fine di realizzare prove comparative comunitarie. Articolo 3 1. Ogni Stato membro può partecipare all'esperimento. 2. Gli Stati membri che decidono di partecipare all'esperimento ne informano la Commissione. 3. L'esperimento termina il 30 giugno 1998. Gli Stati membri possono decidere di ritirarsi anticipatamente dall'esperimento. 4. Entro la fine di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri un rapporto sui risultati dell'esperimento e sullo stato di avanzamento dei lavori. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3. (2) GU n. L 91 del 15. 4. 1993, pag. 27.