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Document 31996D0088

    96/88/CE: Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995

    GU L 21 del 27.1.1996, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/88/oj

    Related international agreement

    31996D0088

    96/88/CE: Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995

    Gazzetta ufficiale n. L 021 del 27/01/1996 pag. 0047 - 0048


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1995 relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (96/88/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 130 Y, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che le convenzioni sul commercio dei cereali e sull'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995, sono state negoziate allo scopo di sostituire l'accordo internazionale sul grano del 1949; che l'accordo era inizialmente aperto fino al 30 giugno 1995 alla firma e al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione; che nella conferenza dei governi, svoltasi a Londra il 6 luglio 1995, si è stabilito che l'accordo entrasse in vigore con efficacia a decorrere dal 1° luglio 1995; che in tale occasione il termine ultimo per il deposito dei suddetti strumenti è stato prorogato al 30 giugno 1996;

    considerando che, facendo seguito alla decisione del Consiglio del 29 giugno 1995 (3), la Comunità ha firmato, il 30 giugno 1995, sotto riserva di ulteriore approvazione le due convenzioni che costituiscono tale accordo, ed ha depositato una dichiarazione di applicazione provvisoria di quest'ultimo; che è pertanto opportuno procedere ora all'approvazione di tali convenzioni;

    considerando che, a norma dell'articolo 130 U del trattato che istituisce la Comunità europea, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo favorisce lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, il loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale e la lotta contro la povertà in tali paesi;

    considerando che l'applicazione dell'accordo internazionale sui cereali del 1995 implica in parte, per quanto riguarda l'aiuto alimentare, sia un'azione della Comunità che un'azione degli Stati membri;

    considerando che tutti gli Stati membri hanno espresso l'intenzione di diventare parti contraenti della convenzione relativa all'aiuto alimentare,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvata a norma della Comunità europea la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 e la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1995, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995.

    I testi delle convenzioni sono acclusi alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere al deposito degli strumenti di approvazione delle due convenzioni.

    Articolo 3

    La Comunità europea depositerà, all'atto del deposito dello strumento di approvazione della convenzione sul commercio dei cereali, la seguente dichiarazione:

    « La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, che sono diventati Stati membri della Comunità europea il 1° gennaio 1995, non aderiranno più individualmente alla presente convenzione ma saranno coperti dall'adesione della Comunità alla stessa. Pertanto la Comunità europea si impegna altresì ad esercitare i diritti e ad adempiere gli obblighi previsti dalla presente convenzione per questi tre Stati. »

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1995.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. ATIENZA SERNA

    (1) GU n. C 191 del 25. 7. 1995, pag. 4.

    (2) GU n. C 287 del 30. 10. 1995.

    (3) GU n. C 204 del 9. 8. 1995, pag. 1.

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