Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0082

    96/82/CE: Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, recante modifica delle decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE relative ai certificati sanitari per le importazioni di equidi da macello, equidi registrati e equidi da riproduzione e produzione, per quanto riguarda la piroplasmosi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 19 del 25.1.1996, p. 56–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/82(1)/oj

    31996D0082

    96/82/CE: Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, recante modifica delle decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE relative ai certificati sanitari per le importazioni di equidi da macello, equidi registrati e equidi da riproduzione e produzione, per quanto riguarda la piroplasmosi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 019 del 25/01/1996 pag. 0056 - 0056


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1996 recante modifica delle decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE relative ai certificati sanitari per le importazioni di equidi da macello, equidi registrati e equidi da riproduzione e produzione, per quanto riguarda la piroplasmosi (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/82/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 15 e 16,

    considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di equidi da macello sono fissate nella decisione 93/196/CEE della Commissione (2) e per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione nella decisione 93/197/CEE della Commissione (3), entrambe modificate da ultimo dalla decisione 96/81/CE della Commissione (4);

    considerando che la piroplasmosi (B. equi e B. cabali) è presente in alcuni Stati membri della Comunità europea; considerando che equidi sieropositivi per la piroplasmosi sono presenti in alcuni Stati membri;

    considerando che reazioni negative negli esami sierologici richiesti non costituiscono quindi più un requisito appropriato per le importazioni di determinate categorie di equidi provenienti da alcuni paesi terzi;

    considerando che il trattamento degli equidi per eliminare l'infezione può essere dannoso per gli animali; considerando che dopo il trattamento una reazione sierologica negativa di breve durata negli esami sierologici richiesti non esclude l'infettività per le zecche vettori della malattia;

    considerando che le decisioni sopra menzionate debbono essere modificate di conseguenza;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell'allegato II, capitolo « III. Informazioni sanitarie » della decisione 93/196/CEE il testo della lettera j), quarto trattino, è soppresso.

    Articolo 2

    Nei certificati D e E dell'allegato II, capitolo « III. Informazioni sanitarie » della decisione 93/197/CEE il testo della lettera j), quarto trattino, è soppresso.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua notifica agli Stati membri.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

    (2) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7.

    (3) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

    (4) Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

    Top