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Document 31995R3095

Regolamento (CE) n. 3095/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1945/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 1247/92

GU L 335 del 30.12.1995, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/3095/oj

31995R3095

Regolamento (CE) n. 3095/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1945/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 1247/92

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 30/12/1995 pag. 0001 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 3095/95 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1945/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 1247/92

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che occorre apportare talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 (4) e (CEE) n. 574/72 (5), che alcune di tali modifiche sono legate ai mutamenti che gli Stati membri hanno introdotto nelle loro legislazioni in materia di sicurezza sociale e che altre modifiche rivestono carattere tecnico e sono destinate a perfezionare i regolamenti citati;

(2) considerando che, per rendere più agevole il soggiorno temporaneo e l'accesso all'assistenza con l'autorizzazione dell'istituzione competente sul territorio dell'Unione, è opportuno estendere i benefici dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), a tutti i cittadini degli Stati membri che siano assicurati secondo la legislazione di uno Stato membro ed ai loro familiari che con essi risiedono, anche se non abbiano la qualifica di lavoratore dipendente o autonomo;

(3) considerando che in quanto il lavoratore in disoccupazione completa di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o lettera b), punto ii), beneficia delle prestazioni di malattia e di maternità, e delle prestazioni familiari erogate dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio risiede, nonché della convalida in materia di invalidità e di vecchiaia dei periodi di disoccupazione completa per cui la suddetta istituzione gli riconosce delle indennità a norma della legislazione dalla stessa applicata [articolo 25, paragrafo 2, articolo 39, paragrafo 6, articolo 45, paragrafo 6 e articolo 72 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71], per consentire allo Stato membro interessato di effettuare, se del caso, le trattenute dei contributi per queste prestazioni occorre introdurre disposizioni che consentano a tale Stato di procedere a tali trattenute nel caso in cui la propria legislazione lo preveda;

(4) considerando che risulta necessario evitare che la famiglia perda i diritti alle prestazioni familiari a causa di termini di preclusione brevi, modificando a questo scopo l'articolo 86 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(5) considerando che ragioni d'efficacia rendono preferibile raggruppare l'insieme delle disposizioni transitorie relative alle prestazioni speciali a carattere non contributivo in un nuovo articolo 95 ter del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(6) considerando che occorrono alcune modifiche alle rubriche «G. IRLANDA» e «O. REGNO UNITO» dell'allegato I, parte seconda del regolamento (CEE) n. 1408/71, per tener conto dell'interpretazione data dalle autorità irlandesi e britanniche del concetto di «familiare»;

(7) considerando che all'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, rubrica «B. DANIMARCA», occorre aggiungere la prestazione fissa di riabilitazione, che costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo non esportabile;

(8) considerando che occorre eliminare dall'allegato II bis, rubrica «I. LUSSEMBURGO», l'assegno compensativo per il carovita, che non esiste più nella legislazione lussemburghese;

(9) considerando che, in seguito all'accordo concluso tra le autorità greche e tedesche, occorre integrare l'allegato III, parte B, punto 30 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(10) considerando che risulta necessario adeguare la rubrica «F. GRECIA» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, in seguito alla riorganizzazione delle assicurazioni sociali e a vari emendamenti introdotti nella legislazione greca;

(11) considerando che occorre modificare gli articoli 17, paragrafo 2, e 30, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, per estendere alle istituzioni tedesche, italiane e portoghesi una disposizione specifica già prevista per le istituzioni francesi, tenuto conto della possibilità degli assicurati di cambiare più spesso di istituzione competente per malattia;

(12) considerando che occorre modificare l'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 per ravvicinare maggiormente l'importo forfettario da rimborsare e l'ammontare delle spese reali sostenute dalle istituzioni degli Stati membri; che è opportuno prevedere un periodo transitorio per le relazioni con la Repubblica francese tenuto conto delle difficoltà amministrative cui questo Stato potrebbe andare incontro;

(13) considerando che occorre modificare il testo dell'articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, per tener conto degli emendamenti introdotti dai regolamenti (CEE) n. 2195/91 (1), (CEE) n. 1248/92 (2) e (CEE) n. 1249/92 (3);

(14) considerando che, in seguito ai cambiamenti intervenuti nell'amministrazione danese, occorre conseguentemente adeguare le rubriche «B. DANIMARCA» degli allegati 2, 3, 4 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72;

(15) considerando che occorre adeguare i punti 13 «DANIMARCA-SPAGNA» e 15 «DANIMARCA-GRECIA» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72, per tener conto degli accordi conclusi da detti Stati membri;

(16) considerando che è parimenti necessario modificare l'allegato 5, in seguito alla conclusione di accordi tra i Paesi Bassi e la Grecia e tra i Paesi Bassi ed il Regno Unito in base all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(17) considerando che è necessario modificare la rubrica «A. BELGIO» dell'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72, per indicarvi l'istituzione competente di cui all'articolo 10 ter del suddetto regolamento;

(18) considerando che, in seguito ad una riorganizzazione amministrativa dell'assicurazione contro le malattie del Lussemburgo occorre modificare gli allegati 2, 3, 4, 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72, rubrica «I. LUSSEMBURGO»;

(19) considerando che, in seguito ad una modifica della denominazione dei consigli olandesi del lavoro, è necessario adeguare gli allegati 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72, rubrica «J. PAESI BASSI»;

(20) considerando che occorre eliminare l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92 e l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1945/93, il cui contenuto viene inserito nel regolamento (CEE) n. 1408/71 stesso; che è perciò necessario eliminare il punto 10 che fa riferimento alle disposizioni eliminate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1) Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 22 bis

Norme specifiche per talune categorie di persone

In deroga all'articolo 2 del presente regolamento, l'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), si applica anche alle persone che sono cittadini di uno Stato membro e che sono assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro nonché ai loro familiari che con esse risiedono.»

2) Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 25 bis

Contributi a carico dei lavoratori dipendenti in disoccupazione completa

L'istituzione di uno Stato membro che eroga le prestazioni in natura e in denaro ai disoccupati citati all'articolo 25, paragrafo 2, la quale applichi una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per la copertura delle prestazioni di malattia e di maternità, è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposizioni della propria legislazione.»

3) All'articolo 39, paragrafo 6, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

«Se detta istituzione applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per coprire le prestazioni di invalidità, essa è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposizioni della propria legislazione.»

4) All'articolo 45, paragrafo 6, dopo il primo comma va aggiunto il seguente comma:

«Se detta istituzione applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per coprire le pensioni di vecchiaia e morte, essa è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposizioni della propria legislazione.»

5) L'articolo 72 bis è completato dal seguente comma:

«Se detta istituzione applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per coprire le prestazioni familiari, essa è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposizioni della propria legislazione.»

6) All'articolo 86 il testo attuale diventa il paragrafo 1 e viene aggiunto il testo seguente:

«2. Quando una persona abilitata in tal senso secondo la legislazione di uno Stato membro ha presentato in questo Stato membro, che non è competente in via prioritaria, una domanda di prestazioni familiari, la data alla quale la prima domanda è stata presentata è considerata come data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente, a condizione che sia presentata una nuova domanda nello Stato competente in via prioritaria da una persona abilitata in tal senso secondo la legislazione di tale Stato. Questa seconda domanda va presentata entro un anno al massimo dalla comunicazione del diniego della prima domanda o dalla cessazione del pagamento delle prestazioni nel primo Stato membro.»

7) Dopo l'articolo 95 bis, è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 95 ter

Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1247/92

1. Il regolamento (CEE) n. 1247/92 non fa sorgere alcun diritto per un periodo anteriore al 1° giugno 1992.

2. I periodi di residenza e di attività professionale subordinata o autonoma trascorsi nel territorio di uno Stato membro prima del 1° giugno 1992 sono presi in considerazione per determinare i diritti acquisiti in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1247/92.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto può essere acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 1247/92 anche nel caso che si riferisca ad un evento realizzatosi anteriormente al 1° giugno 1992.

4. Ogni prestazione speciale a carattere non contributivo che non sia stata liquidata o sia stata sospesa a causa della nazionalità dell'interessato è liquidata o ristabilita, a domanda dello stesso, a decorrere dal 1° giugno 1992, e meno che i diritti anteriori non abbiano dato luogo ad una liquidazione forfettaria in conto capitale della prestazione stessa.

5. I diritti degli interessati che abbiano ottenuto, anteriormente al 1° giugno 1992, la liquidazione di una pensione, possono essere riesaminati su loro domanda, tenuto conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1247/92.

6. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata entro il termine di due anni a decorrere dal 1° giugno 1992, i diritti acquisiti a norma del regolamento (CEE) n. 1247/92 lo sono a decorrere da tale data, senza che possano essere opposte all'interessato le disposizioni della legislazione di ciascuno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti.

7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del periodo di due anni successivi al 1° giugno 1992, i diritti non decaduti o non prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

8. L'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1247/92 non può avere per effetto la soppressione di prestazioni erogate anteriormente al 1° giugno 1992 da parte delle istituzioni competenti degli Stati membri a norma del titolo terzo del regolamento (CEE) n. 1408/71, e alle quali si applica l'articolo 10 di quest'ultimo regolamento.

9. L'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1247/92, non può avere per effetto il diniego della domanda di una prestazione speciale a carattere non contributivo, accordata a complemento di una pensione, presentata dall'interessato che soddisfaceva le condizioni per la concessione di detta prestazione anteriormente al 1° giugno 1992, anche se egli risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che la domanda di prestazione sia presentata entro un termine di 5 anni a decorrere dal 1° giugno 1992.

10. In deroga al paragrafo 1, ogni prestazione speciale a carattere non contributivo accordata a complemento di una pensione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a motivo della residenza dell'interessato nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente è liquidata o ripristinata, a richiesta dell'interessato, a decorrere dal 1° giugno 1992, con efficacia nel primo caso alla data alla quale avrebbe dovuto essere liquidata, e nel secondo caso alla data della sospensione della prestazione.

11. Se le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 possono essere erogate, nel corso del medesimo periodo e per la medesima persona, a norma dell'articolo 10 bis di tale regolamento dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio detta persona risiede, e a norma dei paragrafi da 1 a 10 del presente articolo dall'istituzione competente di un altro Stato membro, l'interessato può cumulare queste prestazioni soltanto nei limiti della prestazione più elevata che potrebbe pretendere in base ad una delle legislazioni in questione.

12. Le modalità di applicazione del paragrafo 11 e in particolare l'applicazione, per quanto concerne le prestazioni contemplate in tale paragrafo, delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno o più Stati membri, e l'attribuzione di complementi differenziali sono determinate con decisione della Commissione amministrativa per la sicurezza dei lavoratori migranti e, se del caso, di comune accordo dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti.»

8) All'allegato I, parte II, la rubrica «G. IRLANDA» è sostituita dal testo seguente:

«G. IRLANDA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura di malattia e maternità in base al regolamento, il termine "familiare" designa qualsiasi persona che si consideri a carico del lavoratore dipendente o autonomo per l'applicazione delle leggi sulla sanità 1947-1970 (Health Acts 1947-1970).»

9) All'allegato I, parte II, la rubrica «O. REGNO UNITO» è sostituita dal testo seguente:

«O. REGNO UNITO

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura il termine "familiare" designa:

1. Per quanto riguarda le legislazioni della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:

1) un coniuge, a condizione che

a) questa persona, sia essa un lavoratore dipendente o autonomo o un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento,

i) risieda con il coniuge o

ii) contribuisca al mantenimento di quest'ultimo;

e che

b) il coniuge

i) non abbia redditi come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o avente diritto a norma del regolamento, e

ii) non riceva prestazioni di sicurezza sociale né una pensione in base alla propria assicurazione;

2) una persona che si prende cura di un bambino a condizione che:

a) il lavoratore dipendente, il lavoratore autonomo o un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento

i) viva insieme alla persona in questione come marito o moglie, o

ii) contribuisca al mantenimento di tale persona;

e che

b) la persona in questione

i) non abbia redditi come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o avente diritto a norma del regolamento, e

ii) non riceva prestazioni di sicurezza sociale né una pensione sulla base della propria assicurazione;

3) un bambino per il quale la persona, il lavoratore dipendente, il lavoratore autonomo o un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento beneficia o potrebbe beneficiare di assegni familiari.

2. Per quanto riguarda la legislazione di Gibilterra:

qualsiasi persona considerata "persona a carico" a norma dell'ordinanza sanitaria relativa alla medicina di gruppo del 1973 (Group Practice Scheme Ordinance, 1973).»

10) L'allegato II bis è modificato come segue:

a) La rubrica «B. DANIMARCA» è sostituita dal seguente testo:

«B. DANIMARCA

La prestazione fissa di riabilitazione versata in base alla legge sugli aiuti sociali a beneficio delle persone in fase di riabilitazione.»

b) Alla rubrica «I. LUSSEMBURGO», la lettera a) è soppressa e le lettere b) e c) diventano rispettivamente a) e b).

11) All'allegato III, parte A, la rubrica «30. GERMANIA-GRECIA» è completata dal testo seguente:

«c) Protocollo del 7 ottobre 1991, unitamente alla convenzione del 6 luglio 1984 conclusa tra i governi della Repubblica democratica tedesca e della Grecia in materia di risoluzione di taluni problemi inerenti alle pensioni.»

12) All'allegato III, parte B, la rubrica «30. GERMANIA-GRECIA» è sostituita dal testo seguente:

«30. GERMANIA-GRECIA

Protocollo del 7 ottobre 1991, unitamente alla convenzione del 6 luglio 1984 conclusa tra i governi della Repubblica democratica tedesca e della Grecia in materia di risoluzione di taluni problemi inerenti alle pensioni.»

13) L'allegato VI è modificato come segue:

a) Alla rubrica «C. GERMANIA» il punto 2, lettera c), è sostituito dal seguente testo:

«c) Per la presa in considerazione dei periodi tedeschi di pensione per l'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere si applica unicamente la legislazione tedesca.»

b) Alla rubrica «F. GRECIA», il punto 1 è soppresso e sono aggiunti i due punti seguenti:

«5. Qualora le disposizioni statutarie delle casse assistenziali ausiliarie greche per le pensioni ("aaðéêïõñéêUE ôáìaassá") prevedano la possibilità del riconoscimento di periodi di assicurazione obbligatoria per vecchiaia effettuati presso istituzioni greche di assicurazione legale di base ("êýñéáò áóoeUEëéóçò"), tali disposizioni si applicano anche in ordine a periodi di assicurazione obbligatoria per il settore "pensioni" effettuati in base alla legislazione di ogni altro Stato membro competente per il campo di applicazione materiale del presente regolamento.

6. Il lavoratore che sia soggetto all'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro fino al 31 dicembre 1992 e diventi soggetto per la prima volta dopo il 1° gennaio 1993 all'assicurazione obbligatoria greca (regime legale di base) è considerato come "ex assicurato" a norma delle disposizioni della legge 2084/92.»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1) All'articolo 17, paragrafo 2, la seconda frase, e all'articolo 30, paragrafo 1, l'ultima frase, sono sostituite dal testo seguente:

«Tuttavia, quando tale attestato è rilasciato da un'istituzione tedesca, francese, italiana o portoghese, è valido soltanto per il periodo di un anno a decorrere dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni anno.»

2) L'articolo 95 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 95

Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia maternità erogate ai titolari di pensione o di rendita e ai loro familiari non aventi residenza nello Stato membro secondo la cui legislazione essi beneficiano di una pensione o di una rendita e hanno diritto alle prestazioni

1. L'importo delle prestazioni in natura erogate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 28 bis del regolamento è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno erogato tali prestazioni, con un importo forfettario per quanto possibile vicino alle spese effettive.

2. L'importo forfettario è determinato moltiplicando il costo medio annuo pro capite per il numero medio annuo dei titolari di pensione o rendita e dei loro familiari da prendere in considerazione e applicando al risultato una riduzione del venti per cento.

3. Gli elementi di calcolo necessari per la determinazione di tale importo forfettario sono stabiliti secondo le regole seguenti:

a) il costo medio annuo pro capite è ottenuto, per ciascuno Stato membro, dividendo le spese annuali relative al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni dello Stato membro a tutti i titolari di pensione o rendita, dovute a norma della legislazione dello Stato membro nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione, nonché ai loro familiari, per il numero medio annuo dei titolari di pensione o rendita e dei loro familiari; i regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione a tal fine sono menzionati nell'allegato 9;

b) il numero medio annuo dei titolari di pensione o rendita e dei loro familiari da prendere in considerazione è pari, nelle relazioni tra le istituzioni di due Stati membri, al numero medio annuo dei titolari di pensione o rendita e dei loro familiari che sono contemplati all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento e che, risiedendo nel territorio di uno dei due Stati membri, hanno diritto a prestazioni in natura a carico di un'istituzione dell'altro Stato membro.

4. Il numero dei titolari di pensione o rendita e dei loro familiari da prendere in considerazione a norma del paragrafo 3, lettera b), è stabilito mediante un inventario tenuto a tal fine dall'istituzione del luogo di residenza, in base ai documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall'istituzione competente. In caso di controversia, le osservazioni delle istituzioni in causa sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3 del regolamento di applicazione.

5. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità per la determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono convenire, previo parere della commissione amministrativa, altre modalità per la determinazione degli importi da rimborsare.»

3) All'articolo 107, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) disposizioni del regolamento: articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4; articolo 14 quinquies, paragrafo 1; articolo 19, paragrafo 1, lettera b), ultima frase; articolo 22, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 25, paragrafo 1, lettera b), penultima frase; articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d); articolo 46, paragrafo 4; articolo 46 bis, paragrafo 3; articolo 50; articolo 52, lettera b), ultima frase; articolo 55, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 70, paragrafo 1, primo comma; articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), penultima frase,

b) disposizioni del regolamento di applicazione: articolo 34, paragrafi 1, 4 e 5,

il tasso di conversione in moneta nazionale degli importi espressi in un'altra moneta nazionale è il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, durante il periodo di riferimento definito al paragrafo 2, del corso dei cambi di tali monete comunicati alla Commissione per l'applicazione del sistema monetario europeo.»

4) L'allegato 2 è modificato come segue:

a) Alla rubrica «B. DANIMARCA», punti 2 a) e 3 a), il testo che figura nella colonna di destra è sostituito dal seguente testo:

«Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione generale della sicurezza e dell'assistenza sociale), Koebenhavn».

b) Alla rubrica «I. LUSSEMBURGO»:

i) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Malattia e maternità

a) Prestazioni in natura:

Cassa malattia competente e/o Unione delle casse malattia

b) Prestazioni in denaro:

Cassa malattia competente»

ii) il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Assegni in caso di morte

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 66 del regolamento:

Unione delle casse malattia, Lussemburgo.»

c) Alla rubrica «J. PAESI BASSI», punti 5 a) e 5 b), i termini «Raad van Arbeid (Consiglio del lavoro)» sono sostituiti da «Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (Ufficio distrettuale della banca delle assicurazioni sociali)».

5) L'allegato 3 è modificato come segue:

a) Alla rubrica «B. DANIMARCA», sezione I, punti b) e c) i), il testo che figura nella colonna di destra è sostituito dal seguente testo:

«Direktoratet for Social Sikring of Bistand (Direzione generale della sicurezza e assistenza sociale), Koebenhavn».

b) Alla rubrica «I. LUSSEMBURGO», punto 1, il testo che figura nella colonna di destra è sostituito dal seguente testo:

«Cassa malattia degli operai e/o Unione delle casse malattia.

Cassa malattia competente, secondo la legislazione lussemburghese, per la pensione parziale lussemburghese e/o Unione delle casse malattia».

c) La rubrica «J. PAESI BASSI» è modificata come segue:

i) Al punto 3, lettera c), il testo figurante nella colonna di destra è sostituito dal seguente testo:

«Bureau voor Duitse zaken (Ufficio affari tedeschi), Nijmegen».

ii) Al punto 5, colonna di destra, i termini «Raad van Arbeid (Consiglio del lavoro)» sono sostituiti da «Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (Ufficio regionale della banca delle assicurazioni sociali)».

6) L'allegato 4 è modificato come segue:

a) Alla rubrica «B. DANIMARCA», punti 1, 2, 3 e 5, il testo che figura nella colonna di destra è sostituito dal seguente testo:

«Direktoratet for Social Sikring of Bistand (Direzione generale della sicurezza e assistenza sociale), Koebenhavn».

b) Alla rubrica «I. LUSSEMBURGO»:

i) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Malattia e maternità:

Unione delle casse malattia, Lussemburgo»

ii) il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Assegni in caso di decesso:

a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 66 del regolamento:

Unione delle casse malattia, Lussemburgo

b) Negli altri casi:

A seconda del ramo assicurativo che eroga la prestazione, gli istituti di cui ai punti 1 o 3».

c) Alla rubrica «J. PAESI BASSI», punto 2, lettera c), il testo che figura nella colonna di destra è sostituito dal seguente testo:

«Bureau voor Duitse Zaken (Ufficio affari tedeschi), Nijmegen».

7) L'allegato 5 è modificato come segue:

a) Il punto «16. DANIMARCA-SPAGNA» è sostituito dal testo seguente:

«16. DANIMARCA-SPAGNA

L'accordo del 1° luglio 1990 sulla rinuncia parziale al rimborso di cui all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento, nonché sulla rinuncia reciproca al rimborso di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (Rinuncia parziale al rimborso delle spese sostenute per prestazioni in natura in caso di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e rinuncia al rimborso delle spese sostenute per controlli amministrativi e medici).»

b) Il punto «18. DANIMARCA-GRECIA» è sostituito dal testo seguente:

«18. DANIMARCA-GRECIA

L'accordo dell'8 maggio 1986 sulla rinuncia parziale al rimborso di cui all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento, nonché sulla rinuncia reciproca al rimborso di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (Rinuncia parziale al rimborso delle spese sostenute per prestazioni in natura in caso di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e rinuncia al rimborso delle spese sostenute per controlli amministrativi e medici).»

c) Il punto «62. GRECIA-PAESI BASSI» è sostituito dal testo seguente:

«62. GRECIA-PAESI BASSI

Lo scambio di lettere dell'8 settembre 1992 e 30 giugno 1993 relativo ai metodi di rimborso tra istituzioni.»

d) Al punto «93. PAESI BASSI-REGNO UNITO», la lettera d) è sostituita dal seguente testo:

«d) Lo scambio di lettere del 25 aprile e 26 maggio 1986 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura), come modificato.»

8) All'allegato 9, la rubrica «I. LUSSEMBURGO» è sostituita dal seguente testo:

«I. LUSSEMBURGO

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione l'insieme delle casse malattia e l'Unione delle casse malattia.»

9) L'allegato 10 è modificato come segue:

a) Alla rubrica «A. BELGIO», prima del punto 1 è inserito il punto seguente:

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 ter del regolamento d'applicazione:

Lavoratori dipendenti:

l'istituto di assicurazione cui risulta affiliato o iscritto l'assicurato

Lavoratori autonomi:

Istituto nazionale di previdenza sociale per lavoratori autonomi, Bruxelles.»

b) Alla rubrica «B. DANIMARCA»:

i) ai punti 1, 2 e 3, il testo che figura nella colonna di destra è sostituito dal seguente testo:

«Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione generale della sicurezza e assistenza sociale), Koebenhavn»;

ii) il punto 7 b) è sostituito dal testo seguente:

«b) prestazioni in denaro a norma del titolo III, capitolo 1, del regolamento e prestazioni a norma del titolo III, capitoli 2, 3, 7 e 8, del regolamento: Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direzione generale della sicurezza e assistenza sociale), Koebenhavn.»

c) Alla rubrica «I. LUSSEMBURGO», ai punti 8 a) e 9 a) il testo che figura nella colonna di destra è sostituito dal seguente testo:

«Unione delle casse malattia, Lussemburgo.»

Articolo 3

Nel regolamento (CEE) n. 1247/92 è soppresso l'articolo 2.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1945/93 è modificato come segue:

1) L'articolo 3 è soppresso.

2) All'articolo 4, è soppresso il punto 10.

Articolo 5

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. L'articolo 2, punto 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Tuttavia, nelle relazioni con la Repubblica francese, l'articolo 2, paragrafo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L ATIENZA SERNA

(1) GU n. C 143 del 26. 5. 1994, pag. 7.

(2) GU n. C 166 del 3. 7. 1995, pag. 24.

(3) GU n. C 393 del 31. 12. 1994, pag. 75.

(4) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(5) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(1) GU n. L 206 del 29. 7. 1991, pag. 2.

(2) GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 7.

(3) GU n. L 136 del 19. 5. 1992, pag. 28.

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