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Document 31995R3067

Regolamento (CE) n. 3067/95 del Consiglio, del 21 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1956/88 che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale

GU L 329 del 30.12.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/12/2007; abrog. impl. da 32007R1386

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/3067/oj

31995R3067

Regolamento (CE) n. 3067/95 del Consiglio, del 21 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1956/88 che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale

Gazzetta ufficiale n. L 329 del 30/12/1995 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 3067/95 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1956/88 che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1956/88 (3) applica il programma internazionale d'ispezione reciproca, adottato il 10 febbraio 1988 dalla commissione per la pesca dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO);

considerando che al fine di migliorare le misure di controllo e di applicazione nella zona di regolamentazione NAFO la Comunità europea, nel quadro dell'accordo in materia di pesca con il Canada del 20 aprile 1995 e della recente riunione della commissione per la pesca tenutasi nei giorni 11-15 settembre 1995, ha deciso di modificare il suddetto programma internazionale d'ispezione reciproca;

considerando che a norma dell'articolo XI della convenzione NAFO, tali modifiche diventeranno vigenti per le parti contraenti, in mancanza di obiezioni, dal novembre 1995;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1956/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1956/88 è modificato nel modo seguente:

1) Al testo del paragrafo 2, punto ii) dell'allegato è aggiunto il testo seguente come secondo comma:

«Le ispezioni dei pescherecci devono essere effettuate in modo non discriminatorio. Il numero delle ispezioni dipenderà dall'entità della flotta, nonché dal constatato grado di conformità alle norme. Le parti contraenti si adoperano affinché i loro ispettori evitino accuratamente di danneggiare il carico o gli attrezzi sottoposti ad ispezione. Si cercherà di intralciare il meno possibile le attività di pesca e le normali attività a bordo. Gli equipaggi e i pescherecci che operano in base alle norme di conservazione e di applicazione della NAFO non saranno molestati. Le ispezioni avranno come unico obiettivo di accertare il rispetto delle suddette norme NAFO.»

2) I seguenti testi sono inseriti come nuovi paragrafi 9 e 10 e gli attuali paragrafi da 9 a 15 sono rinumerati come paragrafi rispettivamente da 11 a 17:

«9. Le infrazioni presunte elencate in appresso sono soggette alle procedure di cui al punto 10:

i) falsa dichiarazione delle catture;

ii) violazioni relative alle dimensioni delle maglie;

iii) violazioni del sistema di dichiarazione "hail";

iv) interferenza con il sistema di localizzazione via satellite;

v) ostacolo all'espletamento delle funzioni dell'ispettore o dell'osservatore;

vi) pesca diretta di una popolazione soggetta a moratoria o la cui pesca è vietata.

10. In deroga ai punti 7 e 8:

i) Se un ispettore NAFO segnala che una nave ha commesso una presunta infrazione grave, tra quelle elencate al punto 9, la parte contraente da cui dipende la nave si assicura che la nave in questione sia ispezionata entro 72 ore da un ispettore debitamente autorizzato da detta parte contraente. Per salvaguardare le prove, l'ispettore NAFO prende tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e il mantenimento delle prove, e può rimanere a bordo della nave per il periodo necessario a trasmettere all'ispettore debitamente autorizzato le informazioni in merito all'infrazione presunta.

ii) Se le circostanze lo giustificano, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave in questione o l'ispettore autorizzato da detta autorità ordina alla nave, previa debita autorizzazione a tal fine, di procedere immediatamente verso un porto vicino, a scelta del capitano tra i seguenti: St. John's Halifax appure il porto di atracco normale della nave oppure un porto designato dallo Stato membro di bandiera in vista di un'ispezione accurata da effettuare sotto l'autorità dello Stato membro di bandiera e in presenza di un ispettore NAFO di una qualsiasi altra parte contraente che desideri partecipare. Se la nave non è invitata ad attraccare in un porto, la parte contraente deve fornire tempestivamente giustificazioni al segretario esecutivo il quale le mette a disposizione delle altre parti contraenti, dietro loro richiesta.

iii) L'ispettore NAFO che segnala che una nave ha commesso una presunta infrazione, tra quelle elencate al punto 9, riferisce immediatamente all'autorità competente dello Stato membro di bandiera e al Segretario esecutivo il quale, a sua volta, comunica senza indugio il fatto, per informazione, alle altre parti contraenti che hanno una nave d'ispezione nella zona della convenzione.

iv) Se a una nave viene ordinato di attraccare in un porto per essere sottoposta ad un'ispezione accurata, a norma del punto ii), un ispettore NAFO di un'altra parte contraente può, previo consenso della parte contraente della nave, salire a bordo mentre la nave effettua le operazioni di avvicinamento al porto, rimanere a bordo mentre attracca e essere presente durante l'ispezione della nave nel porto.

v) Qualora sia stata riscontrata un'infrazione presunta delle misure di conservazione e di ispezione che, a parere dell'ispettore debitamente autorizzato della parte contraente della nave, di cui al punto ii) è sufficientemente grave, detto ispettore prende tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e il mantenimento delle prove incluso, se necessario, la sigillatura della stiva della nave per un'eventuale ispezione in porto.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

(1) GU n. C 200 del 4. 8. 1995, pag. 15.

(2) Parere espresso il 15 dicembre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 175 del 6. 7. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 761/94 (GU n. L 90 del 7. 4. 1994, pag. 7).

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