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Document 31995R2626

Regolamento (CE) n. 2626/95 della Commissione, del 10 novembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

GU L 269 del 11.11.1995, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2626/oj

31995R2626

Regolamento (CE) n. 2626/95 della Commissione, del 10 novembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

Gazzetta ufficiale n. L 269 del 11/11/1995 pag. 0005 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 2626/95 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, lettera i), punto 1), sub b) e l'articolo 15,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1712/95 (3), ha portato il tenore massimo di alcole metilico di talune acquaviti di frutta a 1 500 gr per ettolitro di alcole a 100 % vol, in connessione con una valutazione dell'applicazione di tale disposizione da parte della Commissione in base ad uno studio approfondito sulla possibilità di ridurre detto tenore massimo di alcole metilico;

considerando che lo studio effettuato dalla Commissione ha messo in luce, da un lato, che è possibile ridurre il tenore massimo di alcole metilico a livelli prossimi al tenore massimo prescritto per le acquaviti di frutta dal regolamento (CEE) n. 1576/89 e, dall'altro, la difficoltà di realizzare tale riduzione, soprattutto da parte delle piccole distillerie che non dispongono di sufficienti strumenti tecnici e finanziari per conformarsi rapidamente ad un limite massimo fissato ad un livello più basso; che tuttavia è opportuno, per motivi di salute pubblica, cercare di ridurre il tenore di metanolo di tutte le acquaviti di frutta ai livelli più bassi possibii; che pertanto si propone di introdurre in modo graduale e scaglionato nel tempo un nuovo limite massimo per il tenore di alcole metilico delle acquaviti di frutta di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1014/90;

considerando che sono necessarie disposizioni transitorie per permettere la vendita di prodotti imbottigliati prima della data di entrata in vigore del nuovo tenore di metanolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato d'applicazione per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1014/90 è modificato come segue:

1) All'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il tenore massimo di alcole metilico delle acquaviti di frutta ottenute dai frutti di cui al paragrafo 1 è fissato:

- a 1 350 g per ettolitro di alcole a 100 % vol a decorrere dal 1° gennaio 1998 e - a 1 200 g per ettolitro di alcole a 100 % vol a partire dal 1° gennaio 2000, salvo per le pere Williams (Pyrus communis Williams). »

2) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. I prodotti comunitari e importati di cui al paragrafo 1, imbottigliati anteriormente al 1° gennaio 1998 o, secondo i casi, al 1° gennaio 2000, conformemente alle disposizioni sul tenore di metanolo in vigore prima di tali date, possono essere detenuti per la vendita, messi in circolazione ed esportati fino ad esaurimento delle scorte. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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