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Document 31995R2610

    Regolamento (CE) n. 2610/95 del Consiglio, del 30 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

    GU L 268 del 10.11.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2610/oj

    31995R2610

    Regolamento (CE) n. 2610/95 del Consiglio, del 30 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

    Gazzetta ufficiale n. L 268 del 10/11/1995 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CE) N. 2610/95 DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che la funzione primaria del Centro di traduzione istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 (3) continua ad essere quella di soddisfare le esigenze di traduzione degli organismi elencati nel succitato regolamento e che si deve evitare ad ogni costo qualsiasi rischio di sovraccarico del Centro, che avrebbe ripercussioni negative sul funzionamento di tali organismi nonché sul personale realmente necessario per il funzionamento razionale del Centro stesso;

    considerando che la ricerca di un'utilizzazione quanto più possibile razionale e moderata dei mezzi disponibili, mantenendo il livello e la qualità necessari alle traduzioni e senza comunque escludere la possibilità di fare ricorso al mercato, costituisce l'obiettivo fondamentale del Centro;

    considerando che è necessario rafforzare la cooperazione amministrativa tra le istituzioni e gli organi dell'Unione al fine di razionalizzare i metodi di lavoro e procedere ad economie d'insieme, evitando, all'occorrenza, il lavoro superfluo e la creazione di strutture parallele onerose;

    considerando che il settore della traduzione costituisce uno dei settori d'attività dove tale collaborazione interistituzionale può essere rafforzata;

    considerando che tale collaborazione interistituzionale si svolge in particolare al fine di ottenere che il Centro eserciti a medio termine, le attività di cui si è deciso il raggruppamento secondo le norme vigenti;

    considerando che è pertanto necessario ampliare il campo di applicazione dei servizi erogati dal Centro per permettere alle istituzioni e agli organi dell'Unione che possiedono già un servizio di traduzione di fare ricorso ai servizi del Centro, su base volontaria, ed al fine di assorbire i carichi eccedentari di lavoro, quando essi dovessero verificarsi;

    considerando che per evitare qualsiasi confusione in merito alla portata dell'ampliamento del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2965/94 è opportuno sostituire, nello stesso, la parola « organo » con la parola « organismo » dovunque ciò si riveli necessario;

    considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2965/94 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 2, è sostituito dal seguente:

    « Articolo 2 1. Il Centro assicura i servizi di traduzione necessari al funzionamento dei seguenti organismi:

    - Agenzia europea dell'ambiente,

    - Fondazione europea per la formazione,

    - Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze,

    - Agenzia europea di valutazione dei medicinali,

    - Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,

    - Ufficio di armonizzazione a livello del mercato interno (marchi, disegni e modelli),

    - Ufficio europeo di polizia (Europol) e Unità d'informazione sugli stupefacenti di Europol.

    Il Centro e ciascuno dei suddetti organismi concordano tra loro le modalità della loro cooperazione.

    2. Gli organismi istituiti dal Consiglio, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, possono accedere ai servizi del Centro in base ad accordi con il Centro stesso.

    3. Le istituzioni e gli organi dell'Unione che dispongono già di propri servizi di traduzione possono eventualmente fare ricorso al Centro, su base volontaria, secondo accordi che saranno conclusi tra le parti per accedere ai suoi servizi.

    4. Il Centro partecipa a pieno titolo ai lavori del Comitato interistituzionale di traduzione. »

    2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    « 1. Il Centro è dotato di un consiglio d'amministrazione, composto di:

    a) un rappresentante di ciascuno degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1; ogni accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 può prevedere una rappresentanza dell'organismo parte dell'accordo,

    b) un rappresentante di ogni Stato membro dell'Unione europea,

    c) due rappresentanti della Commissione e d) un rappresentante di ciascuna delle istituzioni e di ciascuno degli organi che dispongono di propri servizi di traduzione ma che hanno concluso con il Centro un accordo di collaborazione su base volontaria. »

    3) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    « 2. a) Le entrate e le spese del bilancio del Centro devono essere in pareggio.

    b) Fatte salve le disposizioni della lettera c) relative al periodo iniziale, le entrate provengono dai pagamenti degli organismi per i quali il Centro opera nonché delle istituzioni e degli organi con i quali è stata concordata una collaborazione per il lavoro da esso effettuato.

    c) Nel periodo iniziale, che non deve superare i tre esercizi di bilancio:

    - gli organismi, le istituzioni e gli organi per i quali il Centro opera versano, all'inizio di un esercizio finanziario, un importo forfettario, finanziato entro i limiti della loro dotazione di bilancio, basato su informazioni le più precise possibili e adeguato a seconda del lavoro effettivamente compiuto;

    - il bilancio generale delle Comunità europee può fornire un contributo al Centro per garantire il suo operato. »

    4) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

    « Articolo 11 1. Prima del riesame previsto all'articolo 19, qualsiasi organismo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 che incontrasse difficoltà particolari connesse con le prestazioni dei servizi del Centro può rivolgersi al Centro al fine di individuare le soluzioni più adeguate.

    2. Qualora non fosse possibile trovare siffatte soluzioni entro un termine di tre mesi, l'organismo in questione può inviare una comunicazione debitamente documentata alla Commissione in modo che quest'ultima possa adottare le misure necessarie e, se del caso, organizzare, sotto l'autorità del Centro e con la sua assistenza, un ricorso più sistematico a terzi per tradurre i documenti in questione. »

    5) Il testo dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

    « 2. Il consiglio d'amministrazione adotta lo stato di previsione accompagnato dalla tabella dell'organico e lo trasmette immediatamente alla Commissione, che ne tiene conto per determinare le previsioni corrispondenti alle sovvenzioni assegnate agli organismi di cui all'articolo 2 nel progetto preliminare di bilancio che essa sottopone al Consiglio ai sensi dell'articolo 203 del trattato.

    3. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio del Centro prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario adeguandolo, se necessario, ai contributi finanziari degli organismi, delle istituzioni e degli organi di cui all'articolo 2. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1995.

    Per il Consiglio Il Presidente J. SOLANA

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