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Document 31995R2506

Regolamento (CE) n. 2506/95 del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

GU L 258 del 28.10.1995, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2506/oj

31995R2506

Regolamento (CE) n. 2506/95 del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

Gazzetta ufficiale n. L 258 del 28/10/1995 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 2506/95 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CE) n. 2100/94 (4) istituisce parallelamente ai regimi nazionali un regime comunitario che consente la concessione di diritti di proprietà industriale validi su tutto il territorio della Comunità;

considerando che l'attuazione e l'applicazione del suddetto regime comunitario sono assicurate da un ufficio comunitario dotato di personalità giuridica denominato « Ufficio comunitario delle varietà vegetali »;

considerando che, data la necessità di garantire la coerenza del sistema delle procedure di ricorso con la giurisdizione nei diversi settori della proprietà industriale e commerciale, è opportuno adeguare le disposizioni relative alle azioni che possono essere intentate contro le decisioni dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali o delle sue commissioni di ricorso, organi istituiti dal regolamento (CE) n. 2100/94, alle disposizioni del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (5);

considerando che, a norma della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un tribunale di primo grado delle Comunità europee (6), detto tribunale esercita in primo grado la giurisdizione assegnata alla Corte di giustizia dai trattati che istituiscono la Comunità - con particolare riguardo ai ricorsi presentati a norma dell'articolo 173, quarto comma del trattato CE - e dagli atti adottati in esecuzione dei trattati stessi, salvo disposizioni contrarie contenute in un atto che istituisca un organo disciplinato dal diritto comunitario; che pertanto le competenze attribuite dal regolamento (CE) n. 2100/94 alla Corte di giustizia di annullare o riformare le decisioni delle commissioni di ricorso e in casi specifici le decisioni dell'Ufficio vengono esercitate in primo grado da tale tribunale, a norma della suddetta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2100/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 67, il paragrafo 3 è modificato come segue:

- nella versione tedesca i termini « direkte Beschwerde » sono sostituiti dai termini « unmittelbare Klage » e il termine « eingelegt » è sostituito dal termine « erhoben »;

- nella versione inglese i termini « direct appeal » sono sostituiti dai termini « direct action » ed il termine « lodged » è sostituito dal termine « brought ».

2) L'articolo 73 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 73 Ricorsi avverso le decisioni delle commissioni di ricorso 1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione oppure per sviamento di potere.

3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, che sia rimasta totalmente o parzialmente soccombente nelle sue conclusioni.

5. Il ricorso deve essere presentato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.

6. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia. »

3) L'articolo 74 è modificato come segue:

- nella versione tedesca il titolo è sostituito con « Unmittelbare Klage » e il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« (1) Die Entscheidungen des Amtes nach Artikel 29 und Artikel 100, Absatz 2 sind mit der unmittelbaren Klage beim Gerichtshof anfechtbar. »;

- nella versione inglese il titolo è sostituito da « Direct action » e nel paragrafo 1 i termini « A direct appeal to the Court of Justice of the European Communities may lie from » sono sostituiti dai termini « A direct action may be brought before the Court of Justice against ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 27 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1995.

Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA

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