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Document 31995R2430

Regolamento (CE) n. 2430/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi a a destinazione di taluni paesi terzi

GU L 249 del 17.10.1995, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2430/oj

31995R2430

Regolamento (CE) n. 2430/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi a a destinazione di taluni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 249 del 17/10/1995 pag. 0025 - 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 2430/95 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 1995 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 (2), in particolare l'articolo 14,

considerando che l'esame del bilancio di previsione fa apparire l'esistenza di disponibilità esportabili di riso presso i produttori; che questa situazione potrebbe pregiudicare il normale sviluppo dei prezzi alla produzione della campagna 1995/1996;

considerando che per rimediare a tale situazione, occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità; che la situazione particolare del mercato del riso rende appropriata la limitazione quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76 che prevede che l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara;

considerando che è necessario indicare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (4), si applicano nell'ambito della presente gara;

considerando che per evitare le perturbazioni sui mercati dei paesi produttori è opportuno prevedere la limitazione dei mercati di destinazione alle zone da I a VI e alla zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il Suriname, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 (6);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene indetta una gara per la restituzione all'esportazione per il riso lavorato a grani medi e lunghi A di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le zone II a), b), d) e III dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.

2. La gara è aperta sino al 27 giugno 1996. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Un'offerta è valida solamente se concerne un quantitativo da esportare di almeno 50 t e di 5 000 t al massimo.

Articolo 3

La garanzia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 20 ECU/t.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7), i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del terzo mese successivo.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76:

- la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti all' articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76,

- o di non dar seguito alla gara.

2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 26 ottobre 1995 alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 27 giugno 1996.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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