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Document 31995R2231
Commission Regulation (EC) No 2231/95 of 21 September 1995 opening and administering several Community tariff quotas for certain agricultural products originating in Hungary in the cereals, milk and milk products, pigmeat and poultrymeat sectors for the period 1 July to 31 December 1995 in accordance with Council Regulation (EC) No 2179/95
Regolamento (CE) n. 2231/95 della Commissione, del 21 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di pið contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli dei settori dei cereali, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni di pollame, originari dell' Ungheria, per il periodo dal 1ºluglio al 31 dicembre 1995, conformemente al regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 2231/95 della Commissione, del 21 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di pið contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli dei settori dei cereali, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni di pollame, originari dell' Ungheria, per il periodo dal 1ºluglio al 31 dicembre 1995, conformemente al regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio
GU L 225 del 22.9.1995, pp. 4–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995
Regolamento (CE) n. 2231/95 della Commissione, del 21 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di pið contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli dei settori dei cereali, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni di pollame, originari dell' Ungheria, per il periodo dal 1ºluglio al 31 dicembre 1995, conformemente al regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 225 del 22/09/1995 pag. 0004 - 0008
REGOLAMENTO (CE) N. 2231/95 DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 1995 recante apertura e modalità di gestione di più contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli dei settori dei cereali, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni di pollame, originari dell'Ungheria, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, conformemente al regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, che prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole contemplate negli accordi europei e che modifica il regolamento (CE) n. 3379/94 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3, considerando che l'Ungheria ha adottato o adotterà quanto prima, nei confronti dell'Unione europea, una serie di misure di effetto comparabile a quelle contemplate all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2179/95; considerando che è pertanto opportuno applicare segnatamente le misure previste all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 del citato regolamento; considerando che di conseguenza è opportuno aprire, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, taluni contingenti tariffari per i prodotti dei settori dei cereali, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni di pollame; che, per semplificare la gestione di detti contingenti, occorre prevedere l'applicazione di modalità di gestione analoghe a quelle applicate, nei settori considerati, per la gestione dei contingenti esistenti nel quadro degli accordi europei; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, i contingenti tariffari d'importazione elencati nell'allegato sono aperti per i prodotti originari dell'Ungheria e alle condizioni previste nel citato allegato. Articolo 2 1. I contingenti che figurano nell'allegato, lettera a), sono gestiti conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3, prima frase, e 4 del regolamento (CE) n. 121/94 della Commissione (2) e alle disposizioni del presente articolo. 2. Le domande di titolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 121/94 possono essere presentate a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 121/94, « contingente annuo » diventa « contingente semestrale ». 4. Fatto salvo l'articolo 3, prima frase del regolamento (CE) n. 121/94, la validità dei titoli è limitata al 31 dicembre 1995. 5. All'articolo 3, prima frase del regolamento (CE) n. 121/94, il riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 891/89 si intende come riferimento all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (3). 6. Per i prodotti che vanno importati nel quadro dei contingenti di cui al paragrafo 1, la domanda di titolo d'importazione e il titolo recano: a) nella casella 8, il nome del paese di cui è originario il prodotto; b) nella casella 20, una delle seguenti menzioni: - Reglamento (CE) n° 2231/95, - Forordning (EF) nr. 2231/95, - Verordnung (EG) Nr. 2231/95, - Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 2231/95, - Regulation (EC) No 2231/95, - Règlement (CE) n° 2231/95, - Regolamento (CE) n. 2231/95, - Verordening (EG) nr. 2231/95, - Regulamento (CE) nº 2231/95, - Asetus (EY) N :o 2231/95, - Foerordning (EG) nr 2231/95. Il titolo obbliga ad importare dal paese suddetto. Inoltre, il titolo d'importazione reca, nella casella 24, una delle seguenti menzioni: - Derecho de importación reducido con arreglo al Reglamento (CE) n° 2231/95, - Nedsat importtold ifoelge forordning (EF) nr. 2231/95, - Ermaessigter Einfuhrzoll gemaess der Verordnung (EG) Nr. 2231/95, - ÌaaéùìÝíïò aeáóìueò aaéóáãùãÞò óýìoeùíá ìaa ôïí êáíïíéóìue (AAÊ) áñéè. 2231/95, - Import duty reduction in accordance with Regulation (EC) No 2231/95, - Droit d'importation réduit conformément au règlement (CE) n° 2231/95, - Dazio d'importazione ridotto a norma del regolamento (CE) n. 2231/95, - Verlaagd invoerrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2231/95, - Direito de importação reduzido nos termos do Regulamento (CE) nº 2231/95, - Alennettu tuontitulli asetuksen (EY) N :o 2231/95 mukaisesti, - Nedsatt importtull enligt foerordning (EG) nr 2231/95. 7. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è pari a 25 ECU/t. Articolo 3 1. Il contingente di cui all'allegato, lettera b), è gestito conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, lettera a) e c), dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 5 e degli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione (1) e alle disposizioni del presente articolo. 2. Qualsiasi importazione effettuata nel quadro del presente contingente è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione chiesto e rilasciato secondo le condizioni del presente articolo. 3. La domanda di titolo deve riguardare almeno 3 tonnellate e al massimo il 10 % del quantitativo disponibile. 4. La domanda di titolo d'importazione e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti menzioni: - Reglamento (CE) n° 2231/95, - Forordning (EF) nr. 2231/95, - Verordnung (EG) Nr. 2231/95, - Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 2231/95, - Regulation (EC) No 2231/95, - Règlement (CE) n° 2231/95, - Regolamento (CE) n. 2231/95, - Verordening (EG) nr. 2231/95, - Regulamento (CE) nº 2231/95, - Asetus (EY) N :o 2231/95, - Foerordning (EG) nr 2231/95. Il titolo d'importazione reca, nella casella 24, una delle seguenti menzioni: - Derecho de importación reducido con arreglo al Reglamento (CE) n° 2231/95, - Nedsat importtold ifoelge forordning (EF) nr. 2231/95, - Ermaessigter Einfuhrzoll gemaess der Verordnung (EG) Nr. 2231/95, - ÌaaéùìÝíïò aeáóìueò aaéóáãùãÞò óýìoeùíá ìaa ôïí êáíïíéóìue (AAÊ) áñéè. 2231/95, - Import duty reduction in accordance with Regulation (EC) No 2231/95, - Droit d'importation réduit conformément au règlement (CE) n° 2231/95, - Dazio d'importazione ridotto a norma del regolamento (CE) n. 2231/95, - Verlaagd invoerrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2231/95, - Direito de importação reduzido nos termos do Regulamento (CE) nº 2231/95, - Alennettu tuontitulli asetuksen (EY) N :o 2231/95 mukaisesti, - Nedsatt importtull enligt foerordning (EG) nr 2231/95. 5. Le domande di titolo possono essere presentate solo nel corso dei primi 10 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Fatta salva una decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati il ventitreesimo giorno del mese di presentazione delle domande. 6. Le domande di titoli sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione pari a 35 ECU/100 kg di peso del prodotto. Articolo 4 1. Il contingente di cui all'allegato, lettera c), è gestito conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, lettere a) e c), dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e degli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione (2) e alle disposizioni del presente articolo. 2. Qualsiasi importazione nella Comunità effettuata nel quadro del presente contingente è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione chiesto e rilasciato in base alle condizioni del presente articolo. 3. La domanda di titolo deve riguardare almeno 1 tonnellata e al massimo il 25 % del quantitativo disponibile. 4. La domanda di titolo d'importazione e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti menzioni: - Reglamento (CE) n° 2231/95, - Forordning (EF) nr. 2231/95, - Verordnung (EG) Nr. 2231/95, - Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 2231/95, - Regulation (EC) No 2231/95, - Règlement (CE) n° 2231/95, - Regolamento (CE) n. 2231/95, - Verordening (EG) nr. 2231/95, - Regulamento (CE) nº 2231/95, - Asetus (EY) N :o 2231/95, - Foerordning (EG) nr 2231/95. Il titolo d'importazione reca, nella casella 24, una delle seguenti menzioni: - Derecho de importación reducido con arreglo al Reglamento (CE) n° 2231/95, - Nedsat importtold ifoelge forordning (EF) nr. 2231/95, - Ermaessigter Einfuhrzoll gemaess der Verordnung (EG) Nr. 2231/95, - ÌaaéùìÝíïò aeáóìueò aaéóáãùãÞò óýìoeùíá ìaa ôïí êáíïíéóìue (AAÊ) áñéè. 2231/95, - Import duty reduction in accordance with Regulation (EC) No 2231/95, - Droit d'importation réduit conformément au règlement (CE) n° 2231/95, - Dazio d'importazione ridotto a norma del regolamento (CE) n. 2231/95, - Verlaagd invoerrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2231/95, - Direito de importação reduzido nos termos do Regulamento (CE) nº 2231/95, - Alennettu tuontitulli asetuksen (EY) N :o 2231/95 mukaisesti, - Nedsatt importtull enligt foerordning (EG) nr 2231/95. 5. Le domande di titoli possono essere presentate solo nei primi 10 giorni del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. Fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2698/93, la validità dei titoli è limitata al 31 dicembre 1995. 7. Le domande di titolo sono accompagnate da una cauzione di 20 ECU per 100 kg. Articolo 5 1. Per beneficiare dei contingenti di cui all'allegato, lettera d), l'importatore deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione una dichiarazione d'immissione in libera pratica che includa una domanda al riguardo per i prodotti considerati e accompagnata dal titolo di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione (1). Possono essere presentate esclusivamente dichiarazioni di immissione in libera pratica fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino, al più tardi, al 31 dicembre 1995. Se tale dichiarazione è accettata dalle autorità competenti dello Stato membro, queste ultime comunicano alla Commissione le domande di prelievo di cui trattasi, ripartite per contingente. 2. La domanda di prelievo, con indicazione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, è trasmessa immediatamente alla Commissione. 3. I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica ad opera delle autorità competenti dello Stato membro d'importazione e nella misura in cui il saldo disponibile lo consenta. Qualsiasi prelievo non utilizzato viene riversato non appena possibile nel quantitativo contingentale corrispondente. Se i quantitativi sono superiori al saldo disponibile dei quantitativi contingentali, l'attribuzione viene fatta in proprozione alle domande. Gli Stati membri sono informati non appena possibile dalla Commissione sui prelievi effettuati. 4. Ogni Stato membro garantisce all'importatore dei prodotti che figurano nell'allegato, lettera d), un accesso uguale e continuo ai quantitativi che vi figurano, finché il saldo dei volumi contingentali lo consente. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 1° luglio al 31 dicembre 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>