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Document 31995R2027

    Regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie

    GU L 199 del 24.8.1995, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2004; abrogato da 32003R1954

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2027/oj

    31995R2027

    Regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie

    Gazzetta ufficiale n. L 199 del 24/08/1995 pag. 0001 - 0008


    REGOLAMENTO (CE) N. 2027/95 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1995 che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (2), ha stabilito i criteri e le procedure per l'instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nelle zone CIEM Vb, VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;

    considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento suddetto gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le informazioni concernenti gli elenchi nominativi per tipo di pesca, la valutazione dello sforzo di pesca necessario per ciascuna attività di pesca e se del caso il dispositivo di regolazione previsto dello sforzo di pesca;

    considerando che sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e nel rispetto dei criteri definiti in detto regolamento è necessario fissare per Stato membro il livello massimo dello sforzo di pesca per attività di pesca, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1 di tale regolamento, al fine di assicurare che non aumenti lo sforzo di pesca globale attualmente in essere nelle zone sopra citate;

    considerando che la gestione dello sforzo di pesca compete agli Stati membri di bandiera e che nel controllo dei livelli dello sforzo di pesca gli Stati membri debbono prendere in considerazione lo sforzo di pesca associato agli scambi di contingenti;

    considerando che è opportuno prevedere che la Commissione possa stabilire, su richiesta di uno Stato membro, le modalità di applicazione previste all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 685/95;

    considerando che è opportuno prevedere che la Commissione riesamini, su richiesta di uno Stato membro, il livello massimo dello sforzo di pesca per lo Stato membro di cui trattasi nel rispetto delle condizioni fissate nel regolamento (CE) n. 685/95;

    considerando che l'efficacia delle misure di gestione dello sforzo di pesca per tipo di pesca è determinata dalle misure di sorveglianza e di controllo, quali vengono definite dalle disposizioni pertinenti della politica comune della pesca e in particolare da quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicate nell'ambito della politica comune della pesca (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce un regime di gestione dello sforzo di pesca nelle zone CIEM Vb, VI, VII, VIII, IX X e COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.

    Articolo 2

    Il livello massimo dello sforzo di pesca per attività di pesca, per ciascuno Stato membro, è quello indicato nell'allegato.

    Articolo 3

    1. Il livello massimo dello sforzo di pesca di cui all'articolo 2 viene fissato salvi restando gli scambi di contingenti effettuati in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92 e le riattribuzioni e/o deduzioni fatte in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    2. Gli Stati membri, qualora decidano di scambiare in tutto o in parte le possibilità di pesca loro assegnate, notificano alla Commissione, contemporaneamente ai loro scambi di contingenti, lo sforzo di pesca corrispondente a tali scambi tra loro concordato.

    In caso di riattribuzione e/o di deduzione di contingenti gli Stati membri notificano alla Commissione lo sforzo di pesca corrispondente a tali riattribuzioni o deduzioni.

    3. Gli Stati membri interessati adattano i loro livelli massimi di sforzo per tener conto dello sforzo di pesca corrispondente:

    a) agli scambi di continenti, e

    b) alle riattribuzioni e/o deduzioni.

    Articolo 4

    Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione, operando secondo procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92,

    - può stabilire le modalità di applicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 685/95,

    - adotta le misure appropriate affinché tale Stato membro possa sfruttare i propri contingenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 685/95.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1995.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Ph. VASSEUR

    (1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5.

    (3) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

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    >SPAZIO PER TABELLA>

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