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Document 31995R1562

Regolamento (CE) n. 1562/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 150 del 1.7.1995, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1562/oj

31995R1562

Regolamento (CE) n. 1562/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 01/07/1995 pag. 0016 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 1562/95 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1995 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987; relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che riprenda la nomenclatura combinata anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da normative comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, per i motivi indicati nella colonna 3;

considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate dal titolare, per un periodo di 60 giorni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (3);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importaione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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