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Document 31995R1543

Regolamento (CE) n. 1543/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, recante deroga, per la campagna 1995/1996, al regolamento (CE) n. 3119/93 che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi

GU L 148 del 30.6.1995, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1543/oj

31995R1543

Regolamento (CE) n. 1543/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, recante deroga, per la campagna 1995/1996, al regolamento (CE) n. 3119/93 che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 30/06/1995 pag. 0030 - 0030


REGOLAMENTO (CE) N. 1543/95 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995 recante deroga, per la campagna 1995/1996, al regolamento (CE) n. 3119/93 che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, nel quadro del regime comunitario di aiuto per la trasformazione degli agrumi, è emerso che alcune industrie di trasformazione incontrano difficoltà finanziarie per versare il prezzo minimo ai produttori e che è pertanto opportuno prendere in considerazione tale situazione autorizzando gli Stati membri, per la nuova campagna 1995/1996, a versare, a determinate condizioni, la compensazione finanziaria direttamente ai produttori;

considerando che gli Stati membri che optino per questa possibilità non possono far ricorso alle disposizioni sulla concessione della compensazione prevista dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3119/93, lo Stato membro può versare la compensazione finanziaria direttamente ai produttori, per la quantità da essi consegnata nel quadro dei contratti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui sopra. In tal caso, il trasformatore è tenuto a versare al produttore un prezzo pari almeno alla differenza tra il prezzo minimo di cui all'articolo 3 e la compensazione finanziaria di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento.

Il disposto del primo comma non si applica ai mandarini satsuma.

Articolo 2

In caso di applicazione dell'articolo 1, la compensazione finanziaria è versata al produttore su sua richiesta, non appena le autorità di controllo dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione abbiano constatato che i prodotti oggetto dei contratti sono stati consegnati.

Articolo 3

La decisione dello Stato membro di applicare l'articolo 1 deve riguardare tutti i produttori e i trasformatori stabiliti sul suo territorio.

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare in materia di cauzioni, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (1).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica per la campagna 1995/1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio Il Presidente J. BARROT

(1) GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 35.

(2) GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

(3) GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

(4) GU n. L 279 del 12. 11 1993, pag. 17.

(5) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

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