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Document 31995R1442

    Regolamento (CE) n. 1442/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

    GU L 143 del 27.6.1995, p. 26–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0470

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1442/oj

    31995R1442

    Regolamento (CE) n. 1442/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

    Gazzetta ufficiale n. L 143 del 27/06/1995 pag. 0026 - 0030


    REGOLAMENTO (CE) N. 1442/95 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1995 che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), modificato da ultimo dl regolamento (CE) n. 1441/95 della Commissione (2), in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

    considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

    considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

    considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

    considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

    considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

    considerando che il carazololo, il diazinone e la spiramicina (utilizzabili in bovini e pollami) devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

    considerando che la lecirelina, il sodio dicloroisocianuarato, la dinoprost trometamina, l'acido cloridrico, l'acido malico, l'acido 1-tartarico e i suoi sali di sodio, potassio e calcio mono- e di- basici, l'alcole benzile, l'etanolo, l'n-butanolo devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

    considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, la danoflossacina e l'eritromicina devono essere inserite nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;

    considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, il periodo di durata dei limiti massimi provvisori di residui precedentemente definito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 deve essere estesa per la tilosina e la spiramicina (utilizzabili nel maiale);

    considerando l'impossibilità di fissare limiti massimi di residui per il furazolidone, dal momento che qualsiasi limite di tali residui nei prodotti alimentari di origine animale può costituire un rischio per la salute dei consumatori; che pertanto il furazolidone deve essere inserito nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90;

    considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio (3), modificata dalla direttiva 93/40/CEE (4), per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici negli scambi nel settore dei medicinali veterinari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

    (2) Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

    (3) GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

    (4) GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

    ALLEGATO

    Il regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

    A. L'allegato I viene modificato come segue:

    1. Agenti antinfettivi

    1.2. Antibiotici

    1.2.4. Macrolidi

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Agenti antiparassitari

    2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

    2.2.3. Organofosfati

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Agenti attivi sul sistema nervoso

    3.2. Agenti attivi sul sistema nervoso autonomo

    3.2.1. Anti-adrenergici

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B. L'allegato II viene modificato come segue:

    1. Composti inorganici

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Composti inorganici

    >SPAZIO PER TABELLA>

    C. L'allegato III viene modificato come segue:

    1. Agenti antinfettivi

    1.2. Antibiotici

    1.2.2. Macrolidi

    >SPAZIO PER TABELLA>

    1.2.4. Quinoloni.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    D. L'allegato IV viene modificato come segue:

    Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali non può essere stabilito alcun limite massimo.

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