Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1420

Regolamento (CE) n. 1420/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 865/90 recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di sorgo e di miglio originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d' oltremare (PTOM), ai fini dell' attuazione dell' accordo agricolo concluso nel quadro dell' Uruguay Round

GU L 141 del 24.6.1995, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1420/oj

31995R1420

Regolamento (CE) n. 1420/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 865/90 recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di sorgo e di miglio originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d' oltremare (PTOM), ai fini dell' attuazione dell' accordo agricolo concluso nel quadro dell' Uruguay Round

Gazzetta ufficiale n. L 141 del 24/06/1995 pag. 0009 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 1420/95 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 865/90 recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di sorgo e di miglio originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, per tener conto del regime d'importazione in vigore nel settore dei cereali e di quello connesso all'applicazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round, è necessario adottare misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali sotto forma di esenzione dal prelievo all'importazione di taluni prodotti cerealicoli provenienti dagli Stati ACP e dai PTOM;

considerando che il regolamento (CEE) n. 865/90 della Commissione (2) ha previsto le modalità d'applicazione relative alle condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione nel quadro dei contingenti di sorgo e di miglio; che, poiché a partire dal 1° luglio 1995 i prelievi sono sostituiti dai dazi doganali ed è soppressa la prefissazione dell'onere all'importazione, è necessario adattare in via transitoria le suddette disposizioni;

considerando che i dazi della tariffa doganale applicabili per tali contingenti sono quelli in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica delle merci importate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1995/1996, il regolamento (CEE) n. 865/90 è modificato come segue:

1) il termine « prelievo » è sostituito dal termine « dazio », ogniqualvolta ricorra;

2) all'articolo 2 e all'articolo 4, il testo del secondo comma della lettera b) è soppresso;

3) all'articolo 3, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) nella casella 8, l'indicazione "ACP" o "PTOM", a seconda dei casi.

Il titolo obbliga ad importare da tali paesi. Il dazio all'importazione non subisce alcuna maggiorazione o modifica. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(2) GU n. L 90 del 5. 4. 1990, pag. 16.

Top