EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0070

Direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi

GU L 332 del 30.12.1995, p. 33–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrogato da 32006L0088

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/70/oj

31995L0070

Direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 30/12/1995 pag. 0033 - 0039


DIRETTIVA 95/70/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che i molluschi sono elencati nell'allegato II del trattato; che la commercializzazione dei molluschi rappresenta un'importante fonte di reddito per il settore dell'acquacoltura;

considerando che le malattie dei molluschi di cui all'allegato A, elenco II della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (3), hanno un effetto devastante sulla molluschicoltura; che altre malattie di effetto analogo sono presenti in taluni paesi terzi e che è necessario raccoglierle in un elenco e consentire alla Commissione di aggiornare l'elenco in base all'evoluzione della situazione zoosanitaria;

considerando che un focolaio delle malattie suddette può assumere rapidamente le proporzioni di un'epizoozia, con un tasso di mortalità e inconvenienti tali da compromettere seriamente la redditività del settore della molluschicoltura;

considerando che è quindi necessario stabilire a livello comunitario le misure da prendere in caso di insorgenza di focolai, in modo da favorire lo sviluppo razionale del settore della molluschicoltura e contribuire alla tutela della salute degli animali nella Comunità;

considerando che gli Stati membri devono riferire alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di mortalità inconsueta constatata che si siano riscontrati nei molluschi bivalvi;

considerando che in tal caso è necessario adottare misure intese a prevenire la diffusione della malattia, in particolare per quanto riguarda lo spostamento di molluschi bivalvi vivi dalle zone o dalle aziende interessate;

considerando che un'indagine epidemiologica approfondita è di fondamentale importanza per individuare l'origine della malattia e prevenirne un'ulteriore diffusione;

considerando che, per garantire un sistema di lotta efficace, occorre armonizzare la diagnosi delle malattie suddette, la quale deve essere effettuata a cura di laboratori responsabili le cui attività possono essere coordinate da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva, è opportuno istituire una procedura comunitaria di ispezione;

considerando che misure comuni di lotta contro le malattie suddette costituiscono una base minima per mantenere un livello uniforme di salute degli animali;

considerando che occorre affidare alla Commissione il compito di adottare le necessarie misure di applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva definisce le misure comunitarie minime di lotta contro le malattie dei molluschi bivalvi di cui alla direttiva stessa.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva, si applicano all'occorrenza le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 91/67/CEE e all'articolo 2 della direttiva 91/492/CEE (4).

2. Si intende inoltre per «mortalità inconsueta constatata»: una mortalità improvvisa che interessa all'incirca il 15 % dello stock e che si produce nel corso di un breve periodo tra due osservazioni (con conferma entro 15 giorni). Per mortalità inconsueta si intende: in incubatoio, l'impossibilità di ottenere larve durante un periodo comprendente varie ovodeposizioni consecutive presso diversi stock di riproduttori; in avannotteria, una mortalità improvvisa e rilevante che ha luogo in un breve lasso di tempo in numerose vasche.

Articolo 3

Gli Stati membri vigilano affinché tutte le aziende in cui sono allevati molluschi bivalvi:

1) siano oggetto di registrazione da parte del servizio ufficiale; tale registrazione deve essere costantemente aggiornata;

2) tengano un registro:

a) dei molluschi bivalvi che entrano nell'azienda, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro consegna, numero o peso, dimensioni e provenienza;

b) dei molluschi bivalvi in uscita dall'azienda ai fini della reimmersione, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro spedizione, numero o peso, dimensioni e destinazione;

c) della mortalità inconsueta constatata.

Il registro, che può essere esaminato in qualunque momento dal servizio ufficiale, su sua richiesta, deve essere regolarmente aggiornato e conservato per quattro anni.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono a sottoporre le aziende, i banchi sfruttati e le zone in cui sono allevati molluschi bivalvi ad un programma di monitoraggio e di campionamento per constatare una mortalità inconsueta, in modo da tenere sotto controllo la situazione sanitaria degli animali.

Inoltre, il servizio ufficiale può applicare il suddetto programma ai bacini di depurazione e di deposito che scaricano le loro acque in mare.

Se durante l'applicazione del suddetto programma si constata una mortalità inconsueta oppure se il servizio ufficiale dispone di informazioni che consentano di sospettare la presenza di focolai di malattia occorre:

- redigere un elenco dei siti in cui sono presenti le malattie di cui all'allegato A, elenco II della direttiva 91/67/CEE, purché tali malattie non siano oggetto di un programma autorizzato a norma della direttiva stessa,

- redigere l'elenco dei siti in cui si constata una mortalità inconsueta connessa alla presenza delle malattie figuranti nell'allegato D, o per i quali il servizio ufficiale disponga di informazioni che consentano di sospettare la presenza di focolai di malattia,

- sorvegliare l'evoluzione e la diffusione geografica delle malattie di cui al primo e secondo trattino.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le norme per l'elaborazione del programma di cui al paragrafo 1, soprattutto per quanto riguarda la frequenza e lo scadenzario dei controlli, le modalità di campionamento (volume statisticamente rappresentativo) e di diagnosi sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto della presenza delle malattie di cui all'articolo 4, nonché qualsiasi tasso inconsueto di mortalità constatata tra i molluschi bivalvi nelle aziende, nelle zone di allevamento o nei banchi sfruttati, nonché nei bacini di depurazione o di deposito che scaricano le loro acque in mare sia notificato al più presto al servizio ufficiale dai molluschicoltori o da qualsiasi altra persona che lo abbia constatato.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, il servizio ufficiale provvede affinché:

a) siano prelevati dei campioni da sottoporre all'esame di un laboratorio riconosciuto;

b) in attesa dei risultati dell'esame di cui alla lettera a), nessun mollusco lasci l'azienda, la zona di allevamento o i banchi sfruttati né i bacini di depurazione o di deposito che scaricano le loro acque in mare, ai fini della stabulazione o della reimmersione in un'altra azienda o nell'ambiente acquatico senza autorizzazione del servizio ufficiale.

3. Se dall'esame di cui al paragrafo 2, lettera a) non risulta la presenza di un agente patogeno, le restrizioni di cui al paragrafo 2, lettera b) sono abolite.

4. Se dall'esame di cui al paragrafo 2 risulta la presenza di un agente patogeno all'origine della mortalità inconsueta o che può essere all'origine di tale mortalità o di un agente patogeno di una delle malattie di cui all'articolo 4, deve essere eseguita dal servizio ufficiale un'indagine epizootica per determinare le possibili vie di diffusione della malattia e per indagare se dei molluschi abbiano lasciato l'azienda, la zona di allevamento o i banchi sfruttati ai fini della stabulazione o della reimmersione altrove durante il periodo precedente la mortalità inconsueta.

Se dall'indagine epizooziologica risulta che la malattia è penetrata in una o più aziende, zone di allevamento o banchi sfruttati, in particolare in seguito ad un movimento dei molluschi, si applicano le disposizioni del paragrafo 2.

Tuttavia, in deroga all'articolo 3, punto 1, lettera c) della direttiva 91/67/CEE, il servizio ufficiale può autorizzare all'interno del suo territorio il movimento dei molluschi bivalvi vivi destinati ad altre aziende, zone di allevamento o banchi sfruttati infetti dalla stessa malattia.

Se necessario, possono essere adottate adeguate misure complementari secondo la procedura di cui all'articolo 10.

5. Il servizio ufficiale provvede affinché la Commissione e gli altri Stati membri siano immediatamente informati, secondo le procedure comunitarie in vigore, dei casi di tassi di mortalità inconsueta constatata determinata da un agente patogeno, delle misure prese per analizzare e controllare la situazione nonché della causa della mortalità.

Articolo 6

1. I prelievi e gli esami di laboratorio intesi a determinare la causa della mortalità inconsueta dei molluschi bivalvi vengono effettuati mediante i metodi fissati secondo la procedura di cui all'articolo 10.

2. Gli Stati membri vigilano affinché in ciascuno Stato membro venga designato un laboratorio nazionale di riferimento che disponga di impianti e del personale specializzato per poter procedere alle analisi di cui al paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che non dispongono di un laboratorio nazionale competente possono ricorrere ai servizi del laboratorio nazionale competente di un altro Stato membro.

4. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi figura nell'allegato C.

5. I laboratori nazionali di riferimento cooperano con il laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 7.

Articolo 7

1. Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi è indicato nell'allegato A.

2. Fatta salva la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune spese nel settore veterinario (1), e in particolare l'articolo 28 della stessa, le competenze e i compiti del laboratorio di cui al paragrafo 1 sono fissati nell'allegato B.

Articolo 8

1. Nella misura necessaria all'applicazione uniforme della presente direttiva, gli esperti della Commissione possono effettuare dei controlli in loco. A tal fine essi possono verificare, in modo casuale e non discriminatorio, che l'autorità competente controlli l'applicazione delle prescrizioni della presente direttiva.

La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 si effettuano in collaborazione con l'autorità competente.

3. Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo presta tutta l'assistenza necessaria agli esperti nell'espletamento dei loro compiti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 9

L'allegato A è modificato all'occorrenza dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Gli allegati B, C e D possono essere modificati all'occorrenza secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 10

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE (2), in appresso denominato «comitato», è immediatamente investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita dall'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro queste misure.

Articolo 11

Non oltre il 31 dicembre 1999, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione elaborata previo parere del comitato scientifico veterinario, se necessario, in base all'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva nonché all'evoluzione tecnica e scientifica, corredata da proposte di modifica.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su queste eventuali proposte.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° giugno 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Tutavia, a decorrere dalla data prevista al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle regole generali del trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento preso in tal senso.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato della presente direttiva.

Articolo 13

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

(1) GU n. C 285 del 13. 10. 1994, pag. 9.

(2) GU n. C 109 dell'1. 5. 1995, pag. 2.

(3) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE (GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1).

(4) Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1). Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31).

(2) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

ALLEGATO A

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BIVALVI

IFREMER

Boîte Postale 133

17390 La Tremblade

France

ALLEGATO B

COMPETENZE E COMPITI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI

Il laboratorio comunitario di riferimento ha le competenze ed i compiti seguenti:

1) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi delle malattie dei molluschi negli Stati membri, segnatamente mediante:

a) la creazione e la conservazione di una collezione di vetrini istologici, ceppi o isolati dell'agente patogeno della malattia in questione, da mettere a disposizione dei laboratori riconosciuti negli Stati membri;

b) l'organizzazione periodica di test comparativi comunitari delle procedure di diagnosi;

c) la raccolta ed il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati dei test effettuati nella Comunità;

d) la caratterizzazione degli isolati dell'agente patogeno mediante i metodi più avanzati e più appropriati al fine di consentire una migliore comprensione dell'epizooziologia delle malattie;

e) la conoscenza dei progressi compiuti in tutto il mondo in materia di sorveglianza, epizooziologia e prevenzione delle malattie;

f) il mantenimento di un livello di conoscenze sull'agente patogeno della malattia tale da permettere una rapida diagnosi differenziale;

2) apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai della malattia negli Stati membri mediante lo studio degli isolati dell'agente patogeno loro inviati per conferma della diagnosi, individuazione delle caratteristiche e studi epizooziologici;

3) facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;

4) collaborare, per quanto concerne i metodi diagnostici delle malattie esotiche, con i laboratori competenti dei paesi terzi in cui tali malattie sono diffuse.

ALLEGATO C

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BIVALVI

> SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO D

>SPAZIO PER TABELLA>

Top