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Document 31995L0058
Directive 95/58/EC of the European Parliament and of the Council of 29 November 1995 amending Directive 79/581/EEC on consumer protection in the indication of the prices of foodstuffs and Directive 88/314/EEC on consumer protection in the indication of the prices of non-food products
Direttiva 95/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori
Direttiva 95/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori
GU L 299 del 12.12.1995, pp. 11–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/03/2000
Direttiva 95/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori
Gazzetta ufficiale n. L 299 del 12/12/1995 pag. 0011 - 0012
DIRETTIVA 95/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 novembre 1995 che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), considerando che i programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione dei consumatori (4) hanno previsto l'elaborazione dei principi comuni relativi all'indicazione dei prezzi; considerando che tali principi sono stati stabiliti dalla direttiva 79/581/CEE (5), per i prodotti alimentari e dalla direttiva 88/314/CEE (6), per i prodotti non alimentari; considerando che tali direttive hanno altresì previsto l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura dei prodotti commercializzati sfusi e di taluni prodotti preconfezionati, nonché un certo numero di esenzioni a tale obbligo, qualora dei prodotti siano commercializzati secondo gamme di quantità preconfezionate, qualora l'indicazione di un prezzo per unità di misura non sia significativa ai fini dell'informazione del consumatore o qualora essa rappresenti un onere eccessivo per taluni piccoli commercianti al minuto; considerando che tali direttive hanno previsto un periodo transitorio per l'attuazione delle esenzioni riguardanti l'indicazione del prezzo per unità di misura per taluni prodotti preconfezionati; che tale periodo transitorio è terminato il 7 giugno 1995; considerando, tuttavia, che l'attuazione di tali direttive si è rivelata estremamente complessa, tenuto conto delle prassi commerciali che variano da uno Stato membro all'altro; considerando che occorre tener conto del complesso delle difficoltà incontrate nell'attuazione della normativa prevista da tali direttive e predisporre una nuova normativa semplificata; considerando che la Commissione deve, a tal fine, presentare, nel corso dell'anno, una proposta di normativa semplificata, che si basi sull'obbligo generale di indicare il prezzo e il prezzo per unità di misura di tutti i prodotti; considerando, tuttavia, che si è potuta adottare tale nuova normativa prima del mese di giugno 1995; considerando che è opportuno tener conto del termine necessario per l'applicazione, da parte degli Stati membri, della normativa prevista; considerando che, pertanto, il periodo transitorio previsto dall'articolo 10, primo comma delle direttive 79/581/CEE e 88/314/CEE deve essere prorogato di due anni, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. All'articolo 10, primo comma, seconda riga della direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori, le parole « periodo di sette anni » sono sostituite dalle parole « periodo di nove anni ». 2. All'articolo 10, primo comma, seconda riga della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori, le parole « periodo di sette anni » sono sostituite dalle parole « periodo di nove anni ». Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 7 giugno 1995. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1995. Per il Parlamento europeo Il Presidente K. HÄNSCHPer il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA (1) GU n. C 377 del 31. 12. 1994, pag. 16. (2) GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 9. (3) Parere del Parlamento europeo del 19 maggio 1995 (GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 368), posizione comune del Consiglio del 19 giugno 1995 (GU n. C 182 del 15. 7. 1995, pag. 6), decisione del Parlamento europeo del 20 settembre 1995 (GU n. C 269 del 16. 10. 1995) e decisione del Consiglio del 30 ottobre 1995. (4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 2 e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 2. (5) GU n. L 158 del 26. 6. 1979, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 88/315/CEE (GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 23). (6) GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 19.