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Document 31995L0058

Direttiva 95/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori

GU L 299 del 12.12.1995, pp. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/03/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/58/oj

31995L0058

Direttiva 95/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 12/12/1995 pag. 0011 - 0012


DIRETTIVA 95/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 novembre 1995 che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che i programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione dei consumatori (4) hanno previsto l'elaborazione dei principi comuni relativi all'indicazione dei prezzi;

considerando che tali principi sono stati stabiliti dalla direttiva 79/581/CEE (5), per i prodotti alimentari e dalla direttiva 88/314/CEE (6), per i prodotti non alimentari;

considerando che tali direttive hanno altresì previsto l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura dei prodotti commercializzati sfusi e di taluni prodotti preconfezionati, nonché un certo numero di esenzioni a tale obbligo, qualora dei prodotti siano commercializzati secondo gamme di quantità preconfezionate, qualora l'indicazione di un prezzo per unità di misura non sia significativa ai fini dell'informazione del consumatore o qualora essa rappresenti un onere eccessivo per taluni piccoli commercianti al minuto;

considerando che tali direttive hanno previsto un periodo transitorio per l'attuazione delle esenzioni riguardanti l'indicazione del prezzo per unità di misura per taluni prodotti preconfezionati; che tale periodo transitorio è terminato il 7 giugno 1995;

considerando, tuttavia, che l'attuazione di tali direttive si è rivelata estremamente complessa, tenuto conto delle prassi commerciali che variano da uno Stato membro all'altro;

considerando che occorre tener conto del complesso delle difficoltà incontrate nell'attuazione della normativa prevista da tali direttive e predisporre una nuova normativa semplificata;

considerando che la Commissione deve, a tal fine, presentare, nel corso dell'anno, una proposta di normativa semplificata, che si basi sull'obbligo generale di indicare il prezzo e il prezzo per unità di misura di tutti i prodotti;

considerando, tuttavia, che si è potuta adottare tale nuova normativa prima del mese di giugno 1995;

considerando che è opportuno tener conto del termine necessario per l'applicazione, da parte degli Stati membri, della normativa prevista;

considerando che, pertanto, il periodo transitorio previsto dall'articolo 10, primo comma delle direttive 79/581/CEE e 88/314/CEE deve essere prorogato di due anni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. All'articolo 10, primo comma, seconda riga della direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori, le parole « periodo di sette anni » sono sostituite dalle parole « periodo di nove anni ».

2. All'articolo 10, primo comma, seconda riga della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori, le parole « periodo di sette anni » sono sostituite dalle parole « periodo di nove anni ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 7 giugno 1995.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1995.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCHPer il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

(1) GU n. C 377 del 31. 12. 1994, pag. 16.

(2) GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 9.

(3) Parere del Parlamento europeo del 19 maggio 1995 (GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 368), posizione comune del Consiglio del 19 giugno 1995 (GU n. C 182 del 15. 7. 1995, pag. 6), decisione del Parlamento europeo del 20 settembre 1995 (GU n. C 269 del 16. 10. 1995) e decisione del Consiglio del 30 ottobre 1995.

(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 2 e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 2.

(5) GU n. L 158 del 26. 6. 1979, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 88/315/CEE (GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 23).

(6) GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 19.

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