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Document 31995D0585
95/585/EC: Council Decision of 22 December 1995 authorizing certain Member States to apply or to continue to apply to certain mineral oils, when used for specific purposes, reduced rates of excise duty or exemptions from excise duty, in accordance with the procedure provided for in Article 8 (4) of Directive 92/81/EEC
95/585/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare per taluni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o reduzioni d'accisa secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 95/81/CEE
95/585/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare per taluni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o reduzioni d'accisa secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 95/81/CEE
GU L 327 del 30.12.1995, p. 33–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; abrogato da 397D0425
95/585/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare per taluni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o reduzioni d'accisa secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 95/81/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 327 del 30/12/1995 pag. 0033 - 0034
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1995 che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare per taluni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzioni d'accisa secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (95/585/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni dalle accise o riduzioni dell'aliquota d'accisa sugli oli minerali in base ad alcune politiche specifiche; considerando che taluni Stati membri hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di continuare ad applicare taluni esoneri o riduzioni esistenti nel loro diritto tributario o di introdurne dei nuovi, cui dovrebbe applicarsi la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4; considerando che gli altri Stati membri sono stati informati di tali notifiche; considerando che la Commissione e tutti gli Stati membri riconoscono che tali esenzioni sono motivate da politiche specifiche e che non comportano distorsioni della concorrenza né ostacolano il corretto funzionamento del mercato interno; considerando che la Commissione esamina regolarmente tali riduzioni ed esenzioni per accertare che siano compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno o con la politica comunitaria di protezione dell'ambiente; considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio riesamina la situazione non oltre il 31 dicembre 1996, sulla base di una relazione della Commissione,HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In base all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE (2), i seguenti Stati membri sono autorizzati ad applicare o a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1996 le riduzioni o le esenzioni d'accisa di seguito indicate: 1) Regno del Belgio e Granducato di Lussemburgo: Riduzione dell'aliquota dell'accisa sugli oli combustibili pesanti al fine di promuovere l'impiego di combustibili meno inquinanti. Tale riduzione deve essere specificamente collegata al tenore di zolfo dei combustibili stessi e l'aliquota media ponderata applicabile agli oli combustibili pesanti deve rispettare l'aliquota minima di accisa prevista dalla legislazione comunitaria in vigore; in nessun caso l'aliquota ridotta può essere inferiore a 6,5 ecu per tonnellata. 2) Regno di Danimarca: Applicazione delle aliquote di accisa differenziali di imposta tra la benzina distribuita dai posti di benzina forniti di un sistema di recupero per i fumi di benzina e la benzina distribuita da altri posti di benzina a condizione che tali aliquote rispettino in ogni momento i diritti minimi sugli oli minerali come previsto dalla normativa comunitaria. 3) Repubblica italiana: Applicazione delle aliquote di accisa differenziate per l'olio combustibile necessario per la produzione del vapore e per il gasolio utilizzato nei forni di essiccamento e di «attivazione» dei setacci molecolari nella provincia di Reggio Calabria; in nessun caso l'aliquota ridotta può essere inferiore a 18 ecu per tonnellata. 4) Repubblica d'Austria: Esonero del diritto d'accisa per gli oli usati reimpiegati come combustibile, direttamente dopo il recupero o in seguito ad un processo di riciclaggio, e il cui riutilizzo sia soggetto a diritti.5) Repubblica portoghese: Riduzione dell'aliquota di accisa sull'olio combustibile consumato nella regione autonoma di Madera; tale riduzione non può essere superiore ai sovraccosti dovuti al trasporto dei prodotti stessi fino al luogo di consumo. 6) Repubblica di Finlandia: Esonero del diritto d'accisa agli oli usati reimpiegati come combustibile dopo il recupero, o dopo un processo di riciclaggio degli oli usati e il cui reimpiego è soggetto a diritti. Articolo 2 Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995. Per il Consiglio Il presidente L. ATIENZA SERNA (1) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46). (2) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).