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Document 31995D0585

95/585/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare per taluni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o reduzioni d'accisa secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 95/81/CEE

GU L 327 del 30.12.1995, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; abrogato da 397D0425

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/585/oj

31995D0585

95/585/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare per taluni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o reduzioni d'accisa secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 95/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 30/12/1995 pag. 0033 - 0034


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1995 che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare per taluni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzioni d'accisa secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (95/585/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni dalle accise o riduzioni dell'aliquota d'accisa sugli oli minerali in base ad alcune politiche specifiche;

considerando che taluni Stati membri hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di continuare ad applicare taluni esoneri o riduzioni esistenti nel loro diritto tributario o di introdurne dei nuovi, cui dovrebbe applicarsi la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati di tali notifiche;

considerando che la Commissione e tutti gli Stati membri riconoscono che tali esenzioni sono motivate da politiche specifiche e che non comportano distorsioni della concorrenza né ostacolano il corretto funzionamento del mercato interno;

considerando che la Commissione esamina regolarmente tali riduzioni ed esenzioni per accertare che siano compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno o con la politica comunitaria di protezione dell'ambiente;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio riesamina la situazione non oltre il 31 dicembre 1996, sulla base di una relazione della Commissione,HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In base all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE (2), i seguenti Stati membri sono autorizzati ad applicare o a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1996 le riduzioni o le esenzioni d'accisa di seguito indicate:

1) Regno del Belgio e Granducato di Lussemburgo:

Riduzione dell'aliquota dell'accisa sugli oli combustibili pesanti al fine di promuovere l'impiego di combustibili meno inquinanti. Tale riduzione deve essere specificamente collegata al tenore di zolfo dei combustibili stessi e l'aliquota media ponderata applicabile agli oli combustibili pesanti deve rispettare l'aliquota minima di accisa prevista dalla legislazione comunitaria in vigore; in nessun caso l'aliquota ridotta può essere inferiore a 6,5 ecu per tonnellata.

2) Regno di Danimarca:

Applicazione delle aliquote di accisa differenziali di imposta tra la benzina distribuita dai posti di benzina forniti di un sistema di recupero per i fumi di benzina e la benzina distribuita da altri posti di benzina a condizione che tali aliquote rispettino in ogni momento i diritti minimi sugli oli minerali come previsto dalla normativa comunitaria.

3) Repubblica italiana:

Applicazione delle aliquote di accisa differenziate per l'olio combustibile necessario per la produzione del vapore e per il gasolio utilizzato nei forni di essiccamento e di «attivazione» dei setacci molecolari nella provincia di Reggio Calabria; in nessun caso l'aliquota ridotta può essere inferiore a 18 ecu per tonnellata.

4) Repubblica d'Austria:

Esonero del diritto d'accisa per gli oli usati reimpiegati come combustibile, direttamente dopo il recupero o in seguito ad un processo di riciclaggio, e il cui riutilizzo sia soggetto a diritti.5) Repubblica portoghese:

Riduzione dell'aliquota di accisa sull'olio combustibile consumato nella regione autonoma di Madera; tale riduzione non può essere superiore ai sovraccosti dovuti al trasporto dei prodotti stessi fino al luogo di consumo.

6) Repubblica di Finlandia:

Esonero del diritto d'accisa agli oli usati reimpiegati come combustibile dopo il recupero, o dopo un processo di riciclaggio degli oli usati e il cui reimpiego è soggetto a diritti.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il presidente

L. ATIENZA SERNA

(1) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).

(2) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).

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