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Document 31995D0222
95/222/ECSC: European Parliament Decision of 5 April 1995 giving discharge to the Commission in respect of the management of the ECSC for the 1993 financial year
95/222/CECA: Decisione del Parlamento europeo, del 5 aprile 1995, che concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della ceca per l'esercizio 1993
95/222/CECA: Decisione del Parlamento europeo, del 5 aprile 1995, che concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della ceca per l'esercizio 1993
GU L 141 del 24.6.1995, p. 67–72
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/04/1995
95/222/CECA: Decisione del Parlamento europeo, del 5 aprile 1995, che concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della ceca per l'esercizio 1993
Gazzetta ufficiale n. L 141 del 24/06/1995 pag. 0067 - 0074
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 5 aprile 1995 che concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1993 (95/222/CECA) IL PARLAMENTO EUROPEO, - visti i seguenti importi (1) desunti dagli stati finanziari della CECA al 31 dicembre 1993, la relazione della Corte dei conti del 30 giugno 1994, che attesta che tali stati finanziari presentano fedelmente la situazione finanziaria della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1993, nonché il risultato delle operazioni della CECA per l'esercizio chiuso alla stessa data, 1. concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1993 (a titolo indicativo, sono allegate anche le cifre concernenti l'esecuzione del bilancio operativo per l'esercizio 1993); 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e al Comitato consultivo della CECA e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie L). Il Segretario generale Enciro VINCI Il Presidente Klaus HÄNSCH (1) Le tabelle pertinenti sono riportate in allegato alla presente decisione (fonte GU n. C 211 del 2. 8. 1994). Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1993 e al 31 dicembre 1992 (Importi espressi in ecu) - Prima della destinazione degli utili - >SPAZIO PER TABELLA> - Prima della destinazione degli utili - >SPAZIO PER TABELLA> Conto profitti e perdite per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1993 e al 31 dicembre 1992 (Importi espressi in ecu) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> RISOLUZIONE sulla relazione della Corte dei conti sugli stati finanziari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1993 e sulla relazione annuale della Corte dei conti sulla gestione contabile e sulla gestione finanziaria della CECA IL PARLAMENTO EUROPEO, - vista la relazione finanziaria CECA per l'esercizio 1993, in particolare il bilancio e il conto profitti e perdite della CECA al 31 dicembre 1993, - visti la relazione della Corte dei conti sugli stati finanziari della CECA al 31 dicembre 1993 (1) e la relazione sulla gestione contabile e finanziaria della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (2), - vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio (A4-0057/95), A. considerando che la Corte dei conti ha rilevato che gli stati finanziari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1993 presentano fedelmente il risultato delle operazioni CECA per l'esercizio chiuso alla stessa data, B. considerando che il trattato CECA scadrà nel 2002 e che sono già stati avviati provvedimenti per trasferire parte delle attività CECA alla CE, Osservazioni di carattere generale 1. conclude che la CECA ha tuttora una funzione da svolgere nella promozione degli interessi dei settori industriali da essa coperti e che dovrebbe continuare la sua attività fintantoché sarà percepito il prelievo CECA; ritiene tuttavia che, in alcuni settori di intervento meno specifici, si sta delineando una situazione in cui il bilancio CECA non raggiungerà la « massa critica » in termini di politica; 2. invita la Commissione ad accelerare il trasferimento alla CE delle attività CECA meno specificatamente settoriali (politica sociale, riqualificazione professionale, ricerca); Rendiconto finanziario 1993 3. ritiene che la Commissione continui ad adottare un approccio cauto quanto alla gestione del rischio; si compiace per la ricostituzione, nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 1993, di accantonamenti non specifici per perdite; 4. rileva che i coefficienti del bilancio in base ai quali viene valutata la solvibilità della CECA rimangono entro le forcelle consigliate e che pertanto la CECA si può tuttora considerare finanziariamente solida; 5. invita la Commissione a proseguire nella messa a punto delle sue tecniche di analisi preventiva del rischio onde valutare il rischio per il bilancio CECA per gli anni a venire; Attività di prestito attivo CECA 6. si dichiara favorevole al ricorso al criterio della creazione di posti di lavoro per la concessione di prestiti CECA destinati agli investimenti e dei relativi bonifici di interesse; invita tuttavia la Commissione a vagliare, per il futuro, le modalità più opportuno per far sì che tale criterio risponda maggiormente alla situazione effettiva in loco e sia potenzialmente meno fuorviante quanto alla valutazione dell'impatto reale di un determinato prestito; 7. invita la Commissione a garantire una distribuzione più equanime dei prestiti attivi CECA tra gli Stati membri, provvedendo, se necessario, a differenziare le condizioni per la concessione di bonifici di interesse nelle varie regioni; 8. prende atto dell'esistenza di un conflitto latente fra le motivazioni di ordine politico che inducono la CECA a concedere un prestito globale e gli obiettivi commerciali dell'intermediario finanziario che lo gestisce; invita la Commissione a garantire che gli obblighi in materia di informazione cui sono soggetti gli intermediari siano quanto più possibile semplici, assicurandone tuttavia il rigoroso rispetto attraverso controlli in loco; Bagnoli 9. rileva ancora una volta che la Commissione non è riuscita a recuperare le sovvenzioni a titolo di bonifici di interesse indebitamente erogate per investimenti nell'acciaieria di Bagnoli, successivamente chiusa; reputa che tale situazione duri da troppo tempo e che il recupero di tali importi debba essere ultimato entro la fine dell'anno, se necessario attraverso le vie legali; Chiusura di miniere nel Regno Unito 10. rileva con preoccupazione che la CECA aveva concesso finanziamenti collegati a bonifici di interesse per investimenti destinati ad accrescere la capacità produttiva di due miniere di carbone in Gran Bretagna, per assistere poi alla chiusura dei pozzi due anni dopo; ritiene che tale caso sia analogo a quello di Bagnoli, poiché la politica nazionale di uno Stato membro CECA ha compromesso direttamente il successo dell'intervento CECA provocando uno spreco di fondi; reputa che il diritto a bonifici di interesse per l'investimento in questione dovrebbe essere annullato di conseguenza; 11. invita la Commissione a recuperare i bonifici di interesse connessi ai prestiti per investimenti erogati alle miniere di carbone del Regno Unito successivamente chiuse e chiede alla Commissione che i fondi recuperati siano destinati a interventi di riconversione da realizzare nelle regioni interessate; 12. chiede che la Commissione segua attentamente l'andamento delle miniere di carbone privatizzate del Regno Unito per garantire la sicurezza dei prestiti accordati alle miniere in questione e non ancora rimborsati nonché il rispetto delle condizioni cui tali prestiti e gli eventuali bonifici di interesse sono subordinati; 13. invita la Commissione a consultare il suo servizio giuridico circa la possibilità di recuperare i bonifici di interesse pagati alle due miniere britanniche in questione, nonché circa le conseguenze giuridiche che possono avere per il finanziamento di una determinata misura le osservazioni critiche formulate dal Parlamento nella sua decisione di discarico e a informare il Parlamento stesso in merito alle sue conclusioni. (1) GU n. C 211 del 2. 8. 1994, pag. 7. (2) GU n. C 346 del 7. 12. 1994, pag. 1.