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Document 31994R3330
Commission Regulation (EC) No 3330/94 of 21 December 1994 on the tariff classification of certain poultry cuts and amending Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Regolamento (CE) n. 3330/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, in merito alla classificazione tariffaria di taluni tagli di pollame e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Regolamento (CE) n. 3330/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, in merito alla classificazione tariffaria di taluni tagli di pollame e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
GU L 350 del 31.12.1994, pp. 52–53
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogato da 32023R2835
Regolamento (CE) n. 3330/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, in merito alla classificazione tariffaria di taluni tagli di pollame e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 350 del 31/12/1994 pag. 0052 - 0053
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 15 pag. 0004
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 15 pag. 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 3330/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 in merito alla classificazione tariffaria di taluni tagli di pollame e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 (2), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 5, paragrafo 3, considerando che è emerso che la classificazione di taluni tagli di pollame pone problemi a causa dell'assenza di definizioni precise nel quadro della nomenclatura tariffaria e statistica istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissine (4); che occorre stabilire tali definizioni per garantire l'applicazione uniforme dei prelievi nel settore del pollame; considerando che, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la nomenclatura tariffaria ivi definita è ricompresa nella nomenclatura combinata; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini dell'applicazione di prelievi nel settore del pollame sono considerati come: 1. « Metà », ai sensi delle sottovoci 0207 39 13, 0207 29 33, 0207 39 57, 0207 39 61, 0207 39 63, 0207 41 11, 0207 42 11, 0207 43 21, 0207 43 23 e 0207 43 25, la metà della carcassa di volatili ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale; 2. « Quarti », ai sensi delle sottovoci 0207 39 13, 0207 39 33, 0207 39 57, 0207 39 61, 0207 39 63, 0207 41 11, 0207 42 11, 0207 43 21, 0207 43 23 e 0207 43 25, il quarto della coscia o il quarto del petto ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà; 3. « Ali intere, anche senza punta », ai sensi delle sottovoci 0207 39 15, 0207 39 35, 0207 39 65, 0207 41 21, 0207 42 21 e 0207 43 31, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni; 4. « Petti », ai sensi delle sottovoci 0207 39 21, 0207 39 41, 0207 39 71, 0207 39 73, 0207 41 41, 0207 42 41, 0207 43 51 e 0207 43 53, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre; 5. « Cosce », ai sensi delle sottovoci 0207 39 23, 0207 39 75, 0207 39 77, 0207 41 51, 0207 43 61 e 0207 43 63, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni; 6. « Fusi (coscette) di tacchini e di tacchine », ai sensi delle sottovoci 0207 39 43 e 0207 42 51, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni; 7. « Altre cosce di tacchini e di tacchine », ai sensi delle sottovoci 0207 39 45 e 0207 42 59, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che lo ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni. Articolo 2 Nel capitolo 2, dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono apportate le seguenti modifiche: 1. Il testo della nota complementare n. 4 è sostituito dal seguente: « 4. Sono considerati come: a) "pezzi di volatili non disossati", ai sensi delle sottovoci da 0207 39 13 a 0207 39 23, da 0207 39 33 a 0207 39 45, da 0207 39 57 a 0207 39 77, da 0207 41 11 a 0207 41 51, da 0207 42 11 a 0207 42 59 e da 0207 43 21 a 0207 43 63 le suddette parti comprendenti tutte le ossa. I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 0207 39 25, 0207 39 47, 0207 39 83, 0207 41 71 o 0207 43 81; b) "metà", ai sensi delle sottovoci 0207 39 13, 0207 39 33, 0207 39 57, 0207 39 61, 0207 39 63, 0207 41 11, 0207 42 11, 0207 43 21, 0207 43 23 e 0207 43 25, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale; c) "quarti", ai sensi delle sottovoci 0207 39 13, 0207 39 33, 0207 39 57, 0207 39 61, 0207 39 63, 0207 41 11, 0207 42 11, 0207 43 21, 0207 43 23 e 0207 43 25, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà; d) "ali intere, anche senza punta" ai sensi delle sottovoci 0207 39 15, 0207 39 35, 0207 39 65, 0207 41 21, 0207 42 21 e 0207 43 31, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni; e) "petti" ai sensi delle sottovoci 0207 39 21, 0207 39 41, 0207 39 71, 0207 39 73, 0207 41 41, 0207 42 41, 0207 43 51 e 0207 43 53, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre; f) "cosce" ai sensi delle sottovoci 0207 39 23, 0207 39 75, 0207 39 77, 0207 41 51, 0207 43 61 e 0207 43 63 i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni; g) "fusi (coscette) di tacchini e di tacchine", ai sensi delle sottovoci 0207 39 43 e 0207 42 51 i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionatura vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni; h) "altri fusi di tacchini e di tacchine", ai sensi delle sottovoci 0207 39 45 e 0207 42 59, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che lo ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni; i) "parti dette paltò di oca o di anatra", ai sensi delle sottovoci 0207 39 81 e 0207 43 71, oche o anatre presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri. » 2. È soppressa la nota complementare n. 7. La nota complementare n. 8 diventa la nota complementare n. 7. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. (2) GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1. (3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.