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Document 31994R3234

    REGOLAMENTO (CE) N. 3234/94 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 recante sospensione del prelievo applicabile all' importazione dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine

    GU L 338 del 28.12.1994, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3234/oj

    31994R3234

    REGOLAMENTO (CE) N. 3234/94 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 recante sospensione del prelievo applicabile all' importazione dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine

    Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1994 pag. 0014 - 0015
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0148
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0148


    REGOLAMENTO (CE) N. 3234/94 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 recante sospensione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che esistono accordi di autolimitazione tra la Comunità e la Romania e l'Islanda e esiste altresì un regime autonomo equivalente istituito dal regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorere dal 1986 (1);

    considerando che a norma del regolamento (CE) n. 3609/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, recante sospensione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine (2), il prelievo all'importazione di ovini e caprini vivi e di carni ovine e caprine, in particolare dai suddetti paesi, è stato sospeso fino al 31 dicembre 1994;

    considerando che nel 1981 è stato concluso un accordo di autolimitazione con la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia; che, pur salvaguardando la sostanza di tale accordo, alcune disposizioni riguardanti la gestione del regime d'importazione ivi previsto sono state sospese a sostituite dal regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia, del Montenegro, della Serbia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3);

    considerando che è necessario prevedere accordi interinali sugli scambi nel settore delle carni ovine e caprine in attesa dell'applicazione, a partire dal 1o luglio 1995, del regime negoziato nel quadro dell'Uruguay Round del GATT;

    considerando che negoziati condotti con l'Argentina, l'Australia, la Bulgaria, l'Ungheria, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e l'Uruguay hanno consentito di prorogare gli adeguamenti degli accordi di autolimitazione fino al 30 giugno 1995; che la riscossione del prelievo applicabile ai paesi in questione è quindi sospesa sino a tale data;

    considerando che è opportuno estendere la sospensione di cui trattasi a tutti i paesi fornitori, fermi restando determinati limiti quantitativi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga agli articoli di autolimitazione conclusi con la Romania, l'Islanda e la Repubblica socialista federtiva di Iugoslavia ed in deroga al regolamento (CEE) n. 3643/85, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti dei settori ovino e caprino dei codici NC 0204, 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 in provenienza dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dall'Islanda, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dalla Romania, dalla Slovenia e dai paesi di cui al regolamento precitato è sospesa fino al 30 giugno 1995.

    Per i paesi di cui agli accordi indicati nel primo comma, il quantitativo previsto per i primi sei mesi del 1995 corrisponde al 50 % del quantitativo concordato per l'intero 1995, ma può essere superato in misura non eccedente il 20 %, nel qual caso si terrà conto della percentuale di superamento nel corso del periodo successivo.

    Articolo 2

    Le modalità di applicazione del presente regolamento sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89 (4).

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. BORCHERT

    (1) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/92 della Commissione (GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 51).

    (2) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 4.

    (3) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 3.

    (4) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1886/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 30).

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