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Document 31994R3176
Commission Regulation (EC) No 3176/94 of 21 December 1994 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature
Regolamento (CE) n. 3176/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alla classificazone di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 3176/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alla classificazone di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 335 del 23.12.1994, pp. 56–57
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Regolamento (CE) n. 3176/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alla classificazone di talune merci nella nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 335 del 23/12/1994 pag. 0056 - 0057
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 16 pag. 0070
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 16 pag. 0070
REGOLAMENTO (CE) N. 3176/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 relativo alla classificazone di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1737/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento; considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che riprenda la nomenclatura combinata anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da normative comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci; considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, per i motivi indicati nella colonna 3; considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate dal titolare, per un periodo di 60 giorni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (3); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella. Articolo 2 Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 9. (3) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. ALLEGATO "" ID="1">Articolo non lavabile periodicamente confezionato con tissuto a tissatura molto fitta, monocolore (100 % cotone), di forma rettangolare. I bordi presentano un rinforzo in tissuto e un orlo. L'articolo in questione presenta una cucitura a macchina sulla superficie che forma dei riquadri interni, con aperture situate su uno dei bordi che consentono di riempirlo di piume, di lanuggine o di altre materie (involucro per piumone)> ID="2">6307 90 99> ID="3">La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 99"> ID="3">Vedi anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6302">