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Document 31994R3172

REGOLAMENTO (CE) N. 3172/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1995

GU L 335 del 23.12.1994, p. 50–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3172/oj

31994R3172

REGOLAMENTO (CE) N. 3172/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1995

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 23/12/1994 pag. 0050 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0129


REGOLAMENTO (CE) N. 3172/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettere a) e c),

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime speciale d'importazione applicabile alle carni bovine congelate destinate alla trasformazione, ha elaborato, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 30 giugno 1995, un bilancio estimativo di 25 000 t, ripartite in due quantitativi di 12 500 t e 12 500 t ciascuno secondo la natura dei prodotti necessari;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è necessario stabilire le quantità da importare trimestralmente nonché il tasso di riduzione del prelievo all'importazione delle carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento citato;

considerando che, alla luce della situazione di approvvigionamento del mercato mondiale in carni bovine, occorre prorogare la durata di validità dei titoli d'importazione di cui all'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94 (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il primo trimestre 1995 le quantità massime di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissate:

- a 6 250 t, espresse in carni con osso, per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68;

- a 6 250 t, espresse in carni con osso, per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento.

Articolo 2

Il prelievo all'importazione delle carni di cui all'articolo 1, secondo trattino, è pari al prelievo applicabile il giorno dell'importazione ridotto del 55 %.

Articolo 3

In deroga all'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, la durata di validità dei titoli rilasciati in base al presente regolamento è di sei mesi a partire dalla data del loro rilascio effettivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.

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