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Document 31994R2204
Commission Regulation (EC) No 2204/94 of 9 September 1994 amending Regulation (EEC) No 689/92 fixing the procedure and conditions for the taking-over of cereals by intervention agencies
REGOLAMENTO (CE) N. 2204/94 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento
REGOLAMENTO (CE) N. 2204/94 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento
GU L 236 del 10.9.1994, p. 13–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrog. impl. da 395R1800
REGOLAMENTO (CE) N. 2204/94 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 10/09/1994 pag. 0013 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 61 pag. 0036
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 61 pag. 0036
REGOLAMENTO (CE) N. 2204/94 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (2), in particolare l'articolo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3134/93 (4), stabilisce le condizioni di accettazione dei cereali all'intervento; considerando che l'attuazione della riforma della politica agricola comune a partire dalla campagna 1993/1994 nel settore dei cereali può comportare difficoltà per i produttori di certi tipi di cereali in talune regioni della Comunità; che, per attenuare l'incidenza dei meccanismi della riforma sul reddito di tali produttori, è necessario derogare nuovamente, per la campagna 1994/1995, a talune disposizioni attinenti alla qualità, come è già stato fatto per la campagna 1993/1994; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 689/92 è modificato come segue: « 4. In deroga al paragrafo 2, per la campagna 1994/1995: - a richiesta di uno Stato membro si deciderà, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di fissare il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento al 15 % ad eccezione del granturco e del Sorgo; - la Grecia è autorizzata ad assumere all'intervento le partite di frumento duro contenenti il 14 % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, nei quali le impurità relative ai chicchi rappresentano il 7 % al massimo, di cui il 5 % al massimo costituite da altri cereali; - la detrazione prevista per l'orzo di peso specifico inferiore a 64 kg/hl, di cui all'allegato II, tabella III, non si applica. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1. (3) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18. (4) GU n. L 280 del 13. 11. 1993, pag. 15.