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Document 31994R1991
Commission Regulation (EC) No 1991/94 of 27 July 1994 amending Regulation (EEC) No 3929/87 on harvest, production and stock declarations relating to wine- sector products
REGOLAMENTO (CE) N. 1991/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo
REGOLAMENTO (CE) N. 1991/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo
GU L 200 del 3.8.1994, p. 10–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/07/1996
REGOLAMENTO (CE) N. 1991/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 200 del 03/08/1994 pag. 0010 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0067
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0067
REGOLAMENTO (CE) N. 1991/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, considerando che l'attuazione delle distillazioni, in particolare quella prevista all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, presuppone la conoscenza particolareggiata dei dati relativi all'uva vendemmiata e al volume di vino ottenuto con la vinificazione, ripartito per categoria di prodotto, nonché delle resa per ettaro delle superfici vitate; considerando che il regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione, del 17 dicembre 1989, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 605/92 (4), ha previsto all'articolo 13 che le quantità di prodotto da indicare nelle dichiarazioni siano espresse in ettolitri di vino; che tuttavia, per tener conto della particolare situazione di alcuni viticoltori che vendemmiano ma non vinificano, è opportuno autorizzare gli Stati membri a disporre che nelle dichiarazioni di raccolta i quantitaviti siano espressi in peso dell'uva raccolta, a seconda delle varietà, anziché compiere una stima del volume dell'uva raccolta dal produttore; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3929/87 è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, gli Stati membri possono disporre che, nelle dichiarazioni di raccolta di cui all'articolo 1, le quantità siano espresse in quintali anziché in ettolitri. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42. (3) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59. (4) GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 24.