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Document 31994R1991

REGOLAMENTO (CE) N. 1991/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo

GU L 200 del 3.8.1994, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/07/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1991/oj

31994R1991

REGOLAMENTO (CE) N. 1991/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 03/08/1994 pag. 0010 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0067
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0067


REGOLAMENTO (CE) N. 1991/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'attuazione delle distillazioni, in particolare quella prevista all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, presuppone la conoscenza particolareggiata dei dati relativi all'uva vendemmiata e al volume di vino ottenuto con la vinificazione, ripartito per categoria di prodotto, nonché delle resa per ettaro delle superfici vitate;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione, del 17 dicembre 1989, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 605/92 (4), ha previsto all'articolo 13 che le quantità di prodotto da indicare nelle dichiarazioni siano espresse in ettolitri di vino; che tuttavia, per tener conto della particolare situazione di alcuni viticoltori che vendemmiano ma non vinificano, è opportuno autorizzare gli Stati membri a disporre che nelle dichiarazioni di raccolta i quantitaviti siano espressi in peso dell'uva raccolta, a seconda delle varietà, anziché compiere una stima del volume dell'uva raccolta dal produttore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3929/87 è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, gli Stati membri possono disporre che, nelle dichiarazioni di raccolta di cui all'articolo 1, le quantità siano espresse in quintali anziché in ettolitri. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

(3) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.

(4) GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 24.

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