EUR-Lex El acceso al Derecho de la Unión Europea

Volver a la página principal de EUR-Lex

Este documento es un extracto de la web EUR-Lex

Documento 31994R1923

Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 1923/94 del Consiglio del 25 luglio 1994 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

GU L 198 del 30.7.1994, p. 4/5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1923/oj

31994R1923

Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 1923/94 del Consiglio del 25 luglio 1994 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 30/07/1994 pag. 0004 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0157
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0157


REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 1923/94 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1994 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

considerando che, in seguito al potenziamento del ruolo del Comitato economico e sociale e alla creazione del Comitato delle regioni, occorre prevedere le opportune disposizioni;

considerando che questo trattato prevede la nomina di un mediatore e che è opportuno prevedere le disposizioni necessarie in materia di bilancio che offrano le garanzie della sua indipendenza;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento finanziario è così modificato:

1) All'articolo 7, il primo comma del punto 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per gli stanziamenti che possono formare oggetto di una decisione di riporto ai sensi del punto 1), lettera a), la Commissione trasmette all'autorità di bilancio, entro il 15 febbraio, le domande di riporto, debitamente giustificate, presentate dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Corte di giustizia, dalla Corte dei conti, dal Comitato economico e sociale, dal Comitato delle regioni nonché da essa stessa. »;

2) l'articolo 12 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni elaborano, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate per l'anno successivo. »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il mediatore trasmette al Parlamento europeo, anteriormente al 1° maggio, uno stato di previsione delle sue spese e delle sue entrate per l'esercizio successivo. »;

3) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione può, di propria iniziativa ed eventualmente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale o del Comitato delle regioni, per quanto concerne la loro sezione rispettiva, presentare al Consiglio una lettera rettificativa che modifica il progetto preliminare di bilancio sulla base di nuovi elementi non noti al momento della redazione dello stesso. »;

4) all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le domande di bilancio suppletivo e/o rettificativo presentate dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Corte di giustizia, dalla Corte dei conti, dal Comitato economico e sociale o dal Comitato delle regioni, sono trasmesse all'autorità di bilancio dalla Commissione. Essa può allegarvi un parere divergente. »;

5) all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il bilancio comporta:

- uno stato generale delle entrate;

- sezioni divise in stati delle entrate e delle spese del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia e della Corte dei conti.

Le entrate e le spese del mediatore sono iscritte nella sezione del Parlamento europeo sotto forma di uno stato di entrate e di spese suddiviso nello stesso modo in cui lo sono le sezioni del bilancio e sottoposto alle stesse regole.

Le entrate e le spese del Comitato economico e sociale nonché del Comitato delle regioni vengono iscritte in una sezione specifica che si articola come segue:

- una "parte A" dedicata al Comitato economico e sociale,

- una "parte B" dedicata al Comitato delle regioni,

- una "parte C" dedicata alla struttura organizzativa comune.

La sezione della Commissione comprende:

- una "parte A" dedicata alle spese di personale e di funzionamento amministativo dell'istituzione.

Le entrate e le spese dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee figurano in allegato a tale parte;

- una "parte B" dedicata alle spese operative, comprendente diverse sottosezioni in funzione delle necessità. »

6) all'articolo 20, il primo trattino del punto 3 è sostituito dal seguente:

« una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione del bilancio, il numero dei posti per grado in ogni categoria e in ogni quadro. Il numero dei posti permanenti e temporanei, la cui assunzione a carico è autorizzata nei limiti degli stanziamenti di bilancio. L'organico dell'agenzia di approvvigionamento figura, anche se in modo separato, nella tabella dell'organico della Commissione. L'organico del mediatore figura in modo distinto nell'organigramma del personale del Parlamento europeo, quello del personale del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e della loro struttura organizzativa comune figurano in modo distinto nel quadro della loro specifica sezione. »

7) L'articolo 22 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Commissione riconosce al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale nonché al Comitato delle regioni i poteri necessari all'esecuzione delle sezioni del bilancio ad essi relative.

Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni delegano, di comune accordo, i poteri di ordinatore al responsabile amministrativo della "parte C" della struttura organizzativa comune, e fissano i limiti e le condizioni di tale delega. »

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo disposizioni contrarie, il mediatore, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni sono assimilati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, alle istituzioni delle Comunità.

Per quanto riguarda la struttura organizzativa comune del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, viene stabilita una contabilità analitica delle spese che consente di determinare, sulla base dell'esecuzione, la quota parte delle prestazioni fornite a ciascuno di questi due organi. »

8) il primo comma dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Ogni istituzione nomina un controllore finanziario. Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni nominano di comune accordo un controllore finanziario. »

9) all'articolo 25, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Il contabile è nominato dall'istituzione. Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni nominano di comune accordo il contabile. »

10) l'articolo 26 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, nonché il Comitato delle regioni - gli ultimi due ciascuno per la parte che lo riguarda e di concerto per la struttura organizzativa comune - possono procedere, all'interno delle rispettive sezioni di bilancio, a storni da articolo ad articolo all'interno di ciascun capitolo. Esse informano l'autorità di bilancio e la Commissione tre settimane prima di procedere a tali storni. »

b) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« È obbligatoria la trasmissione all'autorità di bilancio delle proposte di storno da capitolo a capitolo avanzate dalle altre istituzioni, dal Comitato economico e sociale, nonché dal Comitato delle regioni. La Commissione può unire il proprio parere a tali proposte. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

F.-CH. ZEITLER

(1) GU n. C 254 dell'1. 10. 1992, pag. 5. GU n. C 56 del 24. 2. 1994, pag. 5.

(2) GU n. C 329 del 6. 12. 1993, pag. 115.

(3) GU n. C 342 del 23. 12. 1992, pag. 1.

Arriba