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Document 31994R1794

    REGOLAMENTO (CE) N. 1794/94 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1994 recante modifica del regolamento (CE) n. 1393/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

    GU L 186 del 21.7.1994, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/09/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1794/oj

    31994R1794

    REGOLAMENTO (CE) N. 1794/94 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1994 recante modifica del regolamento (CE) n. 1393/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

    Gazzetta ufficiale n. L 186 del 21/07/1994 pag. 0035 - 0036
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0116
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0116


    REGOLAMENTO (CE) N. 1794/94 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1994 recante modifica del regolamento (CE) n. 1393/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 20,

    considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni del Belgio situate alla frontiera con i Paesi Bassi, la Commissione ha adottato, con il regolamento (CE) n. 1393/94 (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1482/94 (4), misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per le zone di sorveglianza situate nei Paesi Bassi;

    considerando che è necessario adattare il prezzo d'acquisto dei suini alla situazione attuale del mercato per tener conto della diminuzione dei prezzi di mercato;

    considerando che, in seguito all'insorgenza di nuovi casi di peste suina classica in Belgio, alla fine del mese di giugno 1994 le autorità olandesi hanno esteso le restrizioni veterinarie e commerciali a una nuova zona; che a partire dal 12 luglio 1994, occorre applicare agli animali provenienti da questa zona il regime di acquisto istituito dal regolamento (CE) n. 1393/94;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1393/94 è modificato come segue:

    1) all'articolo 4,

    a) al paragrafo 1, gli importi di « 105 ECU » e « 89 ECU » sono sostituiti rispettivamente da « 95 ECU » e da « 81 ECU »;

    b) al paragrafo 2, gli importi di « 36 ECU » e di « 31 ECU » sono sostituiti rispettivamente da « 31 ECU » e da « 26 ECU »;

    2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 21 luglio 1994. Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 2 si applicano a decorrere dal 12 luglio 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

    (3) GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 27.

    (4) GU n. L 159 del 26. 6. 1994, pag. 51.

    ALLEGATO

    « ALLEGATO

    La zona della provincia di "Zeelande" è delimitata come segue:

    dal cippo di confine n. 359 seguire la N 58 in direzione est fino all'incrocio con la "sint Annastraat"; seguire la sint Annastraat in direzione sud-est fino all'incrocio con il "Kaai" nel comune di Sluis; seguire il Kaai in direzione est fino all'incroccio con la "Hoogstraat"; seguire la Hoogstraat in direzione nord fino all'incrocio con la strada provinciale da Sluis a Breskens; seguire la strada provinciale in direzione nord-est fino all'incrocio con la "Basendijk" nel comune di Niewvliet; seguire la Basendijk in direzione est e imboccare la "Schoondijkse Weg"; seguire la Schoondijkse Weg in direzione est fino all'incrocio con la N 58; seguire la N 58 in direzione sud fino all'incrocio con la N 61 nel comune di Schoondijke; seguire la N 61 in direzione sud-est fino all'incrocio con la "Statendijk 1"; la Statendijk 1 fino all'incrocio con la "Molentje"; la Molentje fino all'incrocio con la "Oranjedijk"; la Oranjedijk fino all'incrocio con la "Mauritsweg"; la Mauritsweg fino all'incrocio con la "Zachariasweg"; la Zachariasweg fino all'incrocio con la "Driewegenweg"; la Driewegenweg fino alla "Schorerweg"; la Schorerweg fino all'incrocio con la "Hoofdplaatseweg" e la "Driewegenweg"; la Driewegenweg in direzione sud-est fino all'incrocio con la N 61; la N 61 in direzione est fino all'incrocio con il canale "Isabella"; il canale Isabella fino alla frontiera del paese; seguire la frontiera in direzione sud-ovest fino al cippo di confine n. 359. »

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