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Document 31994R1707

    REGOLAMENTO (CE) N. 1707/94 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/69, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all' esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali, e il regolamento (CEE) n. 891/89, che stabilisce modalità particolari d' applicazione del regime dei titoli d' importazione e d' esportazione nel settore dei cereali e del riso

    GU L 180 del 14.7.1994, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1707/oj

    31994R1707

    REGOLAMENTO (CE) N. 1707/94 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/69, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all' esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali, e il regolamento (CEE) n. 891/89, che stabilisce modalità particolari d' applicazione del regime dei titoli d' importazione e d' esportazione nel settore dei cereali e del riso

    Gazzetta ufficiale n. L 180 del 14/07/1994 pag. 0019 - 0020
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0053
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0053


    REGOLAMENTO (CE) N. 1707/94 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/69, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali, e il regolamento (CEE) n. 891/89, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 6,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione (3), è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/94 (4) per evitare talune speculazioni; che, come dimostra l'esperienza, per facilitare l'applicazione di quest'ultima modifica sono necessarie alcune precisazioni, in particolare per quanto riguarda la comunicazione dei dati relativi ai titoli d'importazione;

    considerando che, ai fini di coerenza con il regolamento (CEE) n. 1913/69, occorre modificare anche il regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3579/93 (6);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1913/69 è così modificato:

    1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    « Articolo 1

    Nel corso di un mese determinato, la restituzione che può essere concessa all'esportazione di alimenti composti a base di cereali è fissata, per tonnellata di cereali contenuti negli alimenti composti, tenendo conto dei seguenti criteri:

    a) media delle restituzioni concesse il mese precedente per i cereali di base più comunemente utilizzati modificata in funzione del prezzo d'entrata di detti cereali riferiti al mese corrente;

    b) media dei prelievi per i cereali di base più comunemente utilizzati, calcolata per i primi 25 giorni del mese precedente e modificata in funzione del corrispondente prezzo d'entrata riferito al mese corrente;

    c) possibilità e condizioni di smercio dei prodotti in questione sul mercato mondiale;

    d) necessità di evitare perturbazione sul mercato comunitario;

    e) aspetto economico delle esportazioni. »

    2. L'articolo 4 è così modificato:

    a) Al paragrafo 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    « a) le quantità totali di alimenti composti a base di cereali per le quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, suddivise secondo le corrispondenti sottovoci della nomenclatura combinata; ».

    b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    « 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni giorno entro le ore 15 (ora di Bruxelles), la quantità di cereali contenuta negli alimenti composti a base di cereali per la quale sono stati richiesti titoli d'esportazione. Nella comunicazione vanno distinte le domande con o senza fissazione anticipata della restituzione all'esportazione o del prelievo all'esportazione. »

    c) Il paragrafo 3 è soppresso.

    Articolo 2

    All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 891/89, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    « 2. Per i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, nella domanda di titolo d'esportazione figura quanto segue:

    - nella casella 15, la dicitura "alimenti composti con un tenore minimo di amido del 5 %",

    - nella casella 16, la dicitura "ex 2309",

    - nelle caselle 17 e 18, la quantità di cereali che deve essere esportata sotto forma di alimenti composti.

    Le indicazioni contenute nella domanda sono riportate nel titolo d'esportazione. »

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

    (2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

    (3) GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

    (4) GU n. L 77 del 19. 3. 1994, pag. 5.

    (5) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

    (6) GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 15.

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