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Document 31994R1275

    Regolamento (CE) n. 1275/94 del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativo agli adattamenti del regime previsto ai capitoli «Pesca» dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

    GU L 140 del 3.6.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; abrogato da 32009R0492

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1275/oj

    31994R1275

    Regolamento (CE) n. 1275/94 del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativo agli adattamenti del regime previsto ai capitoli «Pesca» dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

    Gazzetta ufficiale n. L 140 del 03/06/1994 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0069
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0069


    REGOLAMENTO (CE) N. 1275/94 DEL CONSIGLIO del 30 maggio 1994 relativo agli adattamenti del regime previsto ai capitoli « Pesca » dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    visti gli articoli 162 e 350 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che gli articoli 162 e 350 dell'atto di adesione prevedono che siano adottati entro il 31 dicembre 1993, in base alla relazione presentata dalla Commissione al Consiglio sulla situazione e sulle prospettive della pesca nella Comunità, gli adattamenti che risultino necessari, con effetto dal 1o gennaio 1996;

    considerando che è necessario stabilire a livello comunitario i principi guida per tali adattamenti, per consentirne l'attuazione da parte degli Stati membri;

    considerando che le nuove disposizioni devono consentire la piena integrazione della Spagna e del Portogallo nel sistema normativo generale della politica comune della pesca, nel pieno rispetto dell'« acquis » comunitario e in particolare del principio della stabilità relativa, nonché delle deroghe al principio della libertà di accesso alle acque previste dal regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (4);

    considerando che, per evitare il rischio di perturbare gli attuali equilibri nelle zone e nelle risorse in questione e ai fini della certezza del diritto, è fondamentale che il libero accesso di tutte le navi da pesca comunitarie alle acque sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri sia accompagnato dall'entrata in vigore simultanea delle misure comunitarie che stabiliscono le condizioni cui è consentito l'accesso alle zone e alle risorse; che di conseguenza le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente regolamento devono avere efficacia simultaneamente; che il libero accesso alle acque deve essere accompagnato dall'organizzazione delle capacità di pesca dispiegate, affinché i mezzi siano commisurati alle risorse disponibili;

    considerando che tali adattamenti non devono comportare un aumento dei livelli globali delle attuali attività di pesca nelle singole zone CIEM e COPACE, né arrecare pregiudizio alle risorse soggette a limitazioni quantitative delle catture;

    considerando che è indispensabile preservare l'equilibrio delle risorse nelle zone più sensibili, quali la zona situata a sud di 56°30& prime; di latitudine nord, ad est di 12° di longitudine ovest e a nord di 50°30& prime; di latitudine nord, la zona CIEM X a nord di 36°30& prime; di latitudine nord e la zona COPACE a nord di 31° di latitudine nord e a nord di tale parallelo a est di 17°30& prime; di longitudine ovest; che la sensibilità di dette zone richiederà un attento controllo dell'evoluzione dello sforzo di pesca posto in atto e dello stato delle risorse per poter prendere eventualmente le misure necessarie alla salvaguardia dell'equilibrio;

    considerando che gli adattamenti devono tener conto, caso per caso, delle condizioni geografiche, geomorfologiche e biologiche specifiche di ciascuna regione marittima della Comunità, per contribuire a una pesca responsabile e preservare i bisogni specifici delle regioni in cui lo sviluppo socioeconomico delle popolazioni locali dipende in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse;

    considerando che è necessario preservare l'equilibrio dei rapporti contrattuali in materia di pesca esistenti con taluni paesi terzi;

    considerando che occorre attuare un controllo efficace che assicuri il pieno rispetto delle misure comunitarie in materia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 1o gennaio 1996 i regimi di accesso alle acque e alle risorse stabiliti agli articoli 156-166 e 347-353 dell'atto di adesione alle Comunità europee della Spagna e del Portogallo sono, conformemente agli articoli in appresso, adattati e inseriti nelle misure comunitarie di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento che si applicano a tutte le navi comunitarie.

    Articolo 2

    1. Le disposizioni concernenti il sistema degli elenchi di base e degli elenchi periodici e l'accesso alle zone definito nell'atto di adesione o in applicazione di quest'ultimo sono abrogate. Fatti salvi gli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 3760/92, tutte le navi da pesca della Comunità hanno libero accesso alle acque sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri.

    2. Le disposizioni previste al paragrafo 1 prendono effetto alla data di decorrenza delle misure comunitarie adottate dal Consiglio, conformemente all'articolo 3, per le zone e le risorse di cui all'articolo 3. Per le zone e le risorse di cui all'articolo 4 esse prendono effetto solo quando sono adottate misure ai sensi dell'articolo 4.

    3. La Commissione presenta le proposte delle misure di cui all'articolo 3 il più sollecitamente possibile e comunque anteriormente al 1o giugno 1994 e il Consiglio si pronuncia anteriormente al 1o gennaio 1995.

    Articolo 3

    1. Il Consiglio adotta, conformemente agli articoli 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, le misure comunitarie che fissano le condizioni di accesso alle zone e alle risorse soggette a normative specifiche ai sensi degli articoli 156-166 e 347-353 dell'atto di adesione. Tali misure comprendono limitazioni dei tassi di sfruttamento.

    2. Nel rispetto dei principi generali della politica comune della pesca, in particolare il principio della stabilità relativa, le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono tenere conto, caso per caso, dell'evoluzione delle possibilità di pesca.

    3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono rispettare il principio del non aumento dello sforzo di pesca il cui livello è stabilito dagli articoli 158, 160, 164, 165, 349, 351 e 352 dell'atto di adesione. Esse devono inoltre prevedere una diminuzione di detto sforzo di pesca se l'evoluzione delle risorse obbliga a procedere ad una riduzione generale delle possibilità di pesca.

    Articolo 4

    Per le zone e le risorse comunitarie diverse da quelle di cui all'articolo 3, eccettuate quelle che, al 31 dicembre 1993, sono soggette a limitazioni quantitative delle catture, il Consiglio adotta, nel rispetto dei principi generali della politica comune della pesca, conformemente agli articoli 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, le misure comunitarie che fissano le condizioni di accesso, comprese le limitazioni dei tassi di sfruttamento, tenendo conto delle attività di pesca effettuate in un periodo recente e rappresentativo.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. MORAITIS

    (1) GU n. C 321 del 27. 11. 1993, pag. 14 e GU n. C 92 del 29. 3. 1994, pag. 1.

    (2) GU n. C 20 del 24. 1. 1994.

    (3) GU n. C 34 del 2. 2. 1994, pag. 72.

    (4) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

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