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Document 31994R0268
Commission Regulation (EC) No 268/94 of 4 February 1994 amending Commission Regulation (EEC) No 3477/92 laying down detailed rules for the application of the raw tobacco quota system for the 1993 and 1994 harvests
REGOLAMENTO (CE) N. 268/94 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3477/92 relativo alle modalità di applicazione delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994
REGOLAMENTO (CE) N. 268/94 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3477/92 relativo alle modalità di applicazione delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994
GU L 32 del 5.2.1994, p. 20–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1994
REGOLAMENTO (CE) N. 268/94 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3477/92 relativo alle modalità di applicazione delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994
Gazzetta ufficiale n. L 032 del 05/02/1994 pag. 0020 - 0021
REGOLAMENTO (CE) N. 268/94 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3477/92 relativo alle modalità di applicazione delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l'articolo 11, considerando che è opportuno fissare i termini per la distribuzione delle quote e dei certificati di coltivazione per il raccolto 1994, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso del raccolto precedente; considerando che i limiti di garanzia per il raccolto 1994 sono superiori a quelli fissati per il raccolto 1993 per quanto riguarda alcuni gruppi varietali, ma inferiori per altri; che è opportuno ripartire i quantitativi supplementari tra gli interessati in base a criteri obiettivi, tenendo conto di talune priorità da stabilirsi dagli Stati membri in funzione delle loro particolari situazioni; considerando che gli scambi volontari di quote o di certificati di coltivazione tra i produttori interessati possono agevolare la razionalizzazione della produzione; che è opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3477/92 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1668/93 (3); considerando che le disposizioni del presente regolamento si applicano alla gestione delle quote dei certificati di coltivazione del raccolto 1994 e devono pertanto entrare in vigore al più presto; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3477/92 è così modificato: 1) All'articolo 3, paragrafo 1, la data del « 15 dicembre 1993 » è sostituita dal « 22 febbraio 1994 ». 2) All'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: « 5. Per il raccolto 1994, quando per uno Stato membro il limite di garanzia fissato per un gruppo di varietà a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92, è superiore al limite di garanzia applicabile al raccolto 1993, il quantitativo in eccesso rispetto al limite di garanzia è ripartito in base a criteri obiettivi da stabilirsi dallo Stato membro. I quantitativi disponibili in virtù del primo comma sono eventualmente ridotti dei quantitativi accantonati per la riserva prevista dal paragrafo 4. Gli Stati membri possono, in particolare, prevedere che i quantitativi supplementari siano attribuiti in priorità ai produttori: a) che subiscano una riduzione, rispetto al raccolto precedente, dei quantitativi coperti dai loro certificati di coltivazione o attestati di quota, per un altro gruppo di varietà; b) che siano in grado di razionalizzare in maniera significativa, grazie al quantitativo supplementare, la produzione di tabacco del gruppo di varietà di cui trattasi; c) che abbiano iniziato la produzione del gruppo di varietà di cui trattasi nel 1990 o nel 1991. Gli Stati membri che costituiscono un fondo nazionale di certificati di coltivazione o di quote, a norma dell'articolo 16 bis, possono versare i quantitativi supplementari anche a tale fondo. » 3) All'articolo 11, paragrafo 3, seconda frase, i termini « per il raccolto 1993 » sono soppressi. 4) È inserito l'articolo 16 bis seguente: « Articolo 16 bis 1. Con l'autorizzazione dello Stato membro interessato, i produttori possono procedere ad uno scambio dei propri diritti ad un certificato di coltivazione o attestato di quota per un determinato gruppo di varietà contro un corrispondente certificato o attestato di un altro gruppo di varietà. Lo Stato membro può costituire un fondo nazionale di certificati di coltivazione o attestati di quote destinati dagli aventi diritto ad uno scambio tra gruppi di varietà. 2. Il trasferimento del diritto ad un certificato di coltivazione o ad una quota a norma del paragrafo 1 costituisce un trasferimento definitivo, tra i produttori, dei quantitativi di riferimento in base ai quali è stato emesso il certificato di coltivazione o l'attestato di quota. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70. (2) GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 11. (3) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 27.