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Document 31994R0268

    REGOLAMENTO (CE) N. 268/94 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3477/92 relativo alle modalità di applicazione delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994

    GU L 32 del 5.2.1994, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/268/oj

    31994R0268

    REGOLAMENTO (CE) N. 268/94 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3477/92 relativo alle modalità di applicazione delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994

    Gazzetta ufficiale n. L 032 del 05/02/1994 pag. 0020 - 0021


    REGOLAMENTO (CE) N. 268/94 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3477/92 relativo alle modalità di applicazione delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l'articolo 11,

    considerando che è opportuno fissare i termini per la distribuzione delle quote e dei certificati di coltivazione per il raccolto 1994, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso del raccolto precedente;

    considerando che i limiti di garanzia per il raccolto 1994 sono superiori a quelli fissati per il raccolto 1993 per quanto riguarda alcuni gruppi varietali, ma inferiori per altri; che è opportuno ripartire i quantitativi supplementari tra gli interessati in base a criteri obiettivi, tenendo conto di talune priorità da stabilirsi dagli Stati membri in funzione delle loro particolari situazioni;

    considerando che gli scambi volontari di quote o di certificati di coltivazione tra i produttori interessati possono agevolare la razionalizzazione della produzione; che è opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3477/92 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1668/93 (3);

    considerando che le disposizioni del presente regolamento si applicano alla gestione delle quote dei certificati di coltivazione del raccolto 1994 e devono pertanto entrare in vigore al più presto;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3477/92 è così modificato:

    1) All'articolo 3, paragrafo 1, la data del « 15 dicembre 1993 » è sostituita dal « 22 febbraio 1994 ».

    2) All'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    « 5. Per il raccolto 1994, quando per uno Stato membro il limite di garanzia fissato per un gruppo di varietà a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92, è superiore al limite di garanzia applicabile al raccolto 1993, il quantitativo in eccesso rispetto al limite di garanzia è ripartito in base a criteri obiettivi da stabilirsi dallo Stato membro.

    I quantitativi disponibili in virtù del primo comma sono eventualmente ridotti dei quantitativi accantonati per la riserva prevista dal paragrafo 4.

    Gli Stati membri possono, in particolare, prevedere che i quantitativi supplementari siano attribuiti in priorità ai produttori:

    a) che subiscano una riduzione, rispetto al raccolto precedente, dei quantitativi coperti dai loro certificati di coltivazione o attestati di quota, per un altro gruppo di varietà;

    b) che siano in grado di razionalizzare in maniera significativa, grazie al quantitativo supplementare, la produzione di tabacco del gruppo di varietà di cui trattasi;

    c) che abbiano iniziato la produzione del gruppo di varietà di cui trattasi nel 1990 o nel 1991.

    Gli Stati membri che costituiscono un fondo nazionale di certificati di coltivazione o di quote, a norma dell'articolo 16 bis, possono versare i quantitativi supplementari anche a tale fondo. »

    3) All'articolo 11, paragrafo 3, seconda frase, i termini « per il raccolto 1993 » sono soppressi.

    4) È inserito l'articolo 16 bis seguente:

    « Articolo 16 bis

    1. Con l'autorizzazione dello Stato membro interessato, i produttori possono procedere ad uno scambio dei propri diritti ad un certificato di coltivazione o attestato di quota per un determinato gruppo di varietà contro un corrispondente certificato o attestato di un altro gruppo di varietà. Lo Stato membro può costituire un fondo nazionale di certificati di coltivazione o attestati di quote destinati dagli aventi diritto ad uno scambio tra gruppi di varietà.

    2. Il trasferimento del diritto ad un certificato di coltivazione o ad una quota a norma del paragrafo 1 costituisce un trasferimento definitivo, tra i produttori, dei quantitativi di riferimento in base ai quali è stato emesso il certificato di coltivazione o l'attestato di quota. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

    (2) GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 11.

    (3) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 27.

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