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Document 31994L0051

Direttiva 94/51/CE della Commissione del 7 novembre 1994 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

GU L 297 del 18.11.1994, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/51/oj

31994L0051

Direttiva 94/51/CE della Commissione del 7 novembre 1994 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 18/11/1994 pag. 0029 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0248
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0248


DIRETTIVA 94/51/CE DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1994 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 20,

considerando che la direttiva 90/219/CEE stabilisce la classificazione dei microrganismi geneticamente modificati in due gruppi sulla base dei rischi che presentano attualmente; che l'allegato II della suddetta direttiva stabilisce i criteri per determinare questa classificazione;

considerando che, alla luce dell'esperienza finora acquisita nell'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e del progresso tecnico generale in materia di biotecnologie e in base alla valutazione dei rischi attuali, appare appropriato rivedere la classificazione dei microrganismi geneticamente modificati;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 90/219/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 90/219/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

« ALLEGATO II

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI NEL GRUPPO I

Un microrganismo geneticamente modificato è classificato nel gruppo I quando sono soddisfatti i criteri seguenti:

i) il recipiente o microrganismo parentale non è in grado di causare patologie alle persone, animali o piante;

ii) la natura del vettore e l'inserto è tale da non conferire al microrganismo geneticamente modificato un fenotipo in grado di causare patologie alle persone, agli animali o alle piante o di causare effetti negativi all'ambiente;

iii) il microrganismo geneticamente modificato non è in grado di causare patologie alle persone, animali o piante e non è in grado di causare effetti negativi all'ambiente. »

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