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Document 31994D0936

94/936/CE: Decisione del Consiglio del 20 dicembre 1994 che modifica la decisione 90/218/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'impiego della somatotropina bovina (BST)

GU L 366 del 31.12.1994, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/936/oj

31994D0936

94/936/CE: Decisione del Consiglio del 20 dicembre 1994 che modifica la decisione 90/218/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'impiego della somatotropina bovina (BST)

Gazzetta ufficiale n. L 366 del 31/12/1994 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0240
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0240


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

che modifica la decisione 90/218/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'impiego della somatotropina bovina (BST)

(94/936/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione(),

visto il parere del Parlamento europeo(),

considerando che, in applicazione della decisione 90/218/CEE(), gli Stati membri provvedono affinché, fino al 31 dicembre 1994, non siano autorizzate nei rispettivi territori l'immissione sul mercato e la somministrazione, sotto qualsiasi forma, della somatotropina bovina alle vacche da latte;

considerando che la Commissione ha proposto di prorogare fino alla fine del regime introdotto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(), il divieto di immettere sul mercato e di somministrare, sotto qualsiasi forma, la somatotropina bovina alle vacche da latte nel territorio degli Stati membri;

considerando che il 28 ottobre 1994 la Commissione ha trasmesso al Consiglio un aggiornamento della sua comunicazione per valutare la nuova situazione venutasi a creare con la decisione delle autorità americane di autorizzare la commercializzazione della somatotropina e le conseguenze di questa decisione sugli scambi internazionali;

considerando che il Consiglio ritiene necessario disporre di un termine supplementare per valutare le implicazioni di una decisione definitiva in materia e in particolare gli effetti degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round;

considerando che il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato agli Stati membri interessati di svolgere studi su più larga scala per un periodo di due anni sotto controllo veterinario, volti a determinare gli effetti della BST sui casi di mastite e gli squilibri metabolici ad essa associati in normali condizioni di impiego; che occorre inoltre esaminare le incidenze sul benessere delle vacche da latte;

considerando che è pertanto necessario modificare la decisione 90/218/CEE per consentire agli Stati membri che lo desiderino di svolgere studi complementari e che occorre associare a tali studi complementari la Commissione e il comitato veterinario scientifico; che in attesa dei risultati di tali studi è necessario rinviare qualsiasi decisione definitiva in materia;

considerando inoltre che, per evitare distorsioni di concorrenza, occorre consentire agli Stati membri che lo desiderino di autorizzare la produzione della somatotropina bovina per le esportazioni verso i paesi terzi;

considerando infine che occorre prevedere una clausola di riesame che permetta, in base a tali dati complementari, di prendere una decisione definitiva in materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/218/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché fino al 31 dicembre 1999 non sia autorizzata nei rispettivi territori l'immissione sul mercato della somatotropina bovina ai fini della commercializzazione e della somministrazione, sotto qualsiasi forma, alle vacche da latte.

La presente decisione non incide sulla produzione di somatotropina bovina ai fini dell'esportazione di questo prodotto verso i paesi terzi.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. In deroga all'articolo 1 gli Stati membri possono procedere a prove pratiche limitate di impiego della somatotropina bovina, sotto controllo di un veterinario ufficiale, al fine di ottenere altri dati scientifici che possano essere presi in considerazione dal Consiglio al momento della decisione finale.

Le condizioni e i criteri applicabili a dette prove sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 4. Gli Stati membri che desiderano avvalersi della facoltà prevista al primo comma ne informano la Commissione.

Essi terranno a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri le informazioni relative a tali dati.

2. Il Consiglio incarica la Commissione di affidare ad un gruppo di personalità scientifiche indipendenti il compito di valutare, in collaborazione con gli Stati membri, gli effetti dell'impiego della BST tenendo conto del parere del comitato per i medicinali veterinari, in particolare per quanto concerne l'incidenza dell'impiego di tale prodotto sui casi di mastite.

3. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, primo comma possono chiedere di beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 19 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(), per l'esecuzione delle verifiche previste dal suddetto comma.

() GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.»

3) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

La Commissione presenterà al Consiglio, anteriormente al 1° luglio 1998, una relazione sulle conclusioni degli studi effettuati conformemente all'articolo 2, ai fini di una decisione definitiva in materia.»

4) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente (in appresso ''comitato''), istituito con la decisione 68/361/CEE(*), è immediatamente investito della questione dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su tali misure, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di sessantadue voti; i voti degli Stati membri sono ponderati conformemente all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta misure e le applica immediatamente se sono conformi al parere del comitato.

3. b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

4. c) Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi dalla data della presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro di esse.

() GU n. L 255 del 18. 10. 1988, pag. 23.»

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

() GU n. C 3 del 5. 1. 1994, pag. 7.

() GU n. C 20 del 24. 1. 1994, pag. 531.

() GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 93/718/CEE (GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 72).

() GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1883/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 25).

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