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Document 31994D0839
94/839/EC: Commission Decision of 19 December 1994 amending Commission Decision 91/449/EEC laying down the specimen animal health certificates in respect of meat products imported from third countries (Text with EEA relevance)
94/839/CE: Decisione della Commissione del 19 dicembre 1994 che modifica la decisione 91/449/CEE che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)
94/839/CE: Decisione della Commissione del 19 dicembre 1994 che modifica la decisione 91/449/CEE che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 352 del 31.12.1994, p. 18–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1997
94/839/CE: Decisione della Commissione del 19 dicembre 1994 che modifica la decisione 91/449/CEE che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 31/12/1994 pag. 0018 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0176
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0176
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994 che modifica la decisione 91/449/CEE che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/839/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di carni fresche o prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (2), in particolare gli articoli 21 bis e 22, considerando che la decisione 91/449/CEE della Commissione (3), moficata da ultimo dalla decisione 94/847/CE (4), definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi; considerando che per oltre un anno non si sono verificati focolai di afta epizootica, né sono state effettuate vaccinazioni contro detta malattia nelle regioni indenni della Namibia e della Repubblica sudafricana; che tuttavia tale vaccinazione è effettuata in altre zone del paese; che sono autorizzate le importazioni dalla Namibia e dalla Repubblica sudafricana di prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico; considerando che le categorie di prodotti a base di carne che possono essere importate dai paesi terzi dipendono dalla situazione sanitaria del paese di fabbricazione; che è possibile autorizzare le importazioni dalle regioni indenni di taluni prodotti a base di carne sottoposti ad un accettabile processo di stagionatura nella marinatura e quindi nell'essicazione; considerando che viene stabilito un nuovo regime di certificazione ed è pertanto opportuno prevedere un certo lasso di tempo prima della sua attuazione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 91/449/CEE è così modificata: 1) alla fine dell'articolo 1, paragrafo 2, prima della frase « Tale certificato deve scortare la partita », viene aggiunta la seguente: « Gli Stati membri autorizzano altresì l'importazione dai paesi terzi elencati nella parte II dell'allegato F dei prodotti a base di carne sottoposti ad un trattamento consistente nella stagionatura, nella marinatura e quindi nell'essiccazione, cosicché il prodotto finale raggiunga un valore aw (attività dell'acqua) non superiore a 0,93 ed un valore pH non superiore a 6. »; 2) l'allegato alla presente decisione viene incluso come allegato F. Articolo 2 La presente decisione è applicabile dal 1o febbraio 1995. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (3) GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 29. (4) Vedi pagina 56 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO « ALLEGATO F PARTE I CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA per i prodotti a base di carne secca (biltong) che sono stati sottoposti ad un trattamento consistente nella stagionatura, nella marinatura e quindi nell'essiccazione, destinati all'esportazione nella Comunità europea Numero di riferimento del certificato: Paese di destinazione: (nome dello Stato membro della CE) Numero di riferimento del certificato sanitario: Paese esportatore: (cfr. elenco parte II dell'allegato F della decisione 91/449/CEE della Commissione) Ministero: Servizio: I. Identificazione dei prodotti a base di carne Natura dei prodotti: Natura dei pezzi: Numero dei pezzi o degli imballaggi: Temperatura prescritta per il magazzinaggio e il trasporto: Durata di conservazione: Peso netto: II. Origine dei prodotti a base di carne Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello (degli) stabilimento(i) da cui proviene la carne fresca: Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello (degli) stabilimento(i) autorizzato(i): III. Destinazione dei prodotti a base di carne I prodotti a base di carne sono spediti da: (luogo di spedizione) a: (paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto (1): Nome e indirizzo dello speditore: Nome e indirizzo del destinatario: IV. Attestato sanitario Il sottoscritto veterinario ufficiale, certifica che 1) i prodotti a base di carne sopraindicati: a) sono stati elaborati utilizzando carni fresche che soddisfano alle esigenze di polizia sanitaria di cui agli articoli 14, 15 e 16 della direttiva 72/462/CE del Consiglio e che sono conformi a quanto prescritto dalla decisione . . ./. . ./CE della Commissione (1); b) sono stati sottoposti ad un trattamento per raggiungere: - un valore aw non superiore a 0,93, - un valore pH non superiore a 6; 2) dopo il trattamento sono state prese tutte le precauzioni atte ad impedire una ricontaminazione. Fatto a , (località) il (data) Timbro (3) (firma del veterinario ufficiale) (3) (cognome in lettere maiuscole, qualifica e funzioni del firmatario) PARTE II Elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria parte I dell'allegato F Namibia Repubblica sudafricana » (1) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome. (2) Indicare la vigente decisione di polizia sanitaria applicabile alle carni fresche per il paese d'origine di cui trattasi. (3) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.