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Document 31994D0816

    94/816/CE: Decisione della Commissione del 14 dicembre 1994 recante modifica della decisione 93/452/CEE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone

    GU L 337 del 24.12.1994, p. 87–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/11/1996; abrog. impl. da 396D0711

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/816/oj

    31994D0816

    94/816/CE: Decisione della Commissione del 14 dicembre 1994 recante modifica della decisione 93/452/CEE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone

    Gazzetta ufficiale n. L 337 del 24/12/1994 pag. 0087 - 0087
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0144
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0144


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1994 recante modifica della decisione 93/452/CEE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone (94/816/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/13/CE (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

    viste le domande presentate del Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dal Regno Unito,

    considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, non è consentito, in linea di massima introdurre nella Comunità vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari di paesi non europei, ad eccezione dei frutti e delle sementi;

    considerando che la decisione 93/452/CEE della Commissione (3), ha autorizzato gli Stati membri, per un determinato periodo, a prevedere deroghe per i vegetali di Chamaecyparis Spach., di Juniperus L. e di Pinus L., subordinatamente all'osservanza di talune condizioni tecniche;

    considerando che, ai sensi della decisione 93/452/CEE, la suddetta autorizzazione si applicava fino al 31 dicembre 1994 per i vegetali di Pinus e Chamaecyparis e fino al 31 marzo 1994 per i vegetali di Juniperus;

    considerando che nel frattempo non sono pervenute nuove informazioni, tali da giustificare una revisione delle condizioni tecniche prescritte;

    considerando che la situazione che aveva motivato l'autorizzazione di cui sopra perdura;

    considerando che tale autorizzazione deve essere pertanto mantenuta per un ulteriore periodo;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 93/452/CEE è modificata come segue:

    1) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), quarto trattino, il riferimento « 93/452/CEE » è sostituito dal riferimento « 94/816/CE ».

    2) All'articolo 3, la data del 31 dicembre 1994 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1996.

    3) All'articolo 3, il membro di frase « e, nel periodo compreso tra il 1o novembre 1993 e il 31 marzo 1994 » è così modificato: « e dal 1o dicembre 1994 fino al 31 marzo 1995, nonché dal 1o novembre 1995 fino al 31 marzo 1996 ».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

    (2) GU n. L 92 del 9. 4. 1994, pag. 27.

    (3) GU n. L 210 del 21. 8. 1993, pag. 29.

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