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Document 31994D0474
94/474/EC: Commission Decision of 27 July 1994 concerning certain protection measures relating to bovine spongiform encephalopathy and repealing Decisions 89/469/EEC and 90/200/EEC
94/474/CE: Decisione della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE
94/474/CE: Decisione della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE
GU L 194 del 29.7.1994, p. 96–98
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001; abrogato da 32001R1326
94/474/CE: Decisione della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 29/07/1994 pag. 0096 - 0098
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0222
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0222
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE (94/474/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificato da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, considerando che nel Regno Unito sono stati registrati casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE); considerando che, al fine di tutelare la salute dell'uomo e degli animali nella Comunità, la Commissione ha adottato la decisione 89/469/CEE, del 28 luglio 1989, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito (4), modificata da ultimo dalla decisione 90/261/CEE (5), la decisione 90/200/CEE, del 9 aprile 1990, che stabilisce requisiti supplementari per taluni tessuti ed organi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) (6), modificata da ultimo dalla decisione 90/261/CEE, la decisione 92/290/CEE, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito (7), la decisione 94/381/CE, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (8), e la decisione 94/382/CE, del 27 giugno 1994, sull'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme (9); considerando che, a seguito dei provvedimento adottati nel Regno Unito, l'epidemia di BSE sta attualmente recedendo; considerando si rendono continuamente disponibili nuove informazioni in materia e che la situazione dev'essere costantemente riesaminata; considerando che la Commissione ha proceduto, unitamente al comitato scientifico veterinario, ad un'analisi particolareggiata della situazione e di tutti i pertinenti dati scientifici; considerando che il divieto, introdotto nel luglio 1988, di alimentare ruminanti con farine di carne e di ossa di ruminanti ha costituito il principale provvedimento di lotta contro la BSE; che tale divieto non ha tuttavia avuto efficacia assoluta nell'evitare la presenza della BSE in bovini nati tra il luglio 1988 e il gennaio 1991; considerando che il comitato scientifico veterinario ritiene che possa essere mantenuta la vigente disciplina per gli scambi di vitelli vivi di età inferiore a sei mesi provenienti dal Regno Unito; considerando che gli scambi di bovini vivi di età superiore non dovrebbero tuttavia poter riprendere fino a quando non sarà stata opportunamente stabilita la data di decorrenza del divieto di utilizzare proteine derivate da ruminanti nelle razioni alimentari destinate a ruminanti; considerando che il comitato scientifico veterinario ha raccomandato di consentire la commercializzazione di carni bovine non disossate provenienti dal Regno Unito soltanto se originarie di allevamenti nei quali non sono stati registrati casi di BSE nei sei anni precedenti; che tali carni non richiedono alcun ulteriore intervento di rimozione di determinati tessuti nello Stato membro di destinazione; considerando che le carni provenienti da aziende del Regno Unito nelle quali durante i sei anni precedenti sia stato registrato un caso di BSE devono essere rifilate in modo da evidenziare l'avvenuta rimozione dei tessuti che possono fungere da vettore della BSE; considerando che la decisione 84/382/CE ha fissato norme comuni all'intera Comunità per la produzione di farine di carne ed ossa contenenti materiali ottenuti da ruminanti; che tali norme devono essere applicato entro il 1o gennaio 1995; considerando che il Regno Unito non dovrebbe spedire in altri paesi farine di carne ed ossa contenenti proteine ottenute da ruminanti, a meno che tali farine non siano state elaborate conformemente alle norme in parola; considerando che il comitato scientifico veterinario ha sottolineato l'esigenza di applicare e far rispettare in modo intransigente le pertinenti disposizioni in materia di BSE; considerando che è necessario modificare le direttive 89/469/CEE e 90/200/CEE conformemente a quanto raccomandato dal comitato scientifico veterinario; considerando che, per esigenze di chiarezza, è opportuno adottare una nuova decisione ed abrogare le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Il Regno Unito non invia dal suo territorio a quello di altri Stati membri: - bovini vivi diversi da quelli di età inferiore a sei mesi recanti un adeguato contrassegno di identificazione (ad esempio marchio a freddo o tatuaggio) che garantisca l'osservanza della presente disposizione; - bovini vivi discendenti da vacche nelle quali sia sospettata o confermata la BSE. 2. Tuttavia, le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai bovini nati fuori dal Regno Unito e introdotti successivamente in tale paese dopo il 1o gennaio 1991. 3. Il Regno Unito si serve di tutti i dati computerizzati disponibili per garantire l'identificazione degli animali. 4. Il certificato sanitario di cui alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (10) che scorta i bovini spediti dal Regno Unito deve essere completato dalla seguente indicazione: « Animali conformi alla decisione 94/474/CE della Commissione, del 27 luglio 1994, relativa all'encefalopatia spongiforme bovina ». 5. Gli Stati membri nei quali giungono, in provenienza dal Regno Unito, bovini vivi di età inferiore a sei mesi recanti uno speciale marchio curano che tali animali: a) rimangano negli impianti precisati nel certificato; b) lascino gli impianti di cui trattasi solo per essere avviati direttamente alla macellazione prima dell'età di sei mesi; c) possano essere avviati alla macellazione solo previa approvazione dell'autorità competente. Articolo 2 Tutti gli animali della specie bovina che all'atto dell'ispezione ante mortem, eseguita conformemente all'allegato I, capitolo VI della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (11), evidenziano sintomi clinici che facciano sospettare la presenza della BSE sono trattenuti e macellati separatamente, ed il loro cervello è sottoposto ad esame istologico volto a comprovare l'eventuale presenza della BSE. Qualora tale presenza fosse confermata, le carcasse di cui trattasi e le loro frattaglie sono distrutte. Articolo 3 1. Il Regno Unito non invia dal suo territorio a quello di altri Stati membri: a) materiali e prodotti ottenuti da ruminanti, compresi i materiali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 94/382/CE, prodotti anteriormente al 1o gennaio 1995; b) i seguenti tessuti ed organi, nonché i prodotti contenenti gli stessi, derivati da animali della specie bovina di età superiore a sei mesi all'atto della macellazione: - cervello, - midollo spinale, - timo, - tonsille, - milza, - intestino; c) i seguenti tessuti ed organi provenienti da animali della specie bovina: - tessuto placentare, - culture cellulari di origine bovina, - siero e siero fetale di vitello, - pancreas, ghiandole surrenali, testicoli, ovaie e ipofisi. 2. Tuttavia, le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera c) non si applicano ai bovini nati fuori dal Regno Unito e introdotti successivamente in tale paese dopo il 1o gennaio 1991 o a tessuti ed organi provenienti da bovini macellati al di fuori del Regno Unito. 3. Il Regno Unito adotta opportuni provvedimenti atti a garantire che: a) cervello, midollo spinale, timo, tonsille, milza e intestino di animali della specie bovina, di età superiore a sei mesi all'atto della macellazione, siano rimossi, identificati mediante colorazione e distrutti in modo da evitare qualsivoglia rischio per la salute dell'uomo e degli animali; b) le proteine ottenute da ruminanti e destinate ad entrare nella composizione di razioni alimentari per suini e pollame o ad altri usi, non entrino nella composizione di razioni alimentari per ruminanti; c) l'osservanza di quanto disposto alle lettere a) e b) sia controllata mediante test scientifici. Articolo 4 1. Il Regno Unito non invia dal suo territorio a quello di altri Stati membri carni bovine fresche non disossate, a meno che sul certificato sanitario di cui all'allegato IV della direttiva 64/433/CEE non sia stata aggiunta la frase seguente: « Carni bovine fresche ottenute da animali che sono sempre fissati in aziende nelle quali nessun caso di BSE è stato confermato nel corso dei sei anni precedenti ». 2. Il Regno Unito non invia dal suo territorio a quello di altri Stati membri carni bovine fresche ottenute da animali che in un qualsiasi momento della loro vita siano stati in aziende nelle quali in caso di BSE sia stato confermato nel corso dei sei anni precedenti, a meno che sul certificato sanitario di cui all'allegato IV della direttiva 64/433/CEE non sia stata aggiunta la frase seguente: « Carni bovine fresche disossate, presentate sotto forma di muscolo dal quale sono stati asportati i tessuti aderenti, compresi i tessuti manifestamente nervosi e linfatici ». Articolo 5 Le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE sono abrogate. Articolo 6 Gli Stati membri modificano le misure relative agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (3) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. (4) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 51. (5) GU n. L 146 del 9. 6. 1990, pag. 29. (6) GU n. L 105 del 25. 4. 1990, pag. 27. (7) GU n. L 152 del 4. 6. 1992, pag. 37. (8) GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 23. (9) GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 25. (10) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. (11) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.