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Document 31994D0435
94/435/EC: Commission Decision of 10 June 1994 laying down the animal health requirements and the veterinary certification for the importation of pig bristles from third countries
94/435/CE: Decisione della Commissione, del 10 giugno 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di setole di suini da paesi terzi
94/435/CE: Decisione della Commissione, del 10 giugno 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di setole di suini da paesi terzi
GU L 180 del 14.7.1994, p. 40–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogato da 32004R0433
94/435/CE: Decisione della Commissione, del 10 giugno 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di setole di suini da paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 180 del 14/07/1994 pag. 0040 - 0045
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0057
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0057
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 1994 che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di setole di suini da paesi terzi (94/435/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e c) e l'articolo 13, considerando che l'allegato I, capitolo 15 della direttiva 92/118/CEE stabilisce le norme relative all'importazione delle setole di suini; che si applicano norme diverse a seconda che le setole di suini provengano da paesi terzi considerati a rischio in ordine alla peste suina africana oppure da paesi terzi per i quali tale rischio non sussiste; considerando che la decisione 94/278/CE della Commissione (2) ha stabilito un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di setole di suini; considerando che occorre stabilire norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione del prodotto di cui trattasi; considerando che è opportuno stabilire un periodo di tempo per l'attuazione del nuovo sistema di certificazione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri autorizzano l'importazione di setole di suini da paesi terzi ovvero - qualora sia stata attuata una regionalizzazione ai sensi della normativa comunitaria - da regioni di paesi terzi in cui nessun caso di peste suina africana sia stato osservato nel corso dei precedenti dodici mesi, a condizione che la partita sia scortata da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello riprodotto nell'allegato A. Articolo 2 Gli Stati membri autorizzano l'importazione di setole di suini da paesi terzi ovvero - qualora sia stata attuata una regionalizzazione ai sensi della normativa comunitaria - da regioni di paesi terzi in cui uno o più casi di peste suina africana siano stati osservati nel corso dei precedenti dodici mesi, a condizione che la partita sia scortata da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello riprodotto nell'allegato B. Articolo 3 I certificati di polizia sanitaria di cui agli articoli 1 e 2 sono costituiti da un unico foglio e devono venir redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua i controlli. Articolo 4 Dopo l'importazione, le setole di suini devono essere consegnate direttamente allo stabilimento di destinazione o al deposito indicato nel certificato di polizia sanitaria, ed ivi essere immagazzinate separatamente dagli altri prodotti di origine animale. Articolo 5 La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 1994. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (2) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44. ALLEGATO A CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA per setole di suini destinate alla spedizione verso la Comunità europea e provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. (1) Facoltativo. (2) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato. ALLEGATO B CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA per setole di suini destinate alla spedizione verso la Comunità europea e provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. (1) Facoltativo. (2) Cancellare la menzione che non interessa. (3) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.