This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31993R3690
Council Regulation (EC) No 3690/93 of 20 December 1993 establishing a Community system laying down rules for the minimum information to be contained in fishing licences
Regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca
Regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca
GU L 341 del 31.12.1993, p. 93–95
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2006; abrogato da 32006R0700
Regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca
Gazzetta ufficiale n. L 341 del 31/12/1993 pag. 0093 - 0095
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 5 pag. 0195
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 5 pag. 0195
REGOLAMENTO (CE) N. 3690/93 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione(1) , visto il parere del Parlamento europeo(2) , visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che, per contribuire al miglioramento della disciplina dello sfruttamento delle risorse e la trasparenza, l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(3) prevede l'istituzione di un regime comunitario generale di licenze di pesca; considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(4) stabilisce fra l'altro disposizioni in merito al controllo delle misure di gestione e di conservazione delle risorse; che occorre completare questa cornice normativa; considerando che il regime comunitario deve stabilire le norme sulle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca per ogni peschereccio battente bandiera di uno Stato membro; considerando che è pertanto opportuno disporre che le licenze di pesca comportino sia le informazioni riguardanti le caratteristiche d'identificazione, sia quelle riguardanti le caratteristiche tecniche dei pescherecci; considerando che i dati contenuti nelle licenze di pesca devono corrispondere a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 ottobre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci(5) e dal regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca(6) e che debbano corrispondere ai dati forniti conformemente al regolamento (CEE) n. 163/89 della Commissione, del 24 gennaio 1989, relativo allo schedario delle navi da pesca della Comunità(7) ; considerando che conviene prevedere che gli Stati membri adottino disposizioni che consentano alle autorità competenti di procedere in qualsiasi momento a un controllo delle informazioni che figurano nelle licenze di pesca; considerando che conviene adottare disposizioni che consentano d'istituire un sistema di cooperazione in seno alla Comunità; considerando che è opportuno prevedere un periodo transitorio per il rilascio di licenze di pesca in forma di documenti oppure l'esonero, per talune categorie di pescherecci, dall'obbligo di detenere a bordo le licenze stesse, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un regime comunitario che stabilisce le informazioni minime che devono figurare sulle licenze di pesca, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3760/92. 2. Tutti i pescherecci comunitari devono aver ottenuto una licenza di pesca, rilasciata espressamente per il peschereccio in questione. 3. La licenza di pesca deve essere tenuta a bordo del peschereccio. 4. Ai pescherecci cui non sia stata rilasciata o sia stata ritirata o sospesa la licenza di pesca è fatto divieto di catturare e detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pesce. Articolo 2 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per «licenza di pesca per navi comunitarie», un documento in cui lo Stato membro di bandiera certifica, come minimo, le informazioni di cui all'allegato, relative all'identificazione, alle caratteristiche tecniche e all'armamento del peschereccio comunitario. Articolo 3 Lo Stato membro di bandiera rilascia e gestisce le licenze di pesca per le navi battenti la sua bandiera, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Articolo 4 1. Lo Stato membro di bandiera veglia sulle conformità delle informazioni che figurano nelle licenze con le informazioni relative all'identificazione, alle caratteristiche tecniche e all'armamento di ogni peschereccio battente la sua bandiera, nonché con quelle contenute nello schedario dei pescherecci comunitari, previsto dal regolamento (CEE) n. 163/89. 2. Lo Stato membro di bandiera adotta le misure necessarie perché le autorità competenti in materia di controllo possano verificare in qualsiasi momento le informazioni di cui al paragrafo 1. Articolo 5 Lo Stato membro di bandiera ritira temporaneamente o definitivamente le licenze di pesca delle navi cui sia stata applicata una misura di fermo temporaneo e ritira le licenze di pesca alle navi cui sia stata applicata una misura di arresto definitivo. Articolo 6 Lo Stato di bandiera completa lo schedario o gli schedari che ha istituito a norma del regolamento (CEE) n. 163/89, in modo da inserirvi tutti i dati relativi alle licenze di pesca da esso rilasciate ai pescherecci battenti la sua bandiera. Articolo 7 1. Gli Stati membri di bandiera designano le autorità competenti per il rilascio delle licenze di pesca e prendono le misure atte a garantire l'efficacia del regime. 2. Gli Stati membri di bandiera notificano agli altri Stati membri e alla Commissione la denominazione e l'indirizzo delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. Essi comunicano alla Commissione le misure adottate sul piano nazionale, entro un termine di sei mesi dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento oppure, in caso di modifiche, al più presto possibile. Articolo 8 1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni contenute negli schedari di cui all'articolo 6, secondo le procedure previste dal regolamento (CEE) n. 163/89. 2. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera devono confermare le informazioni di cui all'articolo 4, ove ne vengano richieste dalle competenti autorità di controllo di un altro Stato membro che procedano al controllo di un peschereccio nelle acque soggette alla loro giurisdizione. Tale richiesta di conferma può venir rivolta anche alla Commissione. Articolo 9 Entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio delibera in merito alle disposizioni proposte dalla Commissione, sui permessi di pesca applicabili ai pescherecci comunitari, nonché ai pescherecci che battono bandiera di un paese terzo, le cui attività sono soggette a misure che disciplinano lo sfruttamento di talune risorse. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1995. Tuttavia, fino al 1o gennaio 1996 gli Stati membri possono concedere deroghe all'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 per i pescherecci battenti la loro bandiera e che esercitano la loro attività esclusivamente nelle acque marittime soggette alla loro giurisdizione. Gli Stati membri possono concedere l'esonero dall'obbligo predetto ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, che battono la loro bandiera e che esercitano l'attività esclusivamente nelle acque marittime soggette alla loro giurisdizione. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente A. BOURGEOIS (1) GU n. C 310 del 16. 11. 1993, pag. 13. (2) Parere reso il 17 dicembre 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag 1. (5) GU n. L 274 del 25. 9. 1986, pag. 1. (6) GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9. (7) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 5. ALLEGATO INFORMAZIONI MINIME(1) I. IDENTIFICAZIONE A. NAVE Numero interno dello schedario della flotta 1. Nome della nave: . 2. Battente bandiera: . 3. Porto d'immatricolazione: . 4. Numero d'immatricolazione: . 5. Marcatura esterna: . 6. Indicativo radio internazionale: . B. ESERCENTE 1. Nome del (dei) proprietario(i) o dell'armatore: . . Indirizzo: . 2. Nome del (dei) noleggiatore(i): . . . Indirizzo: . . [in caso di persona giuridica o di associazione, nome del (dei) rappresentante(i)] . . II. CARATTERISTICHE TECNICHE E ARMAMENTO 1. Tipo di nave: . 2. Principali attrezzi da pesca 1. . 2. . 3. . 4. . 3. Potenza motrice: . 4. Lunghezza - fuori tutto o . - tra le perpendicolari o . - altre norme(2) . 5. Stazza - «Oslo» o . - «Londra» o . - altre norme . 6. Segmenti di flotta o elementi per la loro identificazione(3) . (1) Le informazioni devono corrispondere alle informazioni fornite in conformità del regolamento (CEE) n. 163/89 della Commissione, del 24 gennaio 1989, relativo allo schedario delle navi da pesca della Comunità. (2) Soltanto per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. (3) Le informazioni di cui a questo punto corrispondono agli elenchi delle navi in funzione del loro collegamento a segmenti di flotta, eventualmente per periodo, nonché alle modifiche registrate in tali elenchi secondo le procedure di POPs III.