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Document 31993R3518

Regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione del 21 dicembre 1993 relativo all'adattamento di un codice NC di un prodotto figurante nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

GU L 320 del 22.12.1993, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrog. impl. da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3518/oj

31993R3518

Regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione del 21 dicembre 1993 relativo all'adattamento di un codice NC di un prodotto figurante nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

Gazzetta ufficiale n. L 320 del 22/12/1993 pag. 0015 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 54 pag. 0073
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 54 pag. 0073


REGOLAMENTO (CE) N. 3518/93 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1993 relativo all'adattamento di un codice NC di un prodotto figurante nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), contiene la nomenclatura combinata attualmente in vigore;

considerando che il codice della nomenclatura combinata utilizzato per la designazione delle banane congelate, figurante all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio (4), è quello in vigore nel 1992 e non corrisponde a quello in vigore a partire dal 1993; che è quindi opportuno adattarlo;

considerando che tale adattamento acquista efficacia alla data di entrata in vigore del succitato regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 404/93, la designazione delle merci di cui al codice NC « ex 0811 90 90 / Banane congelate », è sostituita dalla seguente: « ex 0811 90 99 / Banane congelate ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

(2) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

(3) GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

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