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Document 31993R3404

Regolamento (CE) n. 3404/93 della Commissione, del 10 dicembre 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio recante misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo, per quanto riguarda la coltura delle patate alimentari e da semina

GU L 310 del 14.12.1993, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/08/2002; abrogato da 32002R1517

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3404/oj

31993R3404

Regolamento (CE) n. 3404/93 della Commissione, del 10 dicembre 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio recante misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo, per quanto riguarda la coltura delle patate alimentari e da semina

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 14/12/1993 pag. 0007 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 54 pag. 0008
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 54 pag. 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 3404/93 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1993 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio recante misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo, per quanto riguarda la coltura delle patate alimentari e da semina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2019/93 prevede la concessione di un aiuto all'ettaro per la coltura delle patate alimentari e di quelle da semina, limitatamente ad una superficie sottoposta a coltivazione e a raccolta di 3 200 ettari all'anno; che occorre determinare le modalità di applicazione di tale norma, ivi comprese le condizioni per la concessione dell'aiuto, nonché le disposizioni in materia di controllo e le conseguenze in caso di loro inosservanza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 (4), ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi a cui, nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi, va applicato dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/1994 il coefficiente di 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 (6); che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che sia determinata la conseguente riduzione dei suddetti prezzi e importi per ciascuno dei settori interessati e sia fissato l'importo dei prezzi così ridotti; che, conformemente a tali disposizioni, si deve adeguare l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2019/93;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 ha istituito un nuovo regime agrimonetario, in vigore dal 1o gennaio 1993; che nell'ambito di tale regime l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (7), stabilisce che, per gli aiuti all'ettaro, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto; che per quanto riguarda la coltura delle patate è necessario differenziare il fatto generatore a seconda del tipo di coltura e, in particolare, a seconda che si tratti di patate primaticce, patate destinate alla conservazione o patate da semina;

considerando che la concessione dell'aiuto previsto all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2019/93 comporta la presentazione di domande di aiuto da parte dei produttori interessati; che occorre fissare un termine per la presentazione di tali domande, onde consentire controlli in loco che assicurino la corretta applicazione del regime di aiuto; che è opportuno differenziare tale termine a seconda dello sbocco economico ai cui fini è praticata la coltura; che, tenuto conto della durata del ciclo colturale della patata, è altresì opportuno prevedere tre diversi termini per la presentazione delle domande di aiuto relative a questo tipo di coltura; che, per semplificare la gestione del regime, si può convenire che la data alla quale interviene il fatto generatore sia la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di aiuto;

considerando che dev'essere istituito un regime di controllo per verificare la corretta esecuzione delle misure di applicazione adottate dalle autorità greche; che occorre altresì prevedere il periodico invio di comunicazioni alla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'aiuto previsto all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2019/93 per la coltura delle patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90 e delle patate da semina di cui al codice NC 0701 10 00 è erogato per le superfici:

a) aventi un'estensione minima di 0,2 ettari;

b) seminate e sottoposte ai normali lavori colturali;

c) che sono state oggetto, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, di una domanda di aiuto, la quale vale come dichiarazione delle superfici coltivate.

L'importo dell'aiuto di cui sopra, ridotto in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, è fissato a 494 ECU per ettaro.

2. Per le patate da semina, l'erogazione dell'aiuto è inoltre soggetta alla condizione che le patate raccolte siano state certificate a norma della direttiva 66/403/CEE del Consiglio (1). In caso di mancato ottenimento della certificazione, la domanda di aiuto si considera presentata per la coltura di patate alimentari.

3. Qualora la coltura non sia giunta alla fase di maturazione del prodotto a seguito di casi di forza maggiore o di calamità naturali che abbiano gravemente colpito la superficie coltivata dal dichiarante, le autorità greche possono ritenere giustificato il mantenimento del diritto all'aiuto.

I casi di forza maggiore invocati o le calamità naturali sono comunicati all'autorità greca competente entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui si sono verificati. La relativa prova è fornita entro un mese dalla comunicazione.

La Grecia informa senza indugio la Commissione dei casi da essa riconosciuti come cause di forza maggiore o calamità naturali che giustificano il mantenimento del diritto all'aiuto.

Articolo 2

1. I produttori interessati presentano una domanda di aiuto all'organismo greco competente.

2. La domanda di aiuto viene presentata entro il termine stabilito dalle autorità greche e non oltre le seguenti date:

a) il 30 settembre di ogni anno, per le patate la cui raccolta è prevista nel periodo compreso tra il 1o novembre e il 31 marzo dell'anno successivo; per quelle la cui raccolta è prevista anteriormente al 1o aprile 1994, il termine è il 31 dicembre 1993;

b) il 10 marzo di ogni anno, per le patate la cui raccolta è prevista fra il 1o aprile e il 31 luglio dello stesso anno;

c) il 15 maggio di ogni anno, per le patate la cui raccolta è prevista nel periodo compreso tra il 1o agosto e il 31 ottobre dello stesso anno.

3. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la domanda sia presentata tardivamente, l'importo dell'aiuto è ridotto del 20 %. Se il ritardo supera i 20 giorni, la domanda è irricevibile.

4. La domanda di aiuto reca almeno i dati seguenti:

a) cognome, nome e indirizzo del richiedente;

b) estensione delle superfici coltivate, espressa in ettari e are, e il riferimento catastale delle stesse o altre indicazioni riconosciute equivalenti dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

c) data della semina;

d) prodotto interessato, in particolare l'indicazione se si tratta di patate primaticce, di patate destinate alla conservazione o di patate da semina;

e) data prevista per la raccolta.

5. Se il totale delle superfici per le quali è richiesto l'aiuto supera l'estensione massima di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2019/93, le autorità greche stabiliscono un coefficiente uniforme di riduzione da applicare a ciascuna domanda.

Articolo 3

1. La Grecia provvede, con controlli amministrativi e in loco, ad accertare in modo efficace il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto.

2. In ciascun « Nomos », viene sottoposto a controlli in loco almeno il 10 % delle domande di aiuto presentate. Qualora si riscontri un numero rilevante di irregolarità in un determinato « Nomos », le autorità competenti procedono a controlli supplementari nell'anno in corso e aumentano la percentuale delle domande da sottoporre a controllo per tale « Nomos » nella campagna seguente.

3. La Grecia stabilisce i criteri per la selezione delle superfici da controllare e ne informa la Commissione. Tali criteri devono consentire la selezione di un campione rappresentativo.

4. I controlli in loco comportano la misurazione di tutte le superfici a cui si riferisce la domanda.

Articolo 4

1. Se dal controllo risulta che la superficie dichiarata è maggiore di quella accertata in misura non superiore al 10 % e ad un ettaro al massimo, l'aiuto è calcolato in base alla superficie accertata, previa deduzione dell'eccedenza constatata.

2. Se l'eccedenza è superiore ai limiti di cui al paragrafo 1, la domanda è respinta per la campagna in oggetto. Il richiedente è inoltre escluso dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva.

3. Se non è stato possibile effettuare il controllo per fatto del richiedente, si applica il disposto del paragrafo 2, salvo in caso di forza maggiore. L'interessato espone per iscritto alle autorità greche, entro dieci giorni dalla data prevista per il controllo, gli elementi comprovanti l'esistenza di un caso di forza maggiore.

Articolo 5

Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto per ettaro di cui all'articolo 1 è il tasso di conversione agricolo in vigore alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di aiuto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 6

1. La Grecia comunica alla Commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, una stima del totale delle superfici per le quali sarà chiesto l'aiuto per la campagna successiva, ripartite per tipo di coltura: patate primaticce, patate destinate alla conservazione e patate da semina.

2. La Grecia comunica annualmente alla Commissione, entro il 30 agosto per le patate primaticce ed entro il 31 dicembre per le patate destinate alla conservazione e le patate da semina, i dati seguenti:

a) il totale delle superfici per le quali è stato richiesto l'aiuto;

b) il coefficiente di riduzione applicato, se del caso;

c) la superficie sottoposta a controllo;

d) il numero di irregolarità riscontrate e le superfici interessate per ciascun « Nomos ».

Articolo 7

1. Nel caso in cui un aiuto sia stato erogato indebitamente, l'autorità competente procede al recupero degli importi versati, maggiorati dei relativi interessi, calcolati sul periodo compreso fra la data di pagamento dell'aiuto e quella del suo effettivo recupero. Il tasso d'interesse applicato è quello in vigore per analoghe operazioni di recupero secondo il diritto greco.

2. Qualora un aiuto debba essere recuperato a seguito di una irregolarità imputabile all'interessato, dolosa o per colpa grave, l'autorità greca procede al recupero degli importi pagati maggiorati del 20 %, ferma restando l'applicazione della maggiorazione per gli interessi prevista al paragrafo 1. L'interessato non è ammesso a beneficiare del regime per l'anno successivo.

3. L'aiuto recuperato e gli eventuali interessi sono versati agli organismi od uffici pagatori e da questi dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, proporzionalmente al contributo comunitario.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

(4) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.

(5) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

(6) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

(7) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(8) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

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