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Document 31993R3336

REGOLAMENTO (CE) N. 3336/93 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1993 recante modifica del regolamento (CE) n. 3088/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

GU L 299 del 4.12.1993, pp. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3336/oj

31993R3336

REGOLAMENTO (CE) N. 3336/93 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1993 recante modifica del regolamento (CE) n. 3088/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 04/12/1993 pag. 0020 - 0022


REGOLAMENTO (CE) N. 3336/93 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1993 recante modifica del regolamento (CE) n. 3088/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare gli articoli 20 e 22,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 3088/93 della Commissione (3);

considerando che, per ragioni veterinarie, restano in vigore le limitazioni alla libera circolazione di suini vivi e di prodotti a base di carni suine; che è pertanto opportuno sopprimere il termine previsto per la concessione di un aiuto all'atto della consegna di suini e suinetti alle autorità tedesche a norma del regolamento (CE) n. 3088/93;

considerando che occorre permettere l'utilizzazione dei suini abbattuti per la fabbricazione di prodotti trasformati sottoposti a trattamento termico, per evitare rischi sul piano sanitario; che è opportuno prevedere l'obbligo di esportazione di tali prodotti, onde evitare turbative del mercato comunitario, senza che siano concesse restituzioni all'esportazione, dato il prezzo piuttosto basso al quale l'industria di trasformazione può acquistare tali prodotti; che è necessario fare in modo di mantenere le correnti di scambio tradizionali di tali prodotti con i paesi terzi ed evitare perturbazioni sui mercati di tali paesi;

considerando che occorre tener conto della modifica delle zone indicate nell'allegato I della decisione 93/566/CE della Commissione (4), nelle quali si applicano restrizioni agli scambi, nonché sostituire l'allegato del regolamento (CEE) n. 3088/93 con un nuovo allegato;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3088/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini « al 22 novembre 1993 » sono soppressi.

2) All'articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo:

« 4. In caso di raggiungimento del numero di suinetti e di giovani suinetti di cui ai paragrafi 2 e 3, può essere concesso un aiuto per ulteriori 49 000 suinetti e giovani suinetti, alle condizioni di cui al paragrafo 2 e per ulteriori 21 000 suinetti e giovani suinetti alle condizioni previste al paragrafo 3. »

3) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Possono essere consegnati esclusivamente i suini, i suinetti giovani e i suinetti allevati nelle zone indicate nell'allegato del presente regolamento, nella misura in cui il giorno della consegna di tali animali siano ancora di applicazione, nelle stesse zone, le disposizioni veterinarie previste all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 93/566/CE. »

4) È inserito il seguente articolo 3 bis:

« Articolo 3 bis

1. In deroga all'articolo 3, le autorità tedesche possono decidere di utilizzare i suini macellati per la fabbricazione di prodotti trasformati di cui al codice NC 1602. In tal caso, le carni sono sottoposte ad un trattamento termico che porti la temperatura al centro della massa ad almeno 70 °C.

2. I prodotti trasformati di cui al paragrafo 1 devono essere esportati. Non sono concesse restituzioni all'esportazione. Le competenti autorità adottano le misure necessarie a garantire il rispetto di tali disposizioni e ne informano la Commissione.

Tali misure comprendono in particolare l'obbligo degli operatori di fornire ogni quindici giorni i dati relativi alle esportazioni e di espletare le formalità doganali di esportazione in Germania, nonché l'obbligo di apporre sulla dichiarazione di esportazione ed, eventualmente, sull'esemplare di controllo T 5 la seguente dicitura:

« Regolamento (CE) n. 3336/93; esportazione senza restituzione ».

3. Le autorità tedesche adottano tutte le misure necessarie a garantire la completa trasformazione delle carcasse o mezzene e il rispetto delle disposizioni veterinarie previste per il magazzinaggio, il trasporto e la trasformazione. Le misure comprendono un controllo permanente in loco, da parte delle autorità competenti, sulla trasformazione delle carni. La Germania notifica alla Commissione, entro i quindici giorni successivi all'adozione del presente regolamento le disposizioni pratiche adottate in materia di gestione e di controllo.

4. Il ricavo della vendita della carne dei suini macellati dalle autorità tedesche e destinata alla trasformazione è ripartito tra la Comunità e la Germania, applicando la chiave di ripartizione effettivamente utilizzata per la concessione dell'aiuto. Le perdite eventuali connesse all'operazione di vendita non sono a carico del bilancio della Comunità. Le autorità tedesche mettono in vendita la carne destinata all'industria di trasformazione mediante gara.

5. La Germania adotta un dispositivo atto a garantire che le operazioni di vendita dei prodotti trasformati di cui al codice NC 1602 si svolgano in condizioni di concorrenza leale e non diano esito a benefici indebiti per gli operatori.

6. Le autorità della Germania informano regolarmente la Commissione dell'andamento delle vendite, indicando in particolare i prezzi ottenuti, i quantitativi venduti e i paesi di destinazione. Esse comunicano alla Commissione le misure adottate in virtù del paragrafo 5. »

5) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 23 novembre 1993; tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 5 si applicano a partire dal 1o dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 30.

(4) GU n. L 273 del 5. 11. 1993, pag. 60.

ALLEGATO

« ALLEGATO

1. Nel Land Niedersachsen, i comuni (Gemeinde):

Kreis Emsland: Laehden, Stadt Werlte, Spahnharrenstaette, Lorup, Hilkenbrock, Werpeloh, Boerger, Rastorf, Lahn, Vrees, Grossberichen, Huefen e Stadt Soegel,

Kreis Cloppenburg: Loehningen, Lastrup, Lindern, Molbergen, Cloppenburg, Cappeln, Emstek, Garrel ed Essen,

Kreis Vechta: Damme, Neuenkirchen, Holdorf, Steinfeld, Dinklage, Lohne e Bakum,

Kreis Diepholz: Diepholz, Samtgemeinde, Altes Amt Lemfoerde, Hemsloh, Rehden, Dickel, Wetschen e Drebber,

Kreis Osnabrueck: Bramsche, Rieste, Altshausen, Stadt Bersenbrueck, Gehrde, Ankum, Nortrup, Badbergen, Bohmte e Osterkappeln.

2. Nel Land Baden-Wuerttemberg, Ostalbkreis, i comuni (Gemeinde):

Unterschneidheim, Taunhausen, Stoedtlen, Pfahlheim, Roellingen, Rainau, Westhausen, Lauchheim, Bopfingen, Neresheim, Ebnet, Kirchheim-Ries e Riesburg.

3. Nel Land Bayern, i comuni (Gemeinde):

Kreis Ansbach: Dinkelsbuehl, Duerrwangen, Langfurth, Moenchsroth, Wilburgstetten, Weiltingen, Wittelshofen, Ehingen am Hesselberg, Gerolfingen, Roecklingen e Waessertruedingen,

Kreis Donau-Ries: Fremdingen, Markt Offingen, Maihingen, Wallerstein, Noerdlingen, Ehingen a. d. Rees, Auhausen, Oettingen, Hainsfarth, Megesheim, Munningen, Wechingen, Deiningen, Alerheim, Moettingen, Reimlingen, Moenchsdeggingen, Hohenaltheim, Ederheim, Forheim e Amerdingen.

4. Nel Land Mecklenburg-Vorpommern, i Kreis: Ribnitz-Damgarten, Neubrandenburg e Neubrandenburg-Stadt.

5. Nel Land Schleswig Holstein, i comuni (Gemeinde):

Kreis Herzogtum Lauenburg: Bliestorf, Grinau, Gross-Boden, Gross-Schenkenberg e Schurensoehlen,

Kreis Ostholstein: Ahrensboek, Bad Schwartau, Bosau, Eutin, Malente, Ratekau, Schabeutz, Stockelsdorf e Suesel,

Kreis Ploen: Ascheberg, Barmissen, Belau, Boenebuettel, Boesdorf, Bothkamp, Dersau, Doernick, Gross-Harrie, Kaluebbe, Kuehren, Lebrade, Lehmkuhlen, Loeptin, Nehmten, Nettelsee, Ploen, Postfeld, Pretz, Rathjensdorf, Rendswuehren, Ruhwinkel, Schellhorn, Schillsdorf, Stolpe, Tasdorf, Wahlstorf, Wankendorf, Warnau e Wittmold,

Kreis Segeberg: Bad Segeberg, Bahrendorf, Bark, Bebensee, Blunk, Bornhoeved, Buchholz, Buehnsdorf, Daldorf, Damsdorf, Fahrenkrug, Fredesdorf, Geschendorf, Glasau, Goennebek, Gross-Gladebruegge, Gross-Kummerfeld, Gross-Niendorf, Gross-Roennau, Heidmuehlen, Hoegersdorf, Itzstedt, Klein-Roennau, Krems II, Kuekels, Latendorf, Leezen, Moezen, Negernboetel, Nehms, Neuengoers, Neversdorf, Oering, Pronsdorf, Rickling, Rohlsdorf, Schakendorf, Schieren, Schmalensee, Schwissel, Seedorf, Seth, Stipsdorf, Stocksee, Strukdorf, Suelfed, Tarbek, Tensfeld, Todesfelde, Trappenkamp, Travenhorst, Wahlstedt, Wakendorf I, Weede, Wensin, Westerrade e Wittenborn,

Kreis Stormarn: Bad Oldesloe, Barnitz, Elmenhorst, Grabau, Klein-Wesenberg, Meddewarde, Neritz, Nienwohld, Poelitz, Rethwitsch, Ruempel, Travenbrueck, Westerau, Badendorf, Feldhorst, Hamberge, Heidekamp, Heilshop, Moenkhagen, Rehhorst, Reinfeld, Wesenberg e Zarpen,

e

la Hansestadt Luebeck. ».

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