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Document 31993R3274
Council Regulation (EC) No 3274/93 of 29 November 1993 preventing the supply of certain goods and services to Libya
Regolamento (CE) n. 3274/93 del Consiglio, del 29 novembre 1993, che impedisce la fornitura di taluni beni e servizi alla Libia
Regolamento (CE) n. 3274/93 del Consiglio, del 29 novembre 1993, che impedisce la fornitura di taluni beni e servizi alla Libia
GU L 295 del 30.11.1993, pp. 1–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2004; abrogato da 32004R1786
Regolamento (CE) n. 3274/93 del Consiglio, del 29 novembre 1993, che impedisce la fornitura di taluni beni e servizi alla Libia
Gazzetta ufficiale n. L 295 del 30/11/1993 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 23 pag. 0169
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 23 pag. 0169
REGOLAMENTO (CE) N. 3274/93 DEL CONSIGLIO del 29 novembre 1993 che impedisce la fornitura di taluni beni e servizi alla Libia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 228 A, vista la posizione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea, del 22 novembre 1993, vista la proposta della Commissione, considerando che la Comunità ha adottato il regolamento (CEE) n. 945/92 del Consiglio (1), in conformità della risoluzione 748 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, visto che la Libia continua a rifiutare di ottemperare alle risoluzioni 731 (1992) e 748 (1992) e agendo nell'ambito del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso, nella risoluzione 883 (1993) dell'11 novembre 1993 di ampliare il campo di applicazione delle misure stabilite nella risoluzione 748 (1992); considerando che per motivi di trasparenza la Comunità ha deciso di inserire le misure addizionali nell'ambito di uno strumento comunitario unico; considerando che in tali condizioni il regolamento (CEE) n. 945/92 può essere abrogato; considerando che la legislazione comunitaria, secondo le risoluzioni 748 (1992) e 883 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, non deve pregiudicare alcuni servizi di trasporto aereo giustificati da esigenze umanitarie significative, né impedire la fornitura di attrezzature di emergenza e di apparecchiature e servizi direttamente collegati al controllo del traffico aereo civile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È rifiutata l'autorizzazione di decollare dal territorio della Comunità, di atterrare su di esso oppure di sorvolarlo a qualsiasi aeromobile che preveda di atterrare nel territorio della Libia oppure che abbia decollato dallo stesso. 2. L'autorizzazione è tuttavia accordata se il volo in questione è stato approvato per motivi connessi ad esigenze umanitarie significative dal comitato istituito ai sensi del paragrafo 9 della risoluzione 748 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Articolo 2 1. Sono vietati l'attività e il funzionamento di tutti gli uffici della Lybian Arab Airlines, i cui uffici devono essere completamente chiusi. 2. È vietata qualsiasi transazione commerciale con la Libyan Arab Airlines, compresi il pagamento e l'accettazione di biglietti o di altri titoli emessi da detta compagnia aerea. Articolo 3 1. È vietato fornire alla Libia, direttamente o indirettamente, i beni e/o i servizi elencati in allegato al presente regolamento. 2. La fornitura di questi beni e/o servizi alla Libia può tuttavia essere autorizzata dalle competenti autorità degli Stati membri a condizione che la loro utilizzazione finale sia diversa dalle utilizzazioni finali descritte nell'allegato. 3. Gli Stati membri si informano reciprocamente ed informano la Commissione, entro trenta giorni, sulle esportazioni in Libia autorizzate a norma del paragrafo 2. Articolo 4 1. Il governo e le autorità della Libia e le aziende commerciali e industriali, oppure le imprese di pubblici servizi di proprietà o soggette al controllo, in forma diretta o indiretta, del governo o di autorità pubbliche della Libia oppure da qualsiasi persona che, secondo gli Stati membri e ai fini del presente regolamento, operi a nome del governo o di autorità pubbliche della Libia o delle entità suddette, potranno disporre dei fondi o altre risorse finanziarie provenienti dalla vendita o dalla fornitura di petrolio e dei prodotti da esso derivati, compreso il gas naturale ed i prodotti del gas, nonché di prodotti agricoli provenienti dalla Libia ed esportati dopo il 1o dicembre 1993, a condizione che questi fondi siano versati sui conti bancari utilizzati esclusivamente per detti fondi. 2. Questa disposizione sarà attuata dagli Stati membri; questi si informano reciprocamente ed informano la Commissione sulle misure adottate a questo scopo. Articolo 5 Il presente regolamento si applica nonostante i diritti accordati o le obbligazioni imposte da accordi internazionali, contratti, licenze o permessi anteriori al 1o dicembre 1993. Articolo 6 Il presente regolamento si applica nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, e sugli aeromobili o sulle navi soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, nonché a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque si trovi e a qualsiasi persona giuridica creata o costituita a norma della legge di uno Stato membro, ovunque si trovi. Articolo 7 Ogni Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione del presente regolamento. Articolo 8 Il regolamento (CEE) n. 945/92 è abrogato. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 1993, ore 00.01 « Eastern Standard Time » di New York. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente G. COËME (1) GU n. L 101 del 15. 4. 1992, pag. 53. ALLEGATO Prodotti e servizi di cui è vietata la fornitura alla Libia ai sensi dell'articolo 3 del regolamento: A) - qualsiasi aeromobile o componente di aeromobile; - qualsiasi servizio tecnico o di manutenzione per aeromobili o componenti di aeromobili della Libia; - la conclusione o il rinnovo di accordi per la fornitura di servizi tecnici o di fornitura per aeromobili o componenti di aeromobili; oppure la messa a disposizione, per operazioni nell'ambito della Libia, di qualsiasi aeromobile o componente di aeromobile; - servizi di consulenza, assistenza o la formazione di piloti e motoristi di bordo libici oppure al personale libico addetto alla manutenzione di aeromobili o ai controlli al suolo collegati alla gestione di aeromobili e di campi d'aviazione in Libia; - qualsiasi certificato di navigabilità aerea per aeromobili libici; - pagamento di nuovi indennizzi in base a contratti di assicurazione diretta in corso per aeromobili libici; - stipulazione o rinnovo di qualsiasi assicurazione diretta per aeromobili libici; - fatta eccezione per attrezzaure d'emergenza e per apparecchiature ed impianti direttamente collegati al controllo del traffico aereo civile; - qualsiasi materiale o componente per la costruzione, il ripristino o la manutenzione di campi d'aviazione civili e militari in Libia, compresi i relativi impianti e attrezzature oppure - qualsiasi servizio tecnico o altro destinato alla manutenzione di detti campi d'aviazione, compresi i relativi impianti e attrezzature. B) I. Pompe di media o grande, capacità pari o superiore a 350 metri cubi all'ora ed elementi motori (turbine a gas e motori elettrici) da utilizzare per il trasporto di petrolio grezzo e di gas naturale. II. Attrezzature da utilizzare nei terminali per l'esportazione di petrolio greggio: - punti di carico o boe galleggianti (SPM); - tubi flessibili per il collegamento tra collettori subacquei (PLEM) e boe e tubi di carico galleggianti di grandi dimensioni (da 12& prime; a 16& prime;); - catene dell'ancora. III. Attrezzature non appositamente destinate ad essere utilizzate nei terminali di esportazione del petrolio grezzo, ma che, data la loro grande capacità, possono essere utilizzate per questo scopo: - pompe di carico di grande capacità (4 000 m3/h) e piccola prevalenza (10 bar o meno); - pompe ausiliarie nella stessa gamma di portata; - dispositivi per il controllo e la pulitura interna dei tubi (scovoli) (di almeno 16& prime;); - apparecchiatura di misurazione di grande capacità (pari o superiore a 1 000 m3/h). IV. Attrezzature per raffinerie: - caldaie conformi agli standard dell'American Society of Mechanical Engineers (1); - forni conformi agli standard dell'American Society of Mechanical Engineers (8); - colonne di frazionamento conformi agli standard dell'American Society of Mechanical Engineers (8); - pompe conformi agli standard dell'American Petroleum Institute (610); - reattori catalitici conformi agli standard dell'American Society of Mechanical Engineers (8); - catalizzatori preparati, compresi quelli contenenti platino e mobildeno. V. Tutti ricambi per prodotti di cui ai punti da I a IV.