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Document 31993R2789

    Regolamento (CEE) n. 2789/93 della Commissione dell'11 ottobre 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità di applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e in cavalli riproduttori

    GU L 254 del 12.10.1993, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2789/oj

    31993R2789

    Regolamento (CEE) n. 2789/93 della Commissione dell'11 ottobre 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità di applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e in cavalli riproduttori

    Gazzetta ufficiale n. L 254 del 12/10/1993 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0006
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0006


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2789/93 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità di applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e in cavalli riproduttori

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 9,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (4), ha fissato in particolare le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) per taluni prodotti agricoli;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2312/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/93 (6), e il regolamento (CEE) n. 1148/93 della Commissione (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 1734/93, hanno definito le condizioni particolari del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) relative, da un lato, ai bovini vivi e, dall'altro, ai cavalli riproduttori;

    considerando che alla luce dell'esperienza è opportuno modificare i termini per la presentazione ed il rilascio dei titoli, la loro durata nonché l'importo della cauzione costituita dagli interessati;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2312/92 è così modificato:

    1) L'articolo 9 è così modificato:

    a) al paragrafo 1, primo comma, i termini « nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese » sono sostituiti dai termini « nei primi dieci giorni lavorativi di ogni mese »;

    b) al paragrafo 1, lettera b), i termini « 30 ECU » sono sostituiti dai termini « 3 ECU »;

    c) al paragrafo 2, i termini « il decimo giorno lavorativo » sono sostituiti dai termini « il quindicesimo giorno lavorativo ».

    2) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

    « Articolo 10

    Il periodo di validità dei titoli scade il novantesimo giorno successivo al giorno del rilascio. »

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 1148/93 è così modificato:

    1) L'articolo 4 è così modificato:

    a) al paragrafo 1, primo comma, i termini « nei primi cinque giorni lavorativi » sono sostituiti dai termini « nei primi dieci giorni lavorativi »;

    b) al paragrafo 1, lettera b), i termini « 30 ECU » sono sostituiti dai termini « 3 ECU »;

    c) al paragrafo 2, i termini « il decimo giorno lavorativo » sono sostituiti dai termini « il quindicesimo giorno lavorativo »;

    2) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

    « Articolo 5

    Il periodo di validità dei certificati di aiuto scade il novantesimo giorno successivo al giorno del rilascio. »

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

    (2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

    (3) GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.

    (4) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

    (5) GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 32.

    (6) GU n. L 160 dell'1. 7. 1993, pag. 32.

    (7) GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 15.

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