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Document 31993R2562

    Regolamento (CEE) n. 2562/93 della Commissione, del 17 settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2055/93 del Consiglio che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero- caseari

    GU L 235 del 18.9.1993, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2562/oj

    31993R2562

    Regolamento (CEE) n. 2562/93 della Commissione, del 17 settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2055/93 del Consiglio che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero- caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 235 del 18/09/1993 pag. 0018 - 0019
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 52 pag. 0137
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 52 pag. 0137


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2562/93 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1993 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2055/93 del Consiglio che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2055/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 8,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2055/93 stabilisce le condizioni alle quali è attribuito un quantitativo di riferimento specifico ai produttori che abbiano assunto e rispettato un impegno nel quadro del regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1300/84 (3), per un'azienda o per una parte di azienda e che non abbiano di conseguenza potuto ottenere quantitativi di riferimento in virtù dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio (4), abrogato dal regolamento (CEE) n. 3950/92 (5); che occorre adottare regole di procedura per permettere che il regolamento (CEE) n. 2055/93 sia attuato in condizioni tali da garantire il rispetto dei diritti e degli obblighi di tutti gli interessati;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il produttore interessato presenta all'autorità competente designata dallo Stato membro, secondo modalità da quest'ultimo stabilite, la domanda di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2055/93.

    Articolo 2

    1. L'autorità competente rilascia ricevuta della domanda e verifica che sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2055/93.

    2. I criteri da prendere in considerazione per accertare che il produttore è in grado di aumentare la produzione nella propria azienda per produrre il quantitativo di riferimento specifico richiesto sono, in particolare, i seguenti:

    - i quantitativi di latte commercializzati anteriormente al 1o aprile 1993 in eccesso rispetto al quantitativo di riferimento di cui disponeva il produttore;

    - il numero di femmine bovine domestiche di almeno sei mesi di età, e la loro razza, atte alla produzione di latte destinato alla commercializzazione, tenute dal produttore nell'azienda al momento della presentazione della domanda;

    - la superficie foraggera dell'azienda ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1391/78 della Commissione (6);

    - gli investimenti effettuati allo scopo di aumentare la produzione lattiera nell'azienda.

    3. Anteriormente al 1o marzo 1994, l'autorità competente comunica al produttore il quantitativo di riferimento specifico assegnatogli, determinato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 ovvero, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2055/93.

    Articolo 3

    Nel caso di cui all'articolo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2055/93, il produttore comunica preventivamente le proprie intenzioni all'autorità competente la quale gli rilascia la relativa ricevuta.

    Articolo 4

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    - anteriormente al 1o novembre 1993 l'autorità competente designata e le modalità di cui all'articolo 1, nonché i criteri adottati diversi da quelli stabiliti all'articolo 2;

    - anteriormente al 1o aprile 1994 il numero di domande e i quantitativi richiesti, distinguendo i casi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino, articolo 1, paragrafo 2, primo comma, secondo comma e terzo comma e articolo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2055/93, nonché i criteri adottati per l'applicazione di quest'ultima disposizione.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 8.

    (2) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1.

    (3) GU n. L 125 del 12. 5. 1984, pag. 3.

    (4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

    (5) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (6) GU n. L 167 del 24. 6. 1978, pag. 45.

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