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Document 31993R2089
COMMISSION REGULATION (EEC) No 2089/93 of 27 July 1993 amending Regulation (EEC) No 3310/86 on the Community recording of market prices on the basis of the scale for the classification of carcases of adult bovine animals
REGOLAMENTO (CEE) N. 2089/93 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3310/86, relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti
REGOLAMENTO (CEE) N. 2089/93 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3310/86, relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti
GU L 190 del 30.7.1993, p. 8–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996
REGOLAMENTO (CEE) N. 2089/93 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3310/86, relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti
Gazzetta ufficiale n. L 190 del 30/07/1993 pag. 0008 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0085
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0085
REGOLAMENTO (CEE) N. 2089/93 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3310/86, relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 3310/86 della Commissione, del 30 ottobre 1986, relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2368/91 (3), ha fissato i criteri e la procedura per la rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine; considerando che, per consentire alla rilevazione dei prezzi di mercato di riflettere fedelmente tutte le transazioni, è necessario includere nella stessa le transazioni relative agli animali allevati ed abbattuti dai mattatoi per conto proprio e, a questo scopo, fissarne le modalità di constatazione del prezzo; considerando che il regolare inoltro alla Commissione di informazioni recanti, oltre allo smercio annuale, l'elenco dei macelli e degli altri stabilimenti che partecipano alla rilevazione dei prezzi è necessario per consentirle di accertare che i prezzi siano rappresentativi della produzione di ciascuno Stato membro; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3310/86 è modificato come segue: 1) L'articolo 2, paragrafo 2, è completato con l'aggiunta del comma seguente: « Tali prezzi riguardano tutti gli animali macellati in stabilimenti riconosciuti, compresi gli animali che i macelli allevano e macellano per proprio conto. Il prezzo da prendere in considerazione per le carcasse di detti animali è il prezzo pagato per carcasse di categoria e classe equivalente, prodotte durante la stessa settimana nella stessa regione. » 2) È aggiunto il seguente articolo 3 bis: « Articolo 3 bis Entro il 15 marzo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco di carattere riservato dei macelli bovini riconosciuti e/o di altri stabilimenti che partecipano alla rilevazione dei prezzi sulla base della tabella comunitaria di classificazione; nell'elenco deve essere indicata la produzione annuale di bovini adulti, espressa in numero di capi e se possibile in tonnellate, registrata da ciascuno di tali macelli durante l'anno civile precedente. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 29. (2) GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 28. (3) GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 35.