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Document 31993R1712

REGOLAMENTO (CEE) N. 1712/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2900/92 recante modalità d' applicazione del regime specifico di approvvigionamento di conigli riproduttori per le isole Canarie

GU L 159 del 1.7.1993, pp. 92–93 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1712/oj

31993R1712

REGOLAMENTO (CEE) N. 1712/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2900/92 recante modalità d' applicazione del regime specifico di approvvigionamento di conigli riproduttori per le isole Canarie

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 01/07/1993 pag. 0092 - 0093


REGOLAMENTO (CEE) N. 1712/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2900/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di conigli riproduttori per le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2900/92 della Commissione (3) ha fissato, per il periodo dal 15 ottobre 1992 al 30 giugno 1993, i quantitativi di conigli riproduttori originari della Comunità per i quali può essere concesso l'aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie, Canarie; occorre determinare i suddetti quantitativi per il periodo dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2900/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(3) GU n. L 290 del 6. 10. 1992, pag. 6.

ALLEGATO

Fornitura alle isole Canarie di conigli riproduttori originari della Comunità per il periodo 1o luglio 1993-30 giugno 1994

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